Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 18 SOTTOZONE A MATRICE STORICA "AR"

Le sottozone "AR" sono, prevalentemente, costituite da ambiti edificati compresi in tessuti edilizi di antica formazione, ove si rilevano situazioni di parziale o totale degrado edilizio ed urbanistico, che, per la loro complessità, importanza ed ubicazione richiedono la preventiva approvazione di un piano di recupero.

Le sottozone "AR_xxx_n" sono rappresentate sulle tavole di progetto con apposita retinatura e specifica aggiunta al pedice. Esse rappresentano ambiti edificati da riqualificare attraverso operazioni di: ristrutturazione, recupero, riqualificazione e/o ricucitura dei tessuti edilizi ed urbanistici.

Le sottozone "_AR_xxx_n" sono classificate "A"ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e comprese nella disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.55 della L.R.1/2005; prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la città storica" e "il tessuto storico".

Il R.U. individua, per tali sottozone, comparti di riferimento appositamente perimetrati che possono comprendere, anche strade, parcheggi, verde o altre attrezzature di interesse pubblico.

Per ogni sottozona di tipo "AR XXXm" ipotizzata nel R.U. è prevista apposita scheda con indicazione dei parametri edilizi, urbanistici e delle altre condizioni da rispettare nei processi di trasformazione nonché delle modalità attuative del comparto.

I Piani di Recupero sono subordinati alla stipula di apposita convenzione che preveda la realizzazione e la cessione delle aree di interesse pubblico previste all'interno del comparto e che garantisca adeguatamente l'Amministrazione rispetto alla corretta esecuzione dei processi di trasformazione previsti.

Destinazioni

In queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività ricettive e di ristoro di modesta entità con un massimo di 20 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili.
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

In attesa dell'approvazione dei Piani di Recupero di cui ai commi precedenti sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.

Gli interventi di cui sopra non potranno comportare incrementi del numero di unità immobiliari né cambi di destinazione.

Qualora i Piani di Recupero prevedano interventi di: ricollocazione di volumetrie, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione valgono i seguenti indici e parametri edilizi di carattere generale:

Distanza dalle strade:I nuovi edifici o gli ampliamenti saranno realizzati secondo le indicazioni della
scheda di comparto. In mancanza di tali indicazioni dovrà essere garantita una
distanza minima di mt. 5,00 dalla strada.
Sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di edilizia antisismica
qualora più restrittive
Distanza
minima dai confini
Mt.5,00. E' possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo accordo
tra i confinanti e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle
relative al rispetto della distanza tra pareti antistanti.

Caratteristiche degli interventi

Gli interventi previsti nei Piani di Recupero dovranno essere mirati a conseguire un complessivo miglioramento urbanistico ed architettonico del contesto individuato. Nella redazione degli strumenti di dettaglio, così come nella redazione dei singoli progetti, dovranno essere proposti interventi tesi alla conservazione dei manufatti di pregio ed alla eventuale demolizione o sostituzione di quelli privi di valore.

Oltre a quanto disciplinato all'art.16 paragrafo "caratteristiche degli interventi", in queste aree non sono in alcun caso ammessi:

  • - nuovi balconi a sbalzo;
  • - terrazze a tasca sulla copertura;
  • - gli avvolgibili e le serrande metalliche.

I progetti di trasformazione dell'area dovranno tener conto dei comportamenti tipici consolidati nel processo evolutivo dell'edilizia di base ed in particolare:

si dovranno rispettare gli andamenti morfologici del terreno e le eventuali emergenze naturalistiche contenendo al massimo i movimenti di terra o comunque garantendo una corretta integrazione delle trasformazioni con il terreno circostante;

la copertura degli edifici dovrà essere a falde inclinate con pendenze comprese tra il 25% ed il 32%. I manti di copertura dovranno essere in coppi e tegole staccati di laterizio;

le tinteggiature esterne dovranno essere eseguite con materiali e coloriture tradizionali. E' fatto espresso divieto di materiali plastici o al quarzo;

gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato con taglio, disegni e partiture tradizionali. Essi potranno essere oscurati esclusivamente con persiane di tipo e disegno tradizionale.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31