Art. 91 Installazione di manufatti aziendali temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell'imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale.
1. L'installazione di manufatti aziendali temporanei ancorché realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre, di cui all'art. 70, comma 1 e 2, l.r. 10 novembre 2014, n. 65 è consentito nell'intero territorio rurale con esclusione dei seguenti ambiti:
- a. all'interno della rete ecologica comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme;
- b. all'interno delle aree boscate di cui all'art. 85 delle presenti norme.
2. L'installazione di manufatti aziendali di cui all'art. 70, comma 3, l.r. 10 novembre 2014, n. 65 è consentita nell'intero territorio rurale con esclusione dei seguenti ambiti:
- a. all'interno della rete ecologica comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme;
- b. all'interno delle aree boscate di cui all'art. 85 delle presenti norme;
- c. all'interno delle aree archeologiche e siti di interesse archeologico di cui all'art. 29 delle presenti norme;
- d. all'interno delle linee di arretramento e fasce di rispetto stradale di cui all'art. 77 delle presenti norme;
- e. all'interno delle aree di rispetto cimiteriale e relative fasce di rispetto di cui all'art. 69 delle presenti norme.
3. Le serre aventi le caratteristiche di manufatti aziendali ai sensi dell'art. 70, comma 3, l.r. 10 novembre 2014, n. 65:
- a. devono avere altezza massima non superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel è considerata solo l'altezza al culmine.
- b. non possono mutare destinazione d'uso;
- c. possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Art. 92 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale.
1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti e le condizioni previste nel titolo V delle presenti norme, i seguenti interventi:
- a. la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- b. il restauro ed il risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- c. la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 18, comma 2, 3 e 4 delle presenti norme;
- d. gli interventi pertinenziali di cui all'articolo 20 delle presenti norme;
- e. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
- f. gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;
- g. gli interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica, l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- h. le addizioni volumetriche di cui all'articolo 19 delle presenti norme;
- i. la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 18, comma 5 e 6, delle presenti norme;
- j. il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 18, comma 7, delle presenti norme;
- k. gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- l. le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- m. gli interventi costituenti attività edilizia libera ex art. 136 l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, del presente articolo sono riservati all'imprenditore agricolo professionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste nel titolo V delle presenti norme, gli interventi di all'art. 71, comma 2, l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
Art. 93 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale
1. Salvo i limiti e le condizioni previste dal titolo V delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lett. a), l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
2. Nel territorio agricolo sono consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134, comma 1, lett. f), l.r. 10 novembre 2014, n. 65, nel rispetto dell'art. 97 e sui soli edifici agricoli classificati con classe 4, 5 e 7 facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 98.
Art. 94 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale
1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.
2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita:
- a. previa approvazione del programma aziendale;
- b. a condizione che l'intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
- c. senza dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- d. privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
- e. scongiurando la frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio aperto;
- f. evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.
3. Non è consentito realizzare nuovi annessi agricoli all'interno dei seguenti ambiti:
- a. aree archeologiche e siti di interesse archeologico di cui all'art. 29 delle presenti norme;
- b. Rete Ecologica Comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme;
- c. aree boscate di cui all'art. 85 delle presenti norme;
- d. linee di arretramento e fasce di rispetto stradale di cui all'art. 77 delle presenti norme;
- e. aree cimiteriali e relative fasce di rispetto di cui all'art. 69 delle presenti norme.
4. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie, e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.
5. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è consentita solamente:
- a. nelle aree ad esclusiva funzione agricola;
- b. ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale;
- c. per una superficie utile lorda massima di 110 mq. per unità, commisurando la volumetria complessiva alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi;
- d. nel rispetto dei seguenti criteri:
1) ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente;
2) mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
3) ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti, tanto che non sarà consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
4) predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
5) rispetto della conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari;
6) dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica;
7) applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.
6. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate in egual misura ai locali fuori terra.
7. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amm./ne Comunale - in sede di valutazione dei progetti edilizi - di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.
8. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme regionali in materia di linee elettriche, in sede di progettazione di nuovi annessi agricoli deve essere tenuto conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti. Se previsti in prossimità di linee elettriche già esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto del valore di qualità per il campo magnetico fissato dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso.
9. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.
10. Le nuove costruzioni devono essere realizzate in muratura o in legno, con materiali di finitura il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo. Gli infissi e le serrande devono essere in legno o in metallo verniciato di colore marrone verde o nero.
11. E' ammessa la realizzazione di locali interrati per finalità produttive (cantine, depositi). L'accesso a tali locali dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml. 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.
12. La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30% e con un aggetto di gronda non superiore a ml. 0,70. La copertura dovrà essere realizzata in tegole di laterizio o in lastre verniciate in colore rosso mattone prestampate collegabili, sia in metallo che in fibrocemento. Per tutti i manufatti con S.u.l. superiore ai 1.000 mq. la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%.
13. La volumetria è determinata moltiplicando la superficie di ingombro per l'altezza media definita dall'intradosso del solaio di copertura, ancorché siano presenti controsoffittature o elementi orizzontali.
14. Non possono essere realizzati loggiati e porticati; è ammessa la sola realizzazione di pergolati di superficie coperta non superiore al 30% di quella dell'annesso. Non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei vani porta, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei vani porta più ml. 0,30 per lato, coperte con lo stesso materiale della copertura dell'annesso.
15. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.
16. Gli annessi agricoli devono essere realizzati con particolare riferimento all'edilizia sostenibile nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il P.I.E.R. e con il P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Siena.
17. Le parti delle cantine di nuova realizzazione destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione devono essere contenute nella misura massima di mq. 500 di S.u.l..
Art. 95 Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A.
1. La costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, di cui all'art. 73, ultimo comma, l.r. 10 novembre 2014, n. 65, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consenta per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente superficie coperta inferiore a 300 mq..
2. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. per una S.u.l. massima di 300 mq.;
- b. sempreché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori od uguali al 50% delle superfici indicate al successivo art. 98 delle presenti norme;
- c. sempreché non interessino:
1) aree archeologiche e siti di interesse archeologico di cui all'art. 29 delle presenti norme;
2) la Rete Ecologica Comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme;
3) le aree boscate di cui all'art. 85 delle presenti norme;
4) le linee di arretramento e fasce di rispetto stradale di cui all'art. 77 delle presenti norme;
5) aree cimiteriali e relative fasce di rispetto di cui all'art. 69 delle presenti norme.
- d. per tipologie costruttive coerenti con i caratteri paesaggistici del territorio.
3. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda.
4. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, in coerenza con i contenuti del P.I.E.R. e del P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Siena, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili.
5. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:
- a. allevamento intensivo di bestiame (15 mq. a capo);
- b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
- c. acquicoltura;
- d. allevamento di fauna selvatica;
- e. cinotecnica;
- f. allevamenti zootecnici minori.
6. Per le attività di cui alle lettere b, c, d,e, e f del precedente comma, la dimensione massima dei nuovi annessi non potrà superare i 150 mq. di S.u.l..
Art. 96 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.)
1. Il programma aziendale dovrà specificare gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrivere la situazione attuale e individuare gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistico territoriale e regolamentare comunale, provinciale e regionale. Nel caso in cui il programma aziendale superi i criteri ed i parametri stabiliti dalla provincia, la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.
2. Il programma aziendale contiene i seguenti dati e informazioni:
- a. l'anagrafica aziendale;
- b. la descrizione della situazione attuale dell'azienda;
- c. la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime;
- d. la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato;
- e. la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica del comune e della provincia;
- f. una relazione concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche;
- g. l'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.
3. La descrizione della situazione attuale dell'azienda deve indicare:
- a. la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente rappresentata con l'indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;
- b. la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;
- c. la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato;
- d. gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
- e. gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;
- f. l'individuazione delle eventuali risorse paesaggistiche ed ambientali oggetto di trasformazione a seguito dell'attuazione del programma, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
- - le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, indicandone le specie;
- - le alberature segnaletiche di confine o di arredo; gli individui arborei fuori foresta tutelati ai sensi della normativa vigente nonché le formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;
- - i corsi d'acqua naturali o artificiali nonché la rete scolante artificiale principale;
- - le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
- - le risorse paesaggistiche ed ambientali e, in particolare, i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali;
- - la viabilità rurale esistente;
- - la tessitura agraria.
4. La descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime è articolata in ordine a:
- a. l'utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati;
- b. le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;
- c. la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale a regime;
- d. gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici;
- e. gli eventuali interventi ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi di tutela paesaggistica e naturalistica delle presenti norme;
- f. l'indicazione di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
5. La descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato deve evidenziare:
- a. gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;
- b. gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;
- c. gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli altri eventuali interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente.
6. L'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso consiste in un coerente cronoprogramma delle attività con indicati:
- a. gli interventi agronomici;
- b. gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti;
- c. gli interventi di natura edilizia.
7. Il differimento della realizzazione di alcuni interventi, non comporta modificazione del programma aziendale e della convenzione (o atto d'obbligo unilaterale) connessa. Il differimento può avvenire previa comunicazione al Comune e nel rispetto della necessaria correlazione tra tutte gli interventi previsti dal P.A.P.M.A.A.
8. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d'opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell'azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque:
- a. non comportino incremento della superficie utile complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;
- b. non comportino incremento superiore al 20 per cento per singolo edificio di nuova realizzazione;
- c. non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;
- d. non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati.
- e. le varianti non interessi beni oggetto di programmi aziendali con valore di piano attuativo.
9. I P.A.P.M.A.A. disciplinano gli eventuali frazionamenti delle aziende agricole, preordinati o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnati o meno dalla modifica della destinazione d'uso degli edifici esistenti. In tal caso i P.A.P.M.A.A.:
- a. perseguono il mantenimento delle funzioni di presidio del territorio rurale su tutta l'area interessata dal Programma, favorendo, attraverso specifici obblighi contenuti nella relativa convenzione, il perdurare del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni;
- b. limitano il fabbisogno di nuovi annessi agricoli stabili in caso di trasferimento immobiliare. A tal fine le aree di pertinenza agricola attribuite agli edifici esistenti interessano - salve eccezionali e motivate ipotesi - tutta la superficie corrispondente alla consistenza originaria dell'azienda agricola;
- c. prevengono i fenomeni di parcellizzazione fondiaria, evitando la ripartizione della superficie aziendale in piccoli appezzamenti di terreno, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.
10. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal P.A.P.M.A.A. è determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell'azienda richiedente.
Art. 97 Programma aziendale con valore di piano attuativo
1. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo qualora preveda, nella tessitura agraria a maglia fitta di cui all'art. 88 delle presenti norme, nuova edificazione di annessi agricoli stabili con Superficie coperta superiore a mq. 300.
2. Oltre ai casi di cui al comma 1, il programma aziendale ha valore di piano attuativo qualora preveda interventi all'interno dei perimetri delle pertinenze paesaggistiche:
- a. dei beni storico architettonici di cui all'art. 42 delle presenti norme;
- b. degli aggregati di cui all'art. 42 delle presenti norme, ove comportanti nuova edificazione di annessi agricoli stabili con Superficie coperta superiore a mq. 300.
3. Il programma aziendale ha altresì valore di piano attuativo nei casi di cui all'art. 107, comma 4, l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, lett. a), qualora non sia esperita la conferenza di servizi di cui all'art. 74, comma 4, l.r. 10 novembre 2014, n. 65, il Programma aziendale con valore di piano attuativo deve essere trasmesso alla Provincia di Siena antecedentemente all'adozione al fine della acquisizione del parere vincolante della Commissione istituita presso la stessa Amministrazione provinciale con D.D.P. 17 marzo 2015, n. 51 in ordine alla conformità al vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, a corredo degli elaborati progettuali devono essere prodotte:
- a. documentazione fotografica dalla breve - media - lunga distanza da e verso il bene oggetto di tutela e del complesso dell'area di pertinenza;
- b. sezioni territoriali adeguate alla tipologia di intervento, all'andamento morfologico dei suoli, all'inserimento trasversale, redatte allo stato attuale e di progetto.
Art. 98 Superfici fondiarie minime
1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, sono:
- a. 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;
- b. 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- c. 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- d. 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- e. 10 ettari per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
- f. 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate.
2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste al comma 2 del presente articolo.
3. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'articolo 3 della L.R.T. n. 49/1997, le superfici fondiarie minime di cui al comma 2 del presente articolo sono ridotte del 30 per cento.
4. Le variazioni delle superfici fondiarie di cui al comma 2 del presente articolo conseguenti a provvedimenti della Regione o della Provincia sono automaticamente recepite dal presente regolamento senza che ciò costituisca variante all'atto di governo.
5. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:
- a. allevamento intensivo di bestiame;
- b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
- c. acquicoltura;
- d. allevamento di fauna selvatica;
- e. cinotecnica;
- f. allevamenti zootecnici minori.