Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 28 LE SOTTOZONE "B8"

Le sottozone B8 sono costituite da lotti nei quali la potenzialità edificatoria risulta già interamente attuata compresi in tessuti edilizi di recente formazione, in genere attestati lungo le principali vie di comunicazione e direttamente collegati con i sistemi infrastrutturali esistenti con tipologie riferibili alle case in linea o a schiera, con alcuni casi di edilizia puntuale.

Destinazioni

In queste zone sono previste le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività di ristorazione;
  • - attività ricettive con un massimo di 15 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili;
  • - attrezzature pubbliche in genere;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

Gli interventi edilizi ammessi sono

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.
  • - sostituzione edilizia;
  • - ampliamento delle unità immobiliari residenziali esistenti alla data di adozione del RU.2007 di m². 50 di SUL per ciascuna unità immobiliare. Ogni ampliamento potrà produrre al massimo una nuova unità immobiliare;
  • - ampliamento delle unità immobiliari destinate a: uffici, laboratori artigiani, negozi, attività ricettive e/o di ristorazione di m². 50 di SUL per ciascuna unità immobiliare. Detti ampliamenti non potranno incrementare il numero delle unità immobiliari;
  • - realizzazione di tettoie e di modesti accessori pertinenziali, in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 8,00 m² ed altezza media inferiore a mt.2,40.

Agli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano le seguenti ulteriori specificazioni:

  • - le autorimesse, legate da vincolo pertinenziale alle unità immobiliari esistenti, potranno essere realizzate nella misura massima di 1 m² ogni 3,3 m² di SUL fermo restando il rispetto degli indici e parametri edilizi stabiliti per la sottozona ed a condizione che le stesse abbiano un'altezza massima inferiore a mt.2,40 e che vengano eseguite in situazioni morfologiche favorevoli e comunque tali da contenere il dislivello delle scenderie in una misura inferiore agli 80 cm rispetto alla originaria conformazione del terreno;
  • - il rialzamento del sottotetto potrà essere realizzato nel rispetto delle altezza massime ammesse per la sottozona e non potrà comportare aumento del numero delle unità immobilari.

Caratteristiche degli interventi

In caso di interventi di ampliamento e/o di demolizione e ricostruzione, dovranno essere reperite, in ogni caso, le quantità minime di parcheggio così come stabilito dalle leggi vigenti e dalle disposizioni delle presenti N.T.A..

Di norma, in tali sottozone, il R.U. si attua per intervento diretto.

Indici e parametri edilizi

Distanza dalle stradeGli ampliamenti non dovranno costituire avanzamento sul fronte stradale e non
potranno comportare modifica degli allineamenti stradali precostituiti fatte salve le
disposizioni in materia di edilizia antisismica.
Tutti gli interventi non potranno comportare aumento del numero degli accessi
carrabili sulla viabilità esistente.
Ove non esistano allineamenti stradali non precostituiti si prescrive una distanza
minima dalle strade di mt.5,00
Altezza massimaGli interventi ammessi non potranno comportare incremento dell'altezza
massima degli edifici salvo che per gli edifici di altezza inferiore ai 7,50 mt
che potranno essere ampliati e/o sopraelevati sino a raggiungere tale
limite.
Distanza minima dai confini Mt.5,00. E' possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo
accordo tra i confinanti, nel rispetto delle norme del Codice Civile e di
quelle relative della distanza tra pareti antistanti.
Rapporto occupazione sottosuoloNon superiore alla superficie coperta SC
Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31