Art. 99 Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici
1. Gli interventi e le sistemazioni che interessano aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola, comprese le installazioni stagionali di cui all'art. 136, comma 2, lett. c bis), l.r. 10 novembre 2014, n. 65 situati in territorio rurale devono:
- a. assicurare il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi;
- b. privilegiare il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza;
- c. non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni.
Art. 100 Interventi di sistemazione ambientale
1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al cambio della destinazione d'uso agricola.
2. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali.
3. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le aree di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato.
4. Lo scomputo degli specifici oneri è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali:
- a. il recupero e la conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di impianto storicizzato;
- b. la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali normalmente aperte al passo pubblico;
- c. la manutenzione di percorsi pedonali aperti al pubblico;
- d. la tutela dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale;
- e. la tutela delle formazioni arboree decorative, nonché delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
- f. il recupero, anche attraverso operazioni di reimpianto, di fasce arborate-arbustate di valenza naturalistica al fine di accrescere la biodiversità di ambiti agricoli intensamente coltivati.
5. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono essere corredati dalla seguente documentazione minima:
- a. relazione tecnica di progetto;
- b. riporto cartografico su catastale in scala minima 1:2.000 e su topografico in scala minima 1:5.000 della ubicazione delle opere;
- c. particolari costruttivi per opere edilizie e murature in scala minima 1:500;
- d. sezioni e piani quotati per le opere che prevedono movimenti di terreno;
- e. documentazione fotografica dei luoghi prima degli interventi con riprese da punti noti;
- f. computo metrico estimativo redatto su prezzari ufficiali.
6. L'adozione del titolo abilitativo relativo agli interventi urbanistico edilizi da attuarsi sul fabbricato di riferimento è in ogni caso subordinata alla stipula di una convenzione, con idonee garanzie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.
7. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo delle garanzie offerte, il titolare dell'autorizzazione deve presentare:
- a. la relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
- b. gli elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
- c. il computo metrico a consuntivo.
8. Nel caso di aree di pertinenza inferiori all'ettaro non si dà luogo alla sottoscrizione della convenzione, o dell'atto d'obbligo, e sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima stabilita per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima stabilita per gli interventi di nuova edificazione.
Art. 101 Manufatti per l'attività agricola amatoriale
1. I manufatti per l'attività agricola amatoriale possono essere realizzati:
- a. interamente in legno o altri materiali leggeri, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
- b. con materiali tradizionali tipici della zona, purché l'intervento non comporti opere di fondazione invasive e di difficile rimozione.
2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, sono privi di dotazioni idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.
3. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita:
- a. se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo;
- b. se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite ai sensi del successivo comma 7.
4. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo.
5. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.
6. I soggetti abilitati all'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.
7. La superficie dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo non può comunque superare i 30 mq. di Superficie coperta ed è determinata in funzione dei seguenti parametri:
- a. manufatti di Superficie coperta pari a mq. 30 a servizio di:
1. Sup. minima mq. 6.000 vigneto, frutteto e orto;
2. Sup. minima mq. 15.000 oliveto;
3. Sup. minima mq. 30.000 seminativo.
- b. manufatti di Superficie coperta massima pari a mq. 18 a servizio di:
1. Sup. minima mq. 3.000 vigneto, frutteto e orto;
2. Sup. minima mq. 7.000 oliveto;
3. Sup. minima mq. 15.000 seminativo.
- c. manufatti di Superficie coperta massima a mq. 12 a servizio di:
1. Sup. minima mq. 2.000 vigneto, frutteto e orto;
2. Sup. minima mq. 5.000 oliveto;
3. Sup. minima mq. 10.000 seminativo.
- d. manufatti di Superficie coperta massima pari a mq. 10 a servizio di:
1. Sup. minima mq. 200 vigneto, frutteto e orto;
2. Sup. minima mq. 500 oliveto.
8. Le superfici di cui al precedente comma devono essere contigue e non conseguire a frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico.
9. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è consentita previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:
- a. l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
- b. l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o ovvero nel caso che vengano meno le superfici minime previste dal precedente comma 7.
10. L'atto d'obbligo contiene la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.
11. I manufatti costruiti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola
Art. 102 Box per il ricovero amatoriale di equini
1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di equini è consentita nell'intero territorio agricolo, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di equini, e di un relativo annesso, nel rispetto dei seguenti criteri :
- a. superficie fondiaria minima non inferiore a mq. 500;
- b. costruzione del box e dell'annesso in legno;
- c. Superficie coperta massima del box di 15 mq. per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq. per tre capi;
- d. Superficie coperta massima dell'annesso pari a mq. 30;
- e. il numero massimo dei capi pari a tre unità.
3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.
4. Ove le strutture di cui al presente articolo insistano all'interno dei perimetri delle pertinenze paesaggistiche dei beni storico architettonici, è prescritto il procedimento di cui all'art. 42, comma 11, delle presenti norme.
Art. 103 Altri manufatti per il ricovero amatoriale di animali di bassa corte, felini e cani
1. E' consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale, felini e cani aventi le seguenti caratteristiche:
- a. superficie massima dello spazio recintato di mq. 25;
- b. recinzione metallica con paletti in legno o ferro verniciato di altezza max. di mt. 1,80 e con la possibilità di collocare la recinzione anche in copertura;
- c. manufatto per il ricovero avente Superficie coperta non maggiore al 50% dell'area recintata;
- d. schermature con siepi di piante autoctone per limitare l'impianto visivo dei manufatti.
2. La realizzazione dei ricoveri di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.
3. Le strutture di cui al presente articolo sono ammesse per la detenzione di animali a scopo amatoriale in numero massimo di:
- a. cinque cani;
- b. dieci gatti;
- c. dieci unità da bassa corte.
4. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.
5. Le strutture di cui alò presente articolo non possono essere alienate separatamente dal fondo sul quale insistono e devono essere rimosse al cessare dell'attività.
6. Ove le strutture di cui al presente articolo insistano all'interno dei perimetri delle pertinenze paesaggistiche dei beni storico architettonici, è prescritto il procedimento di cui all'art. 42, comma 11, delle presenti norme.
Art. 104 Manufatti per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini
1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di bovini, suini e ovicaprini è consentita nell'intero territorio agricolo, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri :
- a. costruzione del box in legno;
- b. superficie coperta massima del box di 15 mq. per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq.;
- c. il numero massimo dei capi pari a:
1. tre unità per bovini o suini;
2. dieci unità per gli ovicaprini
3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.
4. Ove le strutture di cui al presente articolo insistano all'interno dei perimetri delle pertinenze paesaggistiche dei beni storico architettonici, è prescritto il procedimento di cui all'art. 42, comma 11, delle presenti norme.
Art. 105 Rifugi per squadre di caccia
1. E' consentita l'installazione dei manufatti precari per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Il dimensionamento è determinato in funzione del numero dei componenti delle squadre di caccia, in numero massimo di una struttura per ogni squadra e comunque fino ad un massimo di 100 mq. di S.u.l.. Tali strutture devono essere collocate nella zona assegnata ad ogni squadra di caccia riconosciuta per l'esercizio venatorio stagionale di caccia al cinghiale, in radure vicino alle strade esistenti al fine di non creare nuove infrastrutture e comunque è assolutamente vietata la localizzazione nelle aree boscate. E' inoltre consentita la realizzazione di tettoie per il 50% della S.u.l. realizzabile.
2. E' consentito realizzare rifugi per l'attività venatoria dietro richiesta specifica formulata da squadre di caccia al cinghiale, regolarmente costituite e registrate presso i competenti Organi provinciali. La realizzazione del manufatto è concessa alla singola squadra di caccia al cinghiale anche se operante in zone di caccia differenti.
