Art. 111 Aree interessate dalle previsioni del "Piano comunale di protezione civile"

1. Le aree interessate dal vigente "Piano comunale di protezione civile" con previsioni recepite dal Regolamento urbanistico sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02 su base C.T.R. in scala 1:2.000. Tali aree devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

2. Salvo diverse disposizioni del piano di cui al punto 1, nelle aree di cui trattasi possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Regolamento urbanistico, a condizione che non comportino:

  • a. alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • b. realizzazione di consistenze edilizie;
  • c. installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • d. depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • e. altre modifiche o trasformazioni in genere che comunque rechino pregiudizio o riducano l'efficacia delle previsioni contenute nel vigente "Piano comunale di protezione civile".

3. Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico.

4. Ogni adeguamento degli elaborati cartografici di cui al precedente punto 1 e/o delle disposizioni di cui al presente articolo conseguente ad aggiornamenti del "Piano comunale di protezione civile" è effettuato con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

Art. 112 Barriere architettoniche

1. Al Regolamento urbanistico è allegato il "Programma di abbattimento delle barriere architettoniche" elaborato PR05 contenente il censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano.

2. Il censimento comprende l'analisi della viabilità pubblica e di uso pubblico classificata in base alla loro funzione con relative caratteristiche e presenza di barriere.

3. Il censimento dovrà essere aggiornato ed eventualmente integrato sulla base degli interventi attuati e della realizzazione di nuove strutture di uso pubblico e di spazi comuni.

4. I tempi e le modalità di attuazione degli interventi saranno definiti nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche.

Art. 113 Edifici privi di scheda o non censiti

1. Il proprietario di edifici legittimi esistenti che non risultano censiti all'interno della schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato PR03, può , produrre una scheda conforme a quella tipo allegata alla Relazione, elaborato PR08, contenente una proposta di classificazione dell'edificio, che sarà valutata dagli Uffici comunali al fine dell'attivazione del procedimento ai sensi dell'art. 21 l.r. 10 novembre 2014, n. 65, senza che ciò comporti variante allo strumento. Sui manufatti legittimi ed esistenti non rappresentati nella tavola PR03 e sino all'aggiornamento della cartografia ai sensi del successivo comma 3, sono consentiti i seguenti interventi edilizi, comunque senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b. restauro risanamento conservativo;
  • c. ristrutturazione edilizia conservativa RC1, RC2, RC3.

2. I privati interessati possono proporre all'Ufficio motivate proposte di rappresentazione e classificazione dei manufatti di cui al comma 1 che sono valutate ai fini dell'attivazione del procedimento di aggiornamento del quadro conoscitivo ai sensi dell'art. 21 l.r. 10 novembre 2014, n. 65, senza che ciò comporti variante allo strumento.

3. Ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui al precedente comma 2 il privato deve produrre la seguente documentazione:

  • - estratto del vigente Regolamento urbanistico e del foglio di mappa catastale, con l'individuazione dell'edificio;
  • - relazione tecnico-descrittiva comprensiva della scheda di rilievo predisposta e allegata alla Relazione, elaborato PR08;
  • - riprese fotografiche a colori di tutti i fronti (in originale);
  • - estremi del titolo abilitativo, ovvero, se trattasi di edificio di origini remote, documentazione sull'epoca di costruzione.