Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 62 AREE DI RISPETTO E TUTELA PAESAGGISTICA DELLE VILLE E DEGLI EDIFICI SPECIALISTICI ANTICHI

Dette zone sono perimetrate con apposita simbologia negli elaborati grafici del R.U.

In esse sono ammessi gli interventi di cui alle rispettive zone o sottozone comprese all'interno del perimetro con esclusione degli interventi di nuova costruzione anche di tipo precario (annessi temporanei e manufatti di rilevanza urbanistico-edilizia.

E' vietata ogni alterazione dei caratteri ambientali e paesaggistici esistenti.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono regolati dalle norme delle specifiche sottozone.

Gli interventi di sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione di volumi secondari dovranno, preferibilmente, prevedere la ricostruzione delle volumetrie demolite in ambito esterno all'area di rispetto. In caso di accertata impossibilità alla ubicazione di cui sopra, la nuova collocazione dei volumi, dovrà essere effettuata in modo da migliorare l'impatto paesistico ed ambientale rispetto alla situazione preesistente.

All'interno delle aree di pertinenza dovranno essere mantenuti e conservati tutti gli elementi della organizzazione degli spazi aperti (viali alberati, viabilità poderale, recinzioni, case rurali ed altri manufatti edilizi, piantate residue, siepi etc).

Per gli interventi di ristrutturazione e risistemazione di parchi e giardini di interesse storico, il progetto dovrà essere integrato da un approfondimento di carattere storico, artistico e culturale, a supporto delle scelte di utilizzo delle essenze e di tutti gli interventi previsti.

Tutti gli interventi sono assoggettati al preventivo parere favorevole della commissione del paesaggio.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31