Art. 84 Rete Ecologica Comunale (REC)
1. La Rete Ecologica Comunale è formata da parti di territorio rappresentate da reti naturali, quali corsi d'acqua, ambiti vegetazionali ed elementi verdi lineari, che nell'insieme costituiscono componente strutturale di primaria importanza per il territorio, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 10, punto 10.5.3 del vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena. La rete ecologica comunale è rappresentate con apposito segno grafico su base cartografica CTR in scala 1:10.000 nella tavola PR01a del Regolamento urbanistico.
2. Tali aree costituiscono elementi essenziali per la migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico delle specie animali e vegetali. Per la loro struttura e localizzazione costituiscono una maglia che attraversa il territorio comunale a cui viene riconosciuto un valore strategico sotto il profilo ecologico, ambientale, naturale e paesaggistico.
3. Vi si riconoscono i seguenti elementi strutturali:
- a. direttrici di connessione principali
- b. direttrici di connessione secondarie
- c. aree boscate
- d. formazioni lineari
- e. verde urbano
- f. varchi
4. Le direttrici di connessione principali corrispondono alle direttrici idriche individuate dalla Rete Ecologica del P.T.C.P. della provincia di Siena. Sono elementi a sviluppo prevalentemente lineare che garantiscono la connessione biotica tra aree rurali diverse, in particolare tra le aree collinari boscate e quelle di fondovalle. Hanno funzione di rifugio e via di transito, sono quindi fondamentali per la dispersione degli organismi viventi.
5. Le direttrici di connessione secondarie hanno una localizzazione più capillare sul territorio rispetto alle principali e costituiscono le linee di collegamento tra queste ultime e le aree boscate collinari attraverso gli assi idrici secondari.
6. Le formazioni boscate costituiscono i grandi serbatoi genetici del territorio comunale, si localizzano in prevalenza nella zona collinare e limitatamente nella zona di pianura e sono per la maggior parte costituite da specie quercine caducifoglie.
7. Le formazioni lineari attraversano il territorio comunale e costituiscono la REC definita minore. Si localizzano con formazioni arboree e arbustive e erbacee lungo i corsi d'acqua minori, la viabilità secondaria o i margini campestri.
8. Il verde urbano partecipa attivamente alla REC con porzioni che costituiscono elementi di attraversamento e di penetrazione nel tessuto urbano.
9. I varchi costituiscono punti di permeabilità biotica tra gli elementi della REC e le principali infrastrutture che attraversano il