Art. 116 Aree soggette a perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica è articolata in:
- - perequazione urbanistica orizzontale, o di primo grado;
- - perequazione urbanistica verticale, o di secondo grado.
2. La perequazione urbanistica orizzontale, o di primo grado, attua il pari trattamento dei proprietari di aree oggetto di trasformazione urbanistica che possiedono analoghe condizioni di fatto e di diritto.
3. La perequazione urbanistica verticale, o di secondo grado, mira ad una equilibrata compartecipazione delle proprietà oggetto della trasformazione urbanistica alla cessione gratuita di aree alla Amministrazione comunale, alla realizzazione e cessione di opere pubbliche, alla realizzazione di interventi Edilizia Residenziale Sociale.
4. Con riferimento alla LR Toscana n. 1/2005 e al DPGR n. 3/R del 9.02.2007, art. 16, realizzano la perequazione urbanistica di primo grado:
- - i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle funzioni previste;
mentre attuano la perequazione urbanistica di secondo grado:
- - gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico;
- - gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica;
- - gli obblighi relativi alle eventuali quote di edilizia residenziale con finalità sociali;
- - gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento urbanistico prescrive.
5. Il Regolamento urbanistico individua le seguenti aree oggetto di trasformazione mediante perequazione urbanistica di primo e di secondo grado:
- - Aree TR - Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali (R)
- - Aree TR - Trasformazione degli assetti insediativi produttivi industriali e artigianali (P) o commerciali di media grande distribuzione (C).
6. Le aree TR sono classificate in relazione alle loro caratteristiche di fatto e di diritto, e quindi sono loro attribuiti gli indici perequativi di edificabilità territoriale (indici perequativi) riportati nel successivo art. 19.
7. Il Regolamento urbanistico individua le seguenti aree oggetto di trasformazione mediante perequazione urbanistica di secondo grado:
- - Aree RQ - Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali
8. La trasformazione delle aree soggette a perequazione di primo e/o secondo grado, avviene attraverso la formazione del comparto urbanistico ed è definita in un Piano attuativo (PA) o in un progetto assoggettato a permesso di costruire convenzionato. Il Piano attuativo (o il permesso di costruire) e la relativa convenzione definiscono i parametri della perequazione urbanistica con riferimento alle norme riportate nel successivo articolo.
Art. 117 Parametri perequativi per le aree TR e RQ
1. Nelle aree TR le quantità di superficie utile lorda (S.u.l.) realizzabili discendono dall'applicazione degli indici perequativi riportati nella seguente tabella:
| Codice | Classe posizionale | Categoria funzionale | A | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aree TR | mq di SUL/mq di St | |||||
| I | Aree urbanizzabili intercluse nel territorio urbanizzato |
I_R I_P I_C |
Prevalentemente residenziale Industriale artigianale Commerciale (m/g distr.) |
0,20 0,40 0,40 |
0,15 0,35 0,35 |
|
| II | Aree urbanizzabili nel territorio periurbano |
II_R II_P II_C |
Prevalentemente residenziale Industriale artigianale Commerciale (m/g distr.) |
0,15 0,30 0,30 |
0,12 0,25 0,25 |
|
| III | Aree agricole urbanizzabili |
III_R III_P III_C |
Prevalentemente residenziale Industriale artigianale Commerciale (m/g distr.) |
0,12 0,30 0,30 |
0,10 0,25 0,25 |
|
2. La S.u.l. che l'indice perequativo individua si riferisce a destinazioni diversificate, stabilite per ciascuna area dal Regolamento urbanistico.
3. Alle aree soggette a perequazione urbanistica è richiesta la cessione gratuita di porzioni di superficie territoriale in favore del Comune aggiuntive a quelle da cedere a titolo di urbanizzazione primaria nelle dimensioni minime stabilite dal presente Regolamento urbanistico.
Le quantità di terreno da cedere sono individuate in misura del:
- - 40% per aree di trasformazione con superficie territoriale › 10.000 mq;
- - 30% per aree di trasformazione con superficie territoriale › 5.000 mq. e ‹ 10.000 mq.;
- - 20% per aree di trasformazione con superficie territoriale › 2.000 mq. e ‹ 5.000 mq.;
- - 10% per aree di trasformazione con superficie territoriale ‹ 2.000 mq.
4. Le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria devono essere individuate all'interno dell'ambito di reperimento della superficie fondiaria, quale individuata nella scheda norma: solamente in caso di obiettiva impossibilità, in sede di convenzione con l'Amministrazione comunale, potranno essere previste soluzioni alternative, anche comportanti monetizzazione degli oneri.
5. Nelle specifiche schede norma sono previste ipotesi nelle quali, oltre alla cessione delle aree a standard e di quelle aggiuntive ai sensi del precedente comma 3, è dovuta dal soggetto attuatore anche la realizzazione di un'opera pubblica e/o di interesse pubblico: in tal caso, i costi di esecuzione dell'opera aggiuntiva sono detratti dagli oneri dovuti a titolo di urbanizzazione primaria e secondaria, fermo restando che:
- a. in ipotesi di eccedenza del costo di realizzazione dell'opera aggiuntiva, non è dovuto alcun conguaglio dall'Ente in favore del privato;
- b. è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria il solo costo di realizzazione dell'opera pubblica e/o di interesse pubblico, non anche il costo della relativa area.
6. Nelle specifiche schede norma sono previste ipotesi nelle quali, in luogo della cessione delle aree aggiuntive ai sensi del precedente comma 3, è dovuta dal soggetto attuatore la corresponsione di un contributo straordinario, vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e/o intervento di interesse pubblico , nella misura stabilita, anche in sede di revisione delle tabelle parametriche, dal Consiglio comunale con apposita deliberazione.
7. La realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS), aggiuntiva agli oneri comunque dovuti ed alle cessioni o realizzazioni di opere di cui ai commi precedenti, è prevista:
- a. nelle aree TR02b e la TR02d, ad iniziativa pubblica;
- b. nelle restanti schede norma TR e RQ, qualora prevedano la realizzazione di S.u.l.: con destinazione d'uso residenziale superiore a 2.000 mq., in misura pari al 15% della complessiva capacità edificatoria con destinazione residenziale.
La quota di S.u.l. destinata ad ERS deve essere individuata all'interno dell'ambito di reperimento della superficie fondiaria, quale individuata nella scheda norma La convenzione urbanistica stabilisce la quota di ERS destinata alla vendita a prezzo convenzionato e/o alla locazione a canone calmierato e/o locazione a canone calmierato con patto di futura vendita.