Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 56 SOTTOZONE DI TIPO "ER_XXX_n".

Le sottozone "ER_xxx_m" sono, rappresentate, negli elaborati grafici del R.U. con apposita retinatura, simbolo e aggiunta al pedice. Esse costituiscono ambiti edificati in territorio rurale caratterizzati da parziale o totale degrado edilizio ed urbanistico, da riqualificare attraverso operazioni di: ristrutturazione, recupero, riqualificazione e/o ricucitura dei tessuti edilizi ed urbanistici.

Le sottozone "ER_xxx_m" sono classificate "E"ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e comprese nella disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.55 della L.R.1/2005.

In tali sottozone, l'edificazione si realizza per comparti appositamente perimetrati dal R.U. che possono comprendere, anche strade, parcheggi, verde o altre attrezzature di interesse pubblico.

L'attuazione del comparto è subordinata alla approvazione di un piano di recupero di iniziativa privata che dovrà disciplinare la realizzazione da parte dei proponenti oltre che degli interventi di recupero edilizio tutte le altre opere comprese all'interno del perimetro. I Piani di recupero sono subordinati alla stipula di apposita convenzione.

Per ogni sottozona di tipo "ER_XXX_n" è prevista apposita scheda con indicazione dei parametri edilizi, urbanistici e delle altre condizioni da rispettare nei processi di trasformazione nonché delle modalità attuative del comparto.

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire l'attuazione della previsione urbanistica, ha la facoltà di individuare, subcomparti di dimensioni inferiori purché organici e funzionali con l'indicazione dei parametri edilizi, urbanistici e le altre condizioni da rispettare per ciascuno di essi.

Destinazioni

In queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività ricettive e di ristoro di modesta entità con un massimo di 20 posti letto;
  • - commercio al dettaglio, ammissibile fino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili.

Interventi edilizi ammessi

In assenza dell'approvazione dei Piani di Recupero o dei piani attuativi di cui ai commi precedenti sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.

Gli interventi di cui sopra non potranno comportare incrementazione del numero di unità immobiliari né cambi di destinazione.

Qualora i Piani di Recupero prevedano interventi di: ricollocazione di volumetrie, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione valgono i seguenti indici e parametri edilizi di carattere generale:

Distanza dalle strade I nuovi edifici o gli ampliamenti saranno realizzati secondo le indicazioni della scheda di
comparto. In mancanza di tali indicazioni dovrà essere garantita una distanza minima di
mt. 5,00 dalla strada.
Sono comunque fatte comunque salve le disposizioni in materia di edilizia antisismica
qualora più restrittive
Distanza minima dai confini Mt.5,00. E' possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo accordo tra i
confinanti e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle relative al
rispetto della distanza di mt.10 tra pareti antistanti.
Parametri Riferimento
Dimensionamento
SUL legittimamente assentita.

Caratteristiche degli interventi

In linea generale gli interventi previsti nei Piani di Recupero o nei piani attuativi dovranno essere mirati a conseguire un complessivo miglioramento urbanistico ed architettonico del contesto individuato. Nella redazione degli strumenti di dettaglio, così come nella redazione dei singoli progetti, dovranno essere proposti interventi tesi alla conservazione dei manufatti di pregio ed alla eventuale demolizione o sostituzione di quelli privi di valore.

Non sono in alcun caso ammessi:

  • - nuovi balconi a sbalzo;
  • - terrazze a tasca sulla copertura;
  • - gli avvolgibili e le serrande metalliche.

I progetti di trasformazione dell'area dovranno tener conto dei comportamenti tipici consolidati nel processo evolutivo dell'edilizia di base ed in particolare:

  • - si dovranno rispettare gli andamenti morfologici del terreno e le eventuali emergenze naturalistiche contenendo al massimo i movimenti di terra o comunque garantendo una corretta integrazione delle trasformazioni con il terreno circostante;
  • - la copertura degli edifici dovrà essere a falde inclinate con pendenze comprese tra il 25% ed il 32%. I manti di copertura dovranno essere in coppi e tegole staccati di laterizio;
  • - le tinteggiature esterne dovranno essere eseguite con materiali e coloriture tradizionali. E' fatto espresso divieto di materiali plastici o al quarzo;
  • - gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato con taglio, disegni e partiture tradizionali. Essi potranno essere oscurati esclusivamente con persiane di tipo e disegno tradizionale.

Attraverso il piano di recupero si dovrà dimostrare l'effettivo miglioramento edilizio ed urbanistico dell'area. Esso non potrà comportare, automaticamente, la ricostruzione od il recupero dell'intera SUL esistente soprattutto nel caso di interventi particolarmente consistenti o complessi. Di contro, il conseguimento di una maggiore qualità degli interventi, potrà essere premiato con incrementazioni della superficie ricostruibile nelle quantità eventualmente indicate nelle schede.

L'attuazione delle sottozone di tipo "ER_XXX_n" è inoltre soggetta al rispetto dei seguenti limiti;

  • - dovrà essere garantita una superficie minima pari al 30% delle aree private da destinare a verde privato da sistemare a prato e con essenze arboree autoctone o naturalizzate da lungo tempo;
  • - la superficie utile media degli alloggi previsti non potrà essere inferiore ai 60 m².
Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31