Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 94 GEOTOPI

Nelle aree individuate come "Geotopi" così come localizzate negli elaborati del quadro conoscitivo del Piano Strutturale di cui all'art 18 delle NTA del PS, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme, tutti gli interventi sugli edifici esistenti e aree a condizione che non alterino lo stato dei luoghi.

Nelle aree individuate nella carta del Piano Strutturale come"Geotopi" sono vietate:

  • > nuove costruzioni;
  • > modifiche della morfologia e dell'assetto dei luoghi;
  • > l'alterazione delle linee di deflusso delle acque meteoriche;

Sono consentite le seguenti opere o interventi:

  • > interventi finalizzati a limitare l'azione erosiva in atto, dove opportuno, anche con l'introduzione di colture e tecniche colturali in grado di contenere i processi erosivi;
  • > sono da favorire e incentivare interventi finalizzati alla conservazione della trama viaria nei suoi elementi costitutivi, in particolare i muri di pietra, le scarpate dove la strada è in trincea e il trattamento del fondo stradale, il mantenimento ed estensione delle coperture vegetali;
  • > la realizzazione di itinerari escursionistici, naturalistici e culturali, finalizzati alla tutela e promozione del territorio.

Per edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31