Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 65 L'AREA DELLA RISERVA NATURALE DELLA "VALLE DELL'INFERNO E BANDELLA"

Il regolamento Urbanistico prende atto delle aree della riserva naturale della " Valle dell'Inferno e Bandella" (oasi e area contigua) in coerenza con i limiti individuati con deliberazione Consiglio Provinciale n. 79 del 23/6/2003.

All'interno di tali aree valgono gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di cui al Regolamento approvato, con la deliberazione di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 della L.R. 11/4/95 n.49.

Gli interventi e le destinazioni ammesse per ciascun edificio compreso all'interno dell'oasi sono disciplinati dalla schedatura allegata al Regolamento con le precisazioni ed indicazioni di cui segue, emanate ai sensi dell'art.26 del suddetto Regolamento:

  • - Tutti gli interventi che comportino il mutamento della attuale destinazione d'uso sono sottoposti a preventiva approvazione di piano di recupero da redigersi nello forme di legge e da sottoporre a convenzione che regoli i rapporti tra pubblico e privato. Il P.di R. dovrà rispettare le categorie di intervento previste nelle singole schede così come meglio precisate nel presente articolo. In caso di destinazione turistico ricettiva gli annessi privi di valore architettonico e documentale potranno essere destinati alla attività turistico ricettiva;

Interventi edilizi ammessi

  • a) Manutenzione ordinaria;
  • b) Manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Ristrutturazione edilizia conservativa;
  • e) Addizioni volumetriche: limitate ad un massimo di 20m² di SUL ed a sopraelevazioni max. 50 cm per esigenze tecniche costruttive o per adeguare l'altezza interna di vani già abitati;
  • f) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva: interventi di demolizione con fedele ricostruzione; detti interventi potranno essere realizzati a condizione che la ricostruzione non comporti modificazioni alla originaria ubicazione. In caso di manufatto di valore storico ed architettonico la ricostruzione non potrà comportare modificazione agli schemi distributivi, ai livelli di piano ed alla ubicazione delle originarie aperture. Dovranno, altresì essere ripristinati tutti gli elementi architettonici di pregio esistenti;
  • g) Per gli annessi secondari è consentita la demolizione e contestuale ricostruzione; La loro ricostruzione dovrà essere eseguita nell'area pertinenziale dell'edificio principale e non dovrà costituire nuova superficie abitabile.

- Per il complesso edilizio classificato con la scheda 204 il R.U. prevede la completa demolizione e la sua ricostruzione al di fuori dell'area. In attesa della redazione del relativo Piano di Recupero saranno ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Per quanto riguarda le modalità di sistemazione dei resede e delle aree pertinenziali si rimanda ai contenuti della relativa sottozona agricola.

- All'interno dell'area dell'oasi è vietata la realizzazione di piscine e campi da tennis da parte di privati.

Per le aree contigue alla riserva, così come individuate negli elaborati di R.U. valgono le norme del Regolamento Provinciale dell'area contigua senza alcuna eccezione.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31