Norme tecniche del Regolamento Urbanistico
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Art. 40 LE SOTTOZONE " D4" (*10)
Le sottozone "D4" rappresentano le parti del territorio prevalentemente produttive totalmente edificate.
In relazione ad interventi di particolare rilevanza o complessità urbanistica la richiesta dei titoli abilitativi dovrà essere integrata da un progetto di inserimento ambientale esteso ad un'area urbanisticamente significativa.
Interventi edilizi ammessi:
- - Manutenzione Ordinaria
- - Manutenzione Straordinaria
- - Restauro e Risanamento Conservativo
- - Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
- - Sostituzione Edilizia
Gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia, dovranno comunque rispettare le quantità minime di parcheggio privato previste dalle vigenti disposizioni legislative e dalle presenti NTA.
Per le attività esistenti alla data di adozione del R.U. è ammesso un incremento della SUL pari al 30% della SUL esistente, anche in deroga ai parametri edilizi disciplinati dall'art.35 per le zone D, a condizione che detti incrementi siano funzionali al migliore svolgimento e/o al potenziamento delle attività insediate e purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- - non venga alterata la sagoma dell'edificio;
- - non vi sia incremento della superficie coperta (Sc);
- - il rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros) sia inferiore al 60%;
- - siano garantite le dotazioni minime di parcheggio privato previste dalla legislazione vigente e dalle presenti NTA.
All'interno delle superfici coperte esistenti sono comunque ammissibili ampliamenti di SUL a condizione che non comportino modifica dell'involucro edilizio autorizzato alla data di adozione del presente RU (11.11.2013); detti interventi, sono subordinati alla verifica degli standard delle aree a parcheggio.