Sezione I DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
Art. 91 Installazione di manufatti aziendali temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell'imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale.
1. L'installazione di manufatti aziendali temporanei ancorché realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre, di cui all'art. 70, comma 1 e 2, l.r. 10 novembre 2014, n. 65 è consentito nell'intero territorio rurale con esclusione dei seguenti ambiti:
- a. all'interno della rete ecologica comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme;
- b. all'interno delle aree boscate di cui all'art. 85 delle presenti norme.
2. L'installazione di manufatti aziendali di cui all'art. 70, comma 3, l.r. 10 novembre 2014, n. 65 è consentita nell'intero territorio rurale con esclusione dei seguenti ambiti:
- a. all'interno della rete ecologica comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme;
- b. all'interno delle aree boscate di cui all'art. 85 delle presenti norme;
- c. all'interno delle aree archeologiche e siti di interesse archeologico di cui all'art. 29 delle presenti norme;
- d. all'interno delle linee di arretramento e fasce di rispetto stradale di cui all'art. 77 delle presenti norme;
- e. all'interno delle aree di rispetto cimiteriale e relative fasce di rispetto di cui all'art. 69 delle presenti norme.
3. Le serre aventi le caratteristiche di manufatti aziendali ai sensi dell'art. 70, comma 3, l.r. 10 novembre 2014, n. 65:
- a. devono avere altezza massima non superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel è considerata solo l'altezza al culmine.
- b. non possono mutare destinazione d'uso;
- c. possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Art. 92 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale.
1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti e le condizioni previste nel titolo V delle presenti norme, i seguenti interventi:
- a. la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- b. il restauro ed il risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- c. la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 18, comma 2, 3 e 4 delle presenti norme;
- d. gli interventi pertinenziali di cui all'articolo 20 delle presenti norme;
- e. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
- f. gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;
- g. gli interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica, l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- h. le addizioni volumetriche di cui all'articolo 19 delle presenti norme;
- i. la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 18, comma 5 e 6, delle presenti norme;
- j. il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 18, comma 7, delle presenti norme;
- k. gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- l. le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- m. gli interventi costituenti attività edilizia libera ex art. 136 l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, del presente articolo sono riservati all'imprenditore agricolo professionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste nel titolo V delle presenti norme, gli interventi di all'art. 71, comma 2, l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
Art. 93 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale
1. Salvo i limiti e le condizioni previste dal titolo V delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lett. a), l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
2. Nel territorio agricolo sono consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134, comma 1, lett. f), l.r. 10 novembre 2014, n. 65, nel rispetto dell'art. 97 e sui soli edifici agricoli classificati con classe 4, 5 e 7 facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 98.
Art. 94 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale
1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.
2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita:
- a. previa approvazione del programma aziendale;
- b. a condizione che l'intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
- c. senza dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- d. privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
- e. scongiurando la frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio aperto;
- f. evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.
3. Non è consentito realizzare nuovi annessi agricoli all'interno dei seguenti ambiti:
- a. aree archeologiche e siti di interesse archeologico di cui all'art. 29 delle presenti norme;
- b. Rete Ecologica Comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme;
- c. aree boscate di cui all'art. 85 delle presenti norme;
- d. linee di arretramento e fasce di rispetto stradale di cui all'art. 77 delle presenti norme;
- e. aree cimiteriali e relative fasce di rispetto di cui all'art. 69 delle presenti norme.
4. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie, e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.
5. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è consentita solamente:
- a. nelle aree ad esclusiva funzione agricola;
- b. ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale;
- c. per una superficie utile lorda massima di 110 mq. per unità, commisurando la volumetria complessiva alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi;
- d. nel rispetto dei seguenti criteri:
1) ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente;
2) mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
3) ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti, tanto che non sarà consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
4) predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
5) rispetto della conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari;
6) dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica;
7) applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.
6. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate in egual misura ai locali fuori terra.
7. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amm./ne Comunale - in sede di valutazione dei progetti edilizi - di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.
8. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme regionali in materia di linee elettriche, in sede di progettazione di nuovi annessi agricoli deve essere tenuto conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti. Se previsti in prossimità di linee elettriche già esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto del valore di qualità per il campo magnetico fissato dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso.
9. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.
10. Le nuove costruzioni devono essere realizzate in muratura o in legno, con materiali di finitura il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo. Gli infissi e le serrande devono essere in legno o in metallo verniciato di colore marrone verde o nero.
11. E' ammessa la realizzazione di locali interrati per finalità produttive (cantine, depositi). L'accesso a tali locali dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml. 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.
12. La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30% e con un aggetto di gronda non superiore a ml. 0,70. La copertura dovrà essere realizzata in tegole di laterizio o in lastre verniciate in colore rosso mattone prestampate collegabili, sia in metallo che in fibrocemento. Per tutti i manufatti con S.u.l. superiore ai 1.000 mq. la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%.
13. La volumetria è determinata moltiplicando la superficie di ingombro per l'altezza media definita dall'intradosso del solaio di copertura, ancorché siano presenti controsoffittature o elementi orizzontali.
14. Non possono essere realizzati loggiati e porticati; è ammessa la sola realizzazione di pergolati di superficie coperta non superiore al 30% di quella dell'annesso. Non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei vani porta, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei vani porta più ml. 0,30 per lato, coperte con lo stesso materiale della copertura dell'annesso.
15. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.
16. Gli annessi agricoli devono essere realizzati con particolare riferimento all'edilizia sostenibile nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il P.I.E.R. e con il P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Siena.
17. Le parti delle cantine di nuova realizzazione destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione devono essere contenute nella misura massima di mq. 500 di S.u.l..
Art. 95 Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A.
1. La costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, di cui all'art. 73, ultimo comma, l.r. 10 novembre 2014, n. 65, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consenta per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente superficie coperta inferiore a 300 mq..
2. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. per una S.u.l. massima di 300 mq.;
- b. sempreché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori od uguali al 50% delle superfici indicate al successivo art. 98 delle presenti norme;
- c. sempreché non interessino:
1) aree archeologiche e siti di interesse archeologico di cui all'art. 29 delle presenti norme;
2) la Rete Ecologica Comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme;
3) le aree boscate di cui all'art. 85 delle presenti norme;
4) le linee di arretramento e fasce di rispetto stradale di cui all'art. 77 delle presenti norme;
5) aree cimiteriali e relative fasce di rispetto di cui all'art. 69 delle presenti norme.
- d. per tipologie costruttive coerenti con i caratteri paesaggistici del territorio.
3. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda.
4. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, in coerenza con i contenuti del P.I.E.R. e del P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Siena, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili.
5. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:
- a. allevamento intensivo di bestiame (15 mq. a capo);
- b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
- c. acquicoltura;
- d. allevamento di fauna selvatica;
- e. cinotecnica;
- f. allevamenti zootecnici minori.
6. Per le attività di cui alle lettere b, c, d,e, e f del precedente comma, la dimensione massima dei nuovi annessi non potrà superare i 150 mq. di S.u.l..
Art. 96 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.)
1. Il programma aziendale dovrà specificare gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrivere la situazione attuale e individuare gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistico territoriale e regolamentare comunale, provinciale e regionale. Nel caso in cui il programma aziendale superi i criteri ed i parametri stabiliti dalla provincia, la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.
2. Il programma aziendale contiene i seguenti dati e informazioni:
- a. l'anagrafica aziendale;
- b. la descrizione della situazione attuale dell'azienda;
- c. la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime;
- d. la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato;
- e. la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica del comune e della provincia;
- f. una relazione concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche;
- g. l'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.
3. La descrizione della situazione attuale dell'azienda deve indicare:
- a. la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente rappresentata con l'indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;
- b. la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;
- c. la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato;
- d. gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
- e. gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;
- f. l'individuazione delle eventuali risorse paesaggistiche ed ambientali oggetto di trasformazione a seguito dell'attuazione del programma, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
- - le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, indicandone le specie;
- - le alberature segnaletiche di confine o di arredo; gli individui arborei fuori foresta tutelati ai sensi della normativa vigente nonché le formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;
- - i corsi d'acqua naturali o artificiali nonché la rete scolante artificiale principale;
- - le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
- - le risorse paesaggistiche ed ambientali e, in particolare, i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali;
- - la viabilità rurale esistente;
- - la tessitura agraria.