3. Il rifugio sarà da considerare come annesso precario, che rimarrà in essere finché la squadra richiedente ne garantirà l'uso e la manutenzione; al termine di detto periodo l'edificio dovrà essere rimosso a cura e spese della squadra che ne ha fatto uso ovvero, dietro richiesta specifica, trasferito nell'uso ad altra squadra subentrante con medesime caratteristiche.
4. L'edificio dovrà essere realizzato in legno, con struttura semplicemente infissa al suolo, senza realizzazione di platea in cemento.
5. La localizzazione del manufatto dovrà tenere conto della viabilità esistente.
6. Il progetto deve contenere:
- a. elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione del manufatto da realizzare;
- b. le forme di garanzia per la rimozione dei manufatti quando non vengano più utilizzati;
- c. la relazione di conformità dell'intervento proposto secondo le presenti disposizioni;
- d. le opere finalizzate al recupero delle acque meteoriche afferenti alla struttura nonché al recupero delle acque bianche di origine sanitaria.
7. La realizzazione è soggetta alla stipula di specifico atto unilaterale d'obbligo in merito all'uso e manutenzione della struttura; l'Amministrazione potrà richiedere idonee garanzie quantificate sulla spesa necessaria per la rimozione dell'edificio e dello smaltimento del materiale di risulta; potrà altresì richiedere garanzie circa l'uso e la manutenzione della viabilità di accesso.
8. Non è consentito realizzare manufatti precari per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale all'interno delle aree sotto elencate:
- a. aree archeologiche e siti di interesse archeologico di cui all'art. 29;
- b. Rete Ecologica Comunale (REC) di cui all'art. 84;
- c. linee di arretramento e fasce di rispetto stradale di cui all'art. 77;
- d. aree cimiteriali e relative fasce di rispetto di cui all'art. 69;
- e. aree boscate di cui all'art. 85.
Art. 106 Recinzioni
1. Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio, nel territorio rurale sono consentite nuove recinzioni di altezza massima complessiva non superiore a due metri, e realizzate con pali in legno e cavi elettrificati, da smontare stagionalmente, nonché recinzioni con rete a maglia a passo variabile di altezza massima complessiva non superiore a due metri nel rispetto dei seguenti criteri:
- a. limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
- b. non introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc, siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti).
2. Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio. In caso di recinzioni di terreni agricoli di perimetro superiore a 150 metri, l'accessibilità pedonale deve essere garantita attraverso varchi di larghezza minima di 1 metro a distanza di 150 metri. In corrispondenza di tali varchi è permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati e/o di cancelli.
3. L'eventuale cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato).
4. All'interno delle aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale) individuati dal P.T.C.P. della Provincia di Siena deve essere impedita o comunque limitata l'introduzione di recinzioni, che non devono in ogni caso introdurre caratteri urbani e invasivi dal punto di vista percettivo nel paesaggio agrario, né chiudere la viabilità rurale e/o poderale.
5. In caso di aree destinate ad allevamenti, è consentita la realizzazione di staccionate lignee e/o con reti a maglia sciolta comunque di altezza non superiore a due metri.
6. A servizio dei resedi di superficie non superiore a 1.500 mq. di fabbricati ad uso non agricolo sono ammesse recinzioni a cordolo continuo di altezza non superiore a cm. 30 con sostegni verticali e ancoraggio di elementi di recinzione leggere. Non è consentito l'ancoraggio di fili metallici, reti, pali di sostegno o altro sulla vegetazione esistente.
Art. 107 Piscine, maneggi ed altre opere autonome a corredo degli edifici
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico - edilizia incidenti sulle risorse essenziali del territorio le opere autonome a corredo di edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate a titolo esemplificativo:
- a. piscine;
- b. campi da tennis;
- c. campi da calcetto;
- d. maneggi.
2. E' consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato e relativi volumi tecnici) per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume totale risulti superiore a mc. 3.000 ovvero un'area di pertinenza di superficie superiore a 5.000 mq. Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':
- a. i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine coeva e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
- b. i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.
