Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 95 AMBITI SUSCETTIBILI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Nelle aree suscettibili di interesse archeologico così come localizzate negli elaborati del quadro conoscitivo del Piano Strutturale di cui all'art 28 delle NTA del PS, sono consentiti tutti gli interventi su aree ed edifici esistenti nel rispetto delle NTA delle singole sottozone.

Gli interventi di che interessino alterazioni dell'assetto morfologico delle aree oggetto di vincolo, sono subordinati a comunicazione da inoltrarsi alla "Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana-Firenze".

In assenza della suddetta comunicazione in tali zone sono vietati:

  • - Interventi per la realizzazione di nuove costruzioni;
  • - Tutti gli interventi di rimodellamento morfologico delle aree e tutte le opere che comportano interventi di modifica dell'assetto geomorfologico esistente quali:
  • >- movimenti terra, sbancamenti, livellamento di terreni, scavi oltre 50 cm di profondità;
  • >- rimozioni di opere murarie e/o reperti di murature parzialmente interrate e tracciati viari;
  • >- manufatti storici relativi ad opere idrauliche del reticolo superficiale.

La comunicazione da inoltrarsi alla Soprintendenza per i beni Archeologici della Regione Toscana-Firenze dovrà contenere:

  • - il progetto delle opere con indicato la tipologia degli interventi;
  • - la localizzazione topografica dell'area,
  • - individuazione catastale,
  • - la documentazione fotografica dei luoghi e eventuale foto aerea.

La Soprintendenza per i beni Archeologici della Regione Toscana si dovrà pronunciare entro giorni 20 dall'invio della comunicazione. L'assenza di comunicazione entro il termine di cui sopra equivale a parere favorevole.

La mancata comunicazione del richiedente equivale ad illecito amministrativo sanzionabile ai sensi della vigente legislazione.

Per la verifica preventiva di opere pubbliche e/o lavori pubblici di cui al D lgs 163/2006 si rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 dello stesso decreto legislativo.

Fatto salvo quanto sopra, nel caso di rinvenimento nel corso dei lavori di reperti archeologici è fatto obbligo ai sensi del D.lgs 42/2004 degli art. 822,823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere l'attività ed avvertire immediatamente la Soprintendenza Archeologica di Firenze.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31