4. La descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime è articolata in ordine a:
- a. l'utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati;
- b. le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;
- c. la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale a regime;
- d. gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici;
- e. gli eventuali interventi ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi di tutela paesaggistica e naturalistica delle presenti norme;
- f. l'indicazione di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
5. La descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato deve evidenziare:
- a. gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;
- b. gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;
- c. gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli altri eventuali interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente.
6. L'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso consiste in un coerente cronoprogramma delle attività con indicati:
- a. gli interventi agronomici;
- b. gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti;
- c. gli interventi di natura edilizia.
7. Il differimento della realizzazione di alcuni interventi, non comporta modificazione del programma aziendale e della convenzione (o atto d'obbligo unilaterale) connessa. Il differimento può avvenire previa comunicazione al Comune e nel rispetto della necessaria correlazione tra tutte gli interventi previsti dal P.A.P.M.A.A.
8. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d'opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell'azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque:
- a. non comportino incremento della superficie utile complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;
- b. non comportino incremento superiore al 20 per cento per singolo edificio di nuova realizzazione;
- c. non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;
- d. non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati.
- e. le varianti non interessi beni oggetto di programmi aziendali con valore di piano attuativo.
9. I P.A.P.M.A.A. disciplinano gli eventuali frazionamenti delle aziende agricole, preordinati o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnati o meno dalla modifica della destinazione d'uso degli edifici esistenti. In tal caso i P.A.P.M.A.A.:
- a. perseguono il mantenimento delle funzioni di presidio del territorio rurale su tutta l'area interessata dal Programma, favorendo, attraverso specifici obblighi contenuti nella relativa convenzione, il perdurare del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni;
- b. limitano il fabbisogno di nuovi annessi agricoli stabili in caso di trasferimento immobiliare. A tal fine le aree di pertinenza agricola attribuite agli edifici esistenti interessano - salve eccezionali e motivate ipotesi - tutta la superficie corrispondente alla consistenza originaria dell'azienda agricola;
- c. prevengono i fenomeni di parcellizzazione fondiaria, evitando la ripartizione della superficie aziendale in piccoli appezzamenti di terreno, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.
10. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal P.A.P.M.A.A. è determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell'azienda richiedente.
Art. 97 Programma aziendale con valore di piano attuativo
1. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo qualora preveda, nella tessitura agraria a maglia fitta di cui all'art. 88 delle presenti norme, nuova edificazione di annessi agricoli stabili con Superficie coperta superiore a mq. 300.
2. Oltre ai casi di cui al comma 1, il programma aziendale ha valore di piano attuativo qualora preveda interventi all'interno dei perimetri delle pertinenze paesaggistiche:
- a. dei beni storico architettonici di cui all'art. 42 delle presenti norme;
- b. degli aggregati di cui all'art. 42 delle presenti norme, ove comportanti nuova edificazione di annessi agricoli stabili con Superficie coperta superiore a mq. 300.
3. Il programma aziendale ha altresì valore di piano attuativo nei casi di cui all'art. 107, comma 4, l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, lett. a), qualora non sia esperita la conferenza di servizi di cui all'art. 74, comma 4, l.r. 10 novembre 2014, n. 65, il Programma aziendale con valore di piano attuativo deve essere trasmesso alla Provincia di Siena antecedentemente all'adozione al fine della acquisizione del parere vincolante della Commissione istituita presso la stessa Amministrazione provinciale con D.D.P. 17 marzo 2015, n. 51 in ordine alla conformità al vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, a corredo degli elaborati progettuali devono essere prodotte:
- a. documentazione fotografica dalla breve - media - lunga distanza da e verso il bene oggetto di tutela e del complesso dell'area di pertinenza;
- b. sezioni territoriali adeguate alla tipologia di intervento, all'andamento morfologico dei suoli, all'inserimento trasversale, redatte allo stato attuale e di progetto.
