Art. 114 Attività di valutazione
1. Il presente Regolamento urbanistico contiene specifici elaborati dedicati alle attività di valutazione, in conformità a quanto dettato dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di valutazione ambientale strategica.
2. I contenuti delle attività di valutazione testé richiamate sono parte integrante del presente Regolamento urbanistico e non sono ripetuti nelle presenti Norme per semplicità e chiarezza del testo; tuttavia si considerano componente importante dell'incremento della consapevolezza e della conoscenza al quale tendono dette attività, e devono essere rispettati in ogni intervento pubblico e privato.
3. I piani comunali di settore aventi effetti sull'ambiente e sul territorio e i piani attuativi che applicano i contenuti delle Schede normative e progettuali, pur non dovendo ripetere le attività di valutazione, devono contenere uno specifico elaborato, al fine di dimostrare:
- a. il rispetto delle regole di conservazione delle invarianti strutturali, il rispetto delle regole di tutela ambientale e paesaggistica e delle condizioni alla trasformazione dettate dalle presenti Norme in tutti i Titoli e Capi ove queste sono collocate in ragione delle risorse alle quali si riferiscono
- b. la rilevanza o meno dei loro impatti sul territorio e sull'ambiente, con specifiche riguardanti:
* la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, per scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura. Nel caso in cui la verifica con i soggetti competenti dia esito negativo, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate;
* l'allacciamento per scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo, dando anche atto, sentiti soggetti competenti, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. In caso di esito negativo della verifica, dovranno essere individuate le opere di adeguamento tecnico e dimensionale della rete o una soluzione depurativa alternativa;
* la disponibilità della risorsa idrica e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento idrico;
* l'impatto prodotto da emissioni di inquinanti e l'individuazione di eventuali misure di mitigazione;
* la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente;
* la compatibilità con il piano della classificazione acustica;
* il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.
Art. 115 Monitoraggio e aggiornamento
1. Le attività di monitoraggio permettono di verificare l'efficacia delle azioni programmate, il soddisfacimento degli obiettivi ambientali, le criticità emerse eventualmente in fase attuativa di quanto disposto dal presente Regolamento urbanistico, sì da permettere al Comune di mettere in opera adeguate misure correttive. Per le attività di monitoraggio si utilizzano gli indicatori individuati nella valutazione ambientale strategica del presente Regolamento urbanistico.
2. Le attività di monitoraggio degli effetti sono contenute in apposita relazione, redatta dall'Ufficio competente nella quale sono descritti gli stati di attuazione del presente Regolamento urbanistico in riferimento al Piano strutturale vigente, al coordinamento con le politiche di settore comunali e alle sinergie con la programmazione economica e finanziaria del comune, in modo da:
* indicare le necessità di aggiornamento del quadro conoscitivo alla luce delle eventuali modifiche intervenute per strumenti della pianificazione territoriale generale o di settore in materia di ambiente, territorio, paesaggio;
* verificare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture e contribuire alla programmazione degli interventi in relazione al programma triennale comunale;
* controllare lo stato della progettazione e l'attuazione degli interventi, pubblici o privati;
* programmare e selezionare gli interventi nel tempo, indicando le risorse economiche per la realizzazione delle opere, fornendo all'Amministrazione gli elementi per invitare i proprietari delle aree a proporre i progetti per evitare la decadenza delle previsioni;
* aggiornare il bilancio del dimensionamento previsto dal Regolamento urbanistico in relazione alla avvenuta realizzazione delle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia, tenendo a riferimento il fabbisogno e il dimensionamento previsto nel Piano strutturale vigente;
* accertare l'integrazione tra attuazione delle previsioni di Regolamento urbanistico e i piani e programmi di settore e con l'azione degli enti e aziende che hanno effetto sull'uso e la tutela delle risorse del territorio
3. Fa parte dell'attività di monitoraggio la specifica verifica dimensionale della capacità di carico sopportabile dal territorio nella progressiva attuazione del presente Regolamento urbanistico, con specifico riferimento alle dotazioni di servizi pubblici. Per quest'ultima, il Comune attiva una apposita banca dati, nella quale confluiscono:
* numero di alloggi autorizzati, e relativa superficie utile lorda, suddivisi fra quelli destinati al libero mercato e quelli destinati ad edilizia sociale e loro localizzazione;
* superficie di suolo già urbanizzato utilizzato per interventi di recupero compresa quella legata alle sostituzioni e alle delocalizzazioni;
* numero di interventi e relative destinazioni, richiesti e autorizzati negli ambiti dei centri storici;
* numero di interventi, pubblici e privati, per la realizzazione di spazi pubblici, attrezzature collettive, infrastrutture per la mobilità lenta, e relative specifiche funzionali e localizzazioni;
* numero, localizzazione e destinazioni degli edifici rurali oggetto delle deruralizzazioni;
* superficie destinata ai nuovi impianti di produzione di energia autorizzati.
4. A seguito del monitoraggio, il Comune modifica e integra, quando necessario, il Regolamento urbanistico, al fine di migliorarne l'efficacia, e prende in considerazione la formazione di varianti al Regolamento urbanistico previgente o di un nuovo Regolamento urbanistico. Il Comune procede con proprie forme e modalità alla consultazione, all'informazione e alla partecipazione dei cittadini alle attività di cui al presente articolo.
5. Eventuali chiarimenti o interpretazioni delle presenti Norme dovranno essere adottati dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento espresso ed essere resi disponibili on line per la consultazione.