Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 19 LE ZONE DI SATURAZIONE - ZONE "B"

Le zone di saturazione degli abitati sono rappresentate sulle tavole di progetto con apposita retinatura e simbolo che ne identifica il tipo e/o la specifica sottozona e sono assimilabili alle zone individuate come zone omogenee di tipo "B" ai sensi del D.M. 2/4/68 n.1444, prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la città consolidata" e "il tessuto consolidato".

Esse comprendono quelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificato, sostanzialmente urbanizzato, di norma prodotte per incremento dei nuclei urbani antichi oppure in corrispondenza di nodalità territoriali.

Nelle zone B sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali, secondo le quantità disciplinate nelle singole sottozone;
  • - attività di ristorazione;
  • - attività ricettive, secondo le quantità disciplinate nelle singole sottozone;
  • - commercio al dettaglio, secondo le quantità disciplinate nelle singole sottozone;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, economiche, religiose e simili;
  • - attrezzature pubbliche in genere;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

In rapporto ai caratteri specifici degli ambiti interessati le zone di saturazione sono state suddivise in sottozone per ognuna delle quali sono state determinate le relative modalità di intervento. Esse sono:

  • - sottozone di tipo B0
  • - sottozone di tipo B1 ;
  • - sottozone di tipo B2;
  • - sottozone di tipo B3;
  • - sottozone di tipo B4
  • - sottozone di tipo B5
  • - sottozone di tipo B6
  • - sottozone di tipo B7
  • - sottozone di tipo B8
  • - sottozone di tipo B9
  • - sottozone di tipo BC;

In caso di ulteriore specificazione della sottozona al pedice sono aggiunte ulteriori elementi indicativi.

Nel caso di interventi di Sostituzione edilizia, Ristrutturazione Urbanistica o altresì assoggettati a Piano attuativo, la Superficie Utile media degli alloggi previsti non può essere inferiore ai 60 m².

I volumi tecnici sono ammissibili secondo le caratteristiche di cui all'art. 9, nei seguenti limiti:

  • - per edifici residenziali le superfici non potranno superare i 16m² di SUL.
  • - per edifici non residenziali le superfici non potranno superare i 50m² di SUL.

Gli interventi pertinenziali e gli interventi di ampliamento dovranno essere intesi come una tantum.

Non potranno essere ripetuti gli interventi di addizione funzionale (ora individuati come ampliamenti volumetrici LR. 65/2014) già effettuati nei termini di validità del precedente regolamento urbanistico;

Gli organismi edilizi che hanno realizzato interventi di ampliamento e addizione funzionale nei termini del precedente regolamento urbanistico non potranno essere interessati da frazionamento.

Le istanze per la richiesta dei titoli abilitativi dovranno contenere una dichiarazione di verifica della storicità urbanistica della particella oggetto di intervento.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31