Art. 98 Superfici fondiarie minime
1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, sono:
- a. 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;
- b. 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- c. 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- d. 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- e. 10 ettari per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
- f. 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate.
2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste al comma 2 del presente articolo.
3. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'articolo 3 della L.R.T. n. 49/1997, le superfici fondiarie minime di cui al comma 2 del presente articolo sono ridotte del 30 per cento.
4. Le variazioni delle superfici fondiarie di cui al comma 2 del presente articolo conseguenti a provvedimenti della Regione o della Provincia sono automaticamente recepite dal presente regolamento senza che ciò costituisca variante all'atto di governo.
5. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:
- a. allevamento intensivo di bestiame;
- b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
- c. acquicoltura;
- d. allevamento di fauna selvatica;
- e. cinotecnica;
- f. allevamenti zootecnici minori.
Sezione II DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO
Art. 99 Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici
1. Gli interventi e le sistemazioni che interessano aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola, comprese le installazioni stagionali di cui all'art. 136, comma 2, lett. c bis), l.r. 10 novembre 2014, n. 65 situati in territorio rurale devono:
- a. assicurare il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi;
- b. privilegiare il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza;
- c. non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni.
Art. 100 Interventi di sistemazione ambientale
1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al cambio della destinazione d'uso agricola.
2. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali.
3. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le aree di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato.
4. Lo scomputo degli specifici oneri è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali:
- a. il recupero e la conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di impianto storicizzato;
- b. la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali normalmente aperte al passo pubblico;
- c. la manutenzione di percorsi pedonali aperti al pubblico;
- d. la tutela dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale;
- e. la tutela delle formazioni arboree decorative, nonché delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
- f. il recupero, anche attraverso operazioni di reimpianto, di fasce arborate-arbustate di valenza naturalistica al fine di accrescere la biodiversità di ambiti agricoli intensamente coltivati.
5. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono essere corredati dalla seguente documentazione minima:
- a. relazione tecnica di progetto;
- b. riporto cartografico su catastale in scala minima 1:2.000 e su topografico in scala minima 1:5.000 della ubicazione delle opere;
- c. particolari costruttivi per opere edilizie e murature in scala minima 1:500;
- d. sezioni e piani quotati per le opere che prevedono movimenti di terreno;
- e. documentazione fotografica dei luoghi prima degli interventi con riprese da punti noti;
- f. computo metrico estimativo redatto su prezzari ufficiali.
6. L'adozione del titolo abilitativo relativo agli interventi urbanistico edilizi da attuarsi sul fabbricato di riferimento è in ogni caso subordinata alla stipula di una convenzione, con idonee garanzie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.
7. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo delle garanzie offerte, il titolare dell'autorizzazione deve presentare:
- a. la relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
- b. gli elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
- c. il computo metrico a consuntivo.
8. Nel caso di aree di pertinenza inferiori all'ettaro non si dà luogo alla sottoscrizione della convenzione, o dell'atto d'obbligo, e sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima stabilita per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima stabilita per gli interventi di nuova edificazione.
Art. 101 Manufatti per l'attività agricola amatoriale
1. I manufatti per l'attività agricola amatoriale possono essere realizzati:
- a. interamente in legno o altri materiali leggeri, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
- b. con materiali tradizionali tipici della zona, purché l'intervento non comporti opere di fondazione invasive e di difficile rimozione.
2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, sono privi di dotazioni idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.
3. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita:
- a. se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo;
- b. se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite ai sensi del successivo comma 7.
4. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo.
5. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.