3. In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.
4. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:
- a. non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
- b. non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
- c. si rivelino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
- d. non prevedano volumetrie che fuoriescano sensibilmente dal profilo originario del terreno;
- e. garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
- f. usufruiscano di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico.
5. La superficie massima delle piscine (superficie netta della vasca) è:
- a. ad uso privato, pari a mq. 100;
- b. a servizio dei complessi agrituristici, pari a mq. 150;
- c. a servizio delle strutture turistico-ricettive, pari a mq. 200.
6. La profondità massima consentita è pari a ml. 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere un'altezza massima di 2,20 ml.. Possono essere realizzati vani per servizi accessori con una superficie utile lorda (S.u.l.) massima di mq. 12,00, ai sensi dell'art.20.
7. La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante, con preferenza per i verdi e le terre ed esclusi in ogni caso l'azzurro, il verde - azzurro, il turchese e l'acquamarina. La pavimentazione dei rivestimenti esterni deve essere in cotto e/o pietra locale.
8. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.
9. Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato in terra battuta o in erba.
10. I maneggi per la pratica sportiva sono consentiti:
- a. per aree di almeno 2 ettari;
- b. recintati esclusivamente con staccionate in legno di altezza adeguata;
- c. con annessi con una S.u.l. fino ad un massimo di 300 mq.
11. Ogni intervento consentito, sotto il profilo della coerenza paesaggistica e della qualità architettonica, deve essere conforme ai contenuti del P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana.
12. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:
- a. da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
- b. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- c. da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.
Art. 108 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola
1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'art. 79, comma 1, l.r. 10 novembre 2014, n. 65, gli interventi indicati al Titolo V sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dall'elaborato cartografico PR03 su base C.T.R. in scala 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000 con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi commi. In caso di contrasto tra le norme del presente articolo e quelle del Titolo V si applicano le disposizioni più restrittive.
2. Al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria sono consentiti gli interventi di cui al comma 1, senza incrementi di volume.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare un incremento delle unità abitative fino ad un massimo di n. 3 per edificio. Le unità abitative dovranno in ogni caso avere una superficie non inferiore a quella stabilita dall'art. 57 delle presenti norme.
4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta S.u.l. non inferiore a mq. 70. Ove il mutamento della destinazione d'uso consegua a frazionamento di preesistente unità, l'intervento dovrà assicurare una media per unità abitativa pari a 70 mq. di S.u.l..
5. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono:
- a. recuperare l'intera S.u.l. legittima esistente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico, ove inferiore a 250 mq.;
- b. recuperare il 30% della S.u.l. legittima esistente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico per l'eccedenza rispetto a 250 mq. e fino ad un massimo di recupero complessivo per 1.250 mq..
6. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del vigente Piano strutturale, il mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale rileva ai fini del prelievo di S.u.l. dalle quantità massime ammissibili di destinazione residenziale nell'U.T.O.E. di riferimento: a tal fine, l'Ufficio provvede al monitoraggio dei prelievi in occasione dell'adozione degli atti di assenso ai diversi interventi, ai sensi dell'art. 3 delle presenti norme. In ogni caso :
- a. ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo del vigente Piano strutturale, il mutamento di destinazione d'uso del manufatto in residenziale non può dar luogo a tipologie abitative assimiliabili a monolocali;
- b. deve sussistere disponibilità di prelievo di S.u.l. dalle quantità massime ammissibili di destinazione residenziale nell'U.T.O.E. di riferimento. Nell'ambito delle diverse U.T.O.E. sono suscettibili di assenso gli interventi contenuti entro le quantità massime previste secondo criterio di prevenzione temporale di cui all'art. 2 delle presenti norme.
7. Sul patrimonio edilizio esistente ricadente nel territorio agricolo ed avente legittima destinazione d'uso commerciale media distribuzione, commerciale grande distribuzione, produttiva o industriale sono consentite le addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali di cui agli artt. 19 e 20 delle presenti norme.