Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 35 LE ZONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ZONE "D" (*10)

Le zone per le attività produttive rappresentate negli elaborati grafici di R.U. con apposita retinatura e simbolo che ne identifica il tipo e/o la specifica sottozona comprendono le parti di territorio, totalmente o parzialmente edificate, già destinate ad attività produttive o simili, ovvero previste per nuove analoghe espansioni.

Le zone per le attività produttive sono assimilabili alle zone classificate come zone omogenee "D" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la produzione".

Destinazioni

Sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - artigianale
  • - industriale;
  • - attività direzionali;
  • - attività di ristorazione;
  • - servizi tecnici ed amministrativi a servizio degli impianti produttivi;
  • - sale per mostre;
  • - depositi e magazzini;
  • - commerciale;
  • - commercio all'ingrosso di ogni genere e settore merceologico;
  • - attività commerciali in strutture di media distribuzione, previa approvazione di piano attuativo al quale dovrà essere allegata una valutazione degli effetti dell'inserimento nella zona anche in rapporto agli insediamenti vicini esistenti, alla verifica degli standard urbanistici ed alla sostenibilità in merito alla mobilità ed alle infrastrutture tecnologiche;
  • - attività commerciali in strutture di grande distribuzione, laddove puntualmente individuate dal presente RU;
  • - attività ricreative e culturali che per superfici e/o per carichi urbanistici indotti risultino incompatibili con le zone a prevalente destinazione residenziale.

Interventi edilizi ammessi saranno assoggettati al rispetto dei seguenti indici e parametri:

  • - UF = 0,6 m²/ m².;
  • - Np. max 3
  • - rapporto di copertura max. 40%, per gli interventi di trasformazione e recupero dell'esistente il rapporto di copertura potrà essere incrementato fino a Rc=50%;
  • - Ros rapporto occupazione sottosuolo max.50%;
  • - altezza massima mt.12,00;
  • - distanza minima dai confini mt.5,00;
  • - distanza dalle strade minimo mt.10,00 o allineamenti esistenti o come da eventuale progetto di sistemazione urbanistica.
  • - Per i volumi tecnici, qualora riferiti ad opere di urbanizzazione, la distanza dai confini, strade e fra edifici verificata con i limiti disciplinati del DM1444, potrà essere ridotta fino al minimo inderogabile previsto dal Codice Civile. Distanze inferiori dalla viabilità pubblica potranno essere valutate previo parere favorevole del Corpo Polizia Municipale.
  • - Le tettoie ammissibili fino ad un massimo 20% della SC esistente e comunque entro il rapporto massimo di copertura della zona.

Dal calcolo dell'altezza massima e della SUL sono esclusi: camini, ciminiere, antenne, volumi tecnici, ponti, carrelli ecc.

Per gli immobili a destinazione residenziale esistenti alla data di adozione del presente RU sono consentiti i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria
  • - manutenzione straordinaria
  • - restauro e risanamento conservativo

Attività di tipo turistico ricettivo o altre attività comunque non residenziali, potranno essere insediate nelle zone "D" previa approvazione di piano attuativo al quale dovrà essere allegata una valutazione degli effetti dell'inserimento nella zona anche in rapporto agli insediamenti vicini esistenti.

E' ammessa la costruzione di una sola unità abitativa, ad uso del personale di custodia o del titolare, sino ad un massimo di 100 m² di SUL per ogni impianto produttivo di almeno 1000 m² di SUL, quale pertinenza della struttura produttiva l'unità abitativa non potrà essere frazionata e alienata.

E' ammessa, limitatamente alle attività industriali classificate come "Grande Impresa" (Decreto Ministeriale Attività Produttive 18 aprile 2005), la realizzazione di unità immobiliari ad uso foresteria connesse alle attività insediate, fino ad un massimo del 3% della SUL dell'impianto produttivo nel rispetto dei parametri urbanistici delle rispettive sottozone.

È ammessa la realizzazione di volumi tecnici dimensionati in base alle effettive necessità dell'azienda. Gli elaborati progettuali dovranno pertanto essere corredati da relazione tecnica esplicativa e layout delle apparecchiature/impianti necessari. Tali volumi dovranno essere realizzati e localizzati in modo tale da minimizzare gli impatti sugli edifici esistenti.

In rapporto ai caratteri specifici degli ambiti interessati ed alle situazioni giuridiche preesistenti le zone di espansione sono state suddivise in sottozone per ognuna delle quali sono state determinate le relative modalità di intervento. Esse sono:

  • - sottozone di tipo D0;
  • - sottozone di tipo D1;
  • - sottozone di tipo D2;
  • - sottozone di tipo D3;
  • - sottozone di tipo D4;
  • - sottozone di tipo D5
  • - sottozone di tipo DR;
  • - sottozone di tipo DC;

All'interno dell'area di intervento, lungo i confini prospicienti le zone di tipo: A, B, C e F, nonché lungo i confini con il territorio rurale (in questo caso anche al di fuori dell'area di intervento), dovranno essere realizzate delle barriere vegetali di tipo arboreo-arbustivo, aventi funzione di schermo visivo e di mitigazione ambientale;

Nel rispetto delle direttive paesaggistiche del PIT e del PTCP, al fine di salvaguardare non solo le visuali dall'autostrada, viene considerato come paesaggio l'intero tessuto antropizzato.

Si prescrive il mantenimento delle reti stradali storicizzate di collegamento ai nuclei poderali esistenti. I nuclei dovranno essere protetti da una cintura verde di alberatura ad alto fusto con essenze tipiche locali.

Le aree edificate dovranno essere funzionalmente collegate da percorsi pedonali e/o corridoi ecologici con i parchi fluviali e le relative piste ciclabili.

Nella realizzazione dei nuovi edifici si dovranno prevedere opere di mitigazione ambientale integrate nel contesto paesaggistico.

Al fine della riduzione dei consumi energetici, si prevede l'istallazione di panelli fotovoltaici prevalentemente nella copertura.

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza, dovranno essere realizzati con soluzioni tali da minimizzarne l'impatto estetico-percettivo.

Le aree a verde privato previste nel comparto dovranno essere piantate a bosco con essenze autoctone.

Gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto autostradale di 200 metri, sono subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Gli interventi oltre tale fascia ricadenti nell' "Area di Tutela Paesaggistica dei Fronti Collinari dall'Autostrada", sono subordinati al parere favorevole della commissione paesaggistica.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31