6. I soggetti abilitati all'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.
7. La superficie dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo non può comunque superare i 30 mq. di Superficie coperta ed è determinata in funzione dei seguenti parametri:
- a. manufatti di Superficie coperta pari a mq. 30 a servizio di:
1. Sup. minima mq. 6.000 vigneto, frutteto e orto;
2. Sup. minima mq. 15.000 oliveto;
3. Sup. minima mq. 30.000 seminativo.
- b. manufatti di Superficie coperta massima pari a mq. 18 a servizio di:
1. Sup. minima mq. 3.000 vigneto, frutteto e orto;
2. Sup. minima mq. 7.000 oliveto;
3. Sup. minima mq. 15.000 seminativo.
- c. manufatti di Superficie coperta massima a mq. 12 a servizio di:
1. Sup. minima mq. 2.000 vigneto, frutteto e orto;
2. Sup. minima mq. 5.000 oliveto;
3. Sup. minima mq. 10.000 seminativo.
- d. manufatti di Superficie coperta massima pari a mq. 10 a servizio di:
1. Sup. minima mq. 200 vigneto, frutteto e orto;
2. Sup. minima mq. 500 oliveto.
8. Le superfici di cui al precedente comma devono essere contigue e non conseguire a frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico.
9. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è consentita previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:
- a. l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
- b. l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o ovvero nel caso che vengano meno le superfici minime previste dal precedente comma 7.
10. L'atto d'obbligo contiene la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.
11. I manufatti costruiti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola
Art. 102 Box per il ricovero amatoriale di equini
1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di equini è consentita nell'intero territorio agricolo, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di equini, e di un relativo annesso, nel rispetto dei seguenti criteri :
- a. superficie fondiaria minima non inferiore a mq. 500;
- b. costruzione del box e dell'annesso in legno;
- c. Superficie coperta massima del box di 15 mq. per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq. per tre capi;
- d. Superficie coperta massima dell'annesso pari a mq. 30;
- e. il numero massimo dei capi pari a tre unità.
3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.
4. Ove le strutture di cui al presente articolo insistano all'interno dei perimetri delle pertinenze paesaggistiche dei beni storico architettonici, è prescritto il procedimento di cui all'art. 42, comma 11, delle presenti norme.
Art. 103 Altri manufatti per il ricovero amatoriale di animali di bassa corte, felini e cani
1. E' consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale, felini e cani aventi le seguenti caratteristiche:
- a. superficie massima dello spazio recintato di mq. 25;
- b. recinzione metallica con paletti in legno o ferro verniciato di altezza max. di mt. 1,80 e con la possibilità di collocare la recinzione anche in copertura;
- c. manufatto per il ricovero avente Superficie coperta non maggiore al 50% dell'area recintata;
- d. schermature con siepi di piante autoctone per limitare l'impianto visivo dei manufatti.
2. La realizzazione dei ricoveri di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.
3. Le strutture di cui al presente articolo sono ammesse per la detenzione di animali a scopo amatoriale in numero massimo di:
- a. cinque cani;
- b. dieci gatti;
- c. dieci unità da bassa corte.
4. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.
5. Le strutture di cui alò presente articolo non possono essere alienate separatamente dal fondo sul quale insistono e devono essere rimosse al cessare dell'attività.
6. Ove le strutture di cui al presente articolo insistano all'interno dei perimetri delle pertinenze paesaggistiche dei beni storico architettonici, è prescritto il procedimento di cui all'art. 42, comma 11, delle presenti norme.
Art. 104 Manufatti per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini
1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di bovini, suini e ovicaprini è consentita nell'intero territorio agricolo, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri :
- a. costruzione del box in legno;
- b. superficie coperta massima del box di 15 mq. per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq.;
- c. il numero massimo dei capi pari a:
1. tre unità per bovini o suini;
2. dieci unità per gli ovicaprini
3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.
4. Ove le strutture di cui al presente articolo insistano all'interno dei perimetri delle pertinenze paesaggistiche dei beni storico architettonici, è prescritto il procedimento di cui all'art. 42, comma 11, delle presenti norme.
Art. 105 Rifugi per squadre di caccia
1. E' consentita l'installazione dei manufatti precari per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Il dimensionamento è determinato in funzione del numero dei componenti delle squadre di caccia, in numero massimo di una struttura per ogni squadra e comunque fino ad un massimo di 100 mq. di S.u.l.. Tali strutture devono essere collocate nella zona assegnata ad ogni squadra di caccia riconosciuta per l'esercizio venatorio stagionale di caccia al cinghiale, in radure vicino alle strade esistenti al fine di non creare nuove infrastrutture e comunque è assolutamente vietata la localizzazione nelle aree boscate. E' inoltre consentita la realizzazione di tettoie per il 50% della S.u.l. realizzabile.
2. E' consentito realizzare rifugi per l'attività venatoria dietro richiesta specifica formulata da squadre di caccia al cinghiale, regolarmente costituite e registrate presso i competenti Organi provinciali. La realizzazione del manufatto è concessa alla singola squadra di caccia al cinghiale anche se operante in zone di caccia differenti.
3. Il rifugio sarà da considerare come annesso precario, che rimarrà in essere finché la squadra richiedente ne garantirà l'uso e la manutenzione; al termine di detto periodo l'edificio dovrà essere rimosso a cura e spese della squadra che ne ha fatto uso ovvero, dietro richiesta specifica, trasferito nell'uso ad altra squadra subentrante con medesime caratteristiche.
4. L'edificio dovrà essere realizzato in legno, con struttura semplicemente infissa al suolo, senza realizzazione di platea in cemento.
5. La localizzazione del manufatto dovrà tenere conto della viabilità esistente.
6. Il progetto deve contenere:
- a. elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione del manufatto da realizzare;
- b. le forme di garanzia per la rimozione dei manufatti quando non vengano più utilizzati;
- c. la relazione di conformità dell'intervento proposto secondo le presenti disposizioni;
- d. le opere finalizzate al recupero delle acque meteoriche afferenti alla struttura nonché al recupero delle acque bianche di origine sanitaria.
7. La realizzazione è soggetta alla stipula di specifico atto unilaterale d'obbligo in merito all'uso e manutenzione della struttura; l'Amministrazione potrà richiedere idonee garanzie quantificate sulla spesa necessaria per la rimozione dell'edificio e dello smaltimento del materiale di risulta; potrà altresì richiedere garanzie circa l'uso e la manutenzione della viabilità di accesso.
8. Non è consentito realizzare manufatti precari per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale all'interno delle aree sotto elencate:
- a. aree archeologiche e siti di interesse archeologico di cui all'art. 29;
- b. Rete Ecologica Comunale (REC) di cui all'art. 84;
- c. linee di arretramento e fasce di rispetto stradale di cui all'art. 77;
- d. aree cimiteriali e relative fasce di rispetto di cui all'art. 69;
- e. aree boscate di cui all'art. 85.
Art. 106 Recinzioni
1. Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio, nel territorio rurale sono consentite nuove recinzioni di altezza massima complessiva non superiore a due metri, e realizzate con pali in legno e cavi elettrificati, da smontare stagionalmente, nonché recinzioni con rete a maglia a passo variabile di altezza massima complessiva non superiore a due metri nel rispetto dei seguenti criteri:
- a. limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
- b. non introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc, siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti).
2. Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio. In caso di recinzioni di terreni agricoli di perimetro superiore a 150 metri, l'accessibilità pedonale deve essere garantita attraverso varchi di larghezza minima di 1 metro a distanza di 150 metri. In corrispondenza di tali varchi è permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati e/o di cancelli.
3. L'eventuale cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato).
4. All'interno delle aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale) individuati dal P.T.C.P. della Provincia di Siena deve essere impedita o comunque limitata l'introduzione di recinzioni, che non devono in ogni caso introdurre caratteri urbani e invasivi dal punto di vista percettivo nel paesaggio agrario, né chiudere la viabilità rurale e/o poderale.
5. In caso di aree destinate ad allevamenti, è consentita la realizzazione di staccionate lignee e/o con reti a maglia sciolta comunque di altezza non superiore a due metri.
6. A servizio dei resedi di superficie non superiore a 1.500 mq. di fabbricati ad uso non agricolo sono ammesse recinzioni a cordolo continuo di altezza non superiore a cm. 30 con sostegni verticali e ancoraggio di elementi di recinzione leggere. Non è consentito l'ancoraggio di fili metallici, reti, pali di sostegno o altro sulla vegetazione esistente.
Art. 107 Piscine, maneggi ed altre opere autonome a corredo degli edifici
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico - edilizia incidenti sulle risorse essenziali del territorio le opere autonome a corredo di edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate a titolo esemplificativo:
- a. piscine;
- b. campi da tennis;
- c. campi da calcetto;
- d. maneggi.
2. E' consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato e relativi volumi tecnici) per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume totale risulti superiore a mc. 3.000 ovvero un'area di pertinenza di superficie superiore a 5.000 mq. Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':
- a. i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine coeva e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
- b. i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.
3. In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.
4. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:
- a. non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
- b. non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
- c. si rivelino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
- d. non prevedano volumetrie che fuoriescano sensibilmente dal profilo originario del terreno;
- e. garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
- f. usufruiscano di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico.
5. La superficie massima delle piscine (superficie netta della vasca) è:
- a. ad uso privato, pari a mq. 100;
- b. a servizio dei complessi agrituristici, pari a mq. 150;
- c. a servizio delle strutture turistico-ricettive, pari a mq. 200.
6. La profondità massima consentita è pari a ml. 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere un'altezza massima di 2,20 ml.. Possono essere realizzati vani per servizi accessori con una superficie utile lorda (S.u.l.) massima di mq. 12,00, ai sensi dell'art.20.
7. La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante, con preferenza per i verdi e le terre ed esclusi in ogni caso l'azzurro, il verde - azzurro, il turchese e l'acquamarina. La pavimentazione dei rivestimenti esterni deve essere in cotto e/o pietra locale.
8. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.
9. Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato in terra battuta o in erba.
10. I maneggi per la pratica sportiva sono consentiti:
- a. per aree di almeno 2 ettari;
- b. recintati esclusivamente con staccionate in legno di altezza adeguata;
- c. con annessi con una S.u.l. fino ad un massimo di 300 mq.
11. Ogni intervento consentito, sotto il profilo della coerenza paesaggistica e della qualità architettonica, deve essere conforme ai contenuti del P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana.
12. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:
- a. da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
- b. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- c. da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.
Art. 108 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola
1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'art. 79, comma 1, l.r. 10 novembre 2014, n. 65, gli interventi indicati al Titolo V sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dall'elaborato cartografico PR03 su base C.T.R. in scala 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000 con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi commi. In caso di contrasto tra le norme del presente articolo e quelle del Titolo V si applicano le disposizioni più restrittive.
2. Al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria sono consentiti gli interventi di cui al comma 1, senza incrementi di volume.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare un incremento delle unità abitative fino ad un massimo di n. 3 per edificio. Le unità abitative dovranno in ogni caso avere una superficie non inferiore a quella stabilita dall'art. 57 delle presenti norme.
4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta S.u.l. non inferiore a mq. 70. Ove il mutamento della destinazione d'uso consegua a frazionamento di preesistente unità, l'intervento dovrà assicurare una media per unità abitativa pari a 70 mq. di S.u.l..
5. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono:
- a. recuperare l'intera S.u.l. legittima esistente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico, ove inferiore a 250 mq.;
- b. recuperare il 30% della S.u.l. legittima esistente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico per l'eccedenza rispetto a 250 mq. e fino ad un massimo di recupero complessivo per 1.250 mq..
6. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del vigente Piano strutturale, il mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale rileva ai fini del prelievo di S.u.l. dalle quantità massime ammissibili di destinazione residenziale nell'U.T.O.E. di riferimento: a tal fine, l'Ufficio provvede al monitoraggio dei prelievi in occasione dell'adozione degli atti di assenso ai diversi interventi, ai sensi dell'art. 3 delle presenti norme. In ogni caso :
- a. ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo del vigente Piano strutturale, il mutamento di destinazione d'uso del manufatto in residenziale non può dar luogo a tipologie abitative assimiliabili a monolocali;
- b. deve sussistere disponibilità di prelievo di S.u.l. dalle quantità massime ammissibili di destinazione residenziale nell'U.T.O.E. di riferimento. Nell'ambito delle diverse U.T.O.E. sono suscettibili di assenso gli interventi contenuti entro le quantità massime previste secondo criterio di prevenzione temporale di cui all'art. 2 delle presenti norme.
7. Sul patrimonio edilizio esistente ricadente nel territorio agricolo ed avente legittima destinazione d'uso commerciale media distribuzione, commerciale grande distribuzione, produttiva o industriale sono consentite le addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali di cui agli artt. 19 e 20 delle presenti norme.
Sezione III- MUTAMENTO DELLLA DESTINAZIONE AGRICOLA DEGLI EDIFICI
Art. 109 Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola.
1. E' consentito il mutamento della destinazione agricola degli edifici rurali nei limiti dei prelievi di dimensionamento ammessi per ciascuna funzione nelle diverse U.T.O.E. e nel rispetto della disciplina di cui al Titolo V delle presenti norme.
2. Gli interventi edilizi comportanti mutamento della destinazione agricola sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura e spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari. Gli interventi edilizi devono in ogni caso garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale.
3. Gli interventi di cui al presente articolo, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni contenute nella disciplina di cui al Titolo V della presenti norme.
4. Ai fini della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al comma 2, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza, da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale, e attribuiscono ciascuna area di pertinenza a un edificio o a una unità immobiliare. La superficie totale delle aree di pertinenza corrisponde all'intera porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile.
5. Gli edifici adibiti ad annessi agricoli realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento urbanistico non possono essere oggetto di mutamenti di destinazione d'uso.
6. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta S.u.l. non inferiore a mq. 70. Per gli edifici realizzati in forza della delibera C.C. 53/98, e per manufatti isolati, ad esclusione di quelli classificati in classe 8, se l'unità presenta S.u.l. non inferiore a mq. 45. In ogni caso, ove il mutamento della destinazione d'uso consegua a frazionamento di preesistente unità, l'intervento deve assicurare una media per unità abitativa pari a 70 mq. di S.u.l..
7. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale di preesistenti residenze agricole possono comportare il recupero dell'intera S.u.l. legittima esistente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico, nel rispetto delle previsioni di cui al Titolo V delle presenti norme.
8. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono:
- a. recuperare l'intera S.u.l. legittima esistente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico, ove inferiore a 250 mq.;
- b. recuperare il 30% della S.u.l. legittima esistente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico per l'eccedenza rispetto a 250 mq. e fino ad un massimo di recupero complessivo per 1.250 mq..
9. Ai sensi dell'art. 34 comma 7 del vigente Piano strutturale, il mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale rileva ai fini del prelievo di S.u.l. dalle quantità massime ammissibili di destinazione residenziale nell'U.T.O.E. di riferimento: a tal fine, l'Ufficio provvede al monitoraggio dei prelievi in occasione dell'adozione degli atti di assenso ai diversi interventi, ai sensi dell'art. 3 delle presenti norme. In ogni caso:
- a. ove l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per S.u.l. pari o superiori a mq. 250, il mutamento è soggetto a previa approvazione di P.A.P.M.A.A. avente valenza di Piano attuativo ovvero, ove il proprietario non rivesta qualifica di imprenditore agricolo, di Piano di recupero;
- b. l'intervento deve assicurare il mantenimento delle superfici e delle sistemazioni pertinenziali contenute nel titolo abilitativo con cui si è provveduto alla realizzazione del manufatto oggetto di mutamento di destinazione;
- c. ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo del vigente Piano strutturale, il mutamento di destinazione d'uso del manufatto in residenziale non può dar luogo a tipologie abitative assimilabili a monolocali;
- d. deve sussistere disponibilità di prelievo di S.u.l. dalle quantità massime ammissibili di destinazione residenziale nell'U.T.O.E. di riferimento. Nell'ambito delle diverse U.T.O.E. sono suscettibili di assenso gli interventi contenuti entro le quantità massime previste secondo criterio di prevenzione temporale di cui all'art. 2 delle presenti norme.
10. Il cambio di destinazione d'uso dalla funzione agricola verso la funzione turistico ricettiva e commerciale è ammesso secondo il procedimento di cui al precedente comma 9, lett. a). In ogni caso, dal mutamento di destinazione d'uso agricola, ancorché posta in essere in distinti interventi, non possono comunque conseguire S.u.l. turistico ricettive o commerciali eccedenti i 2000 mq. di S.u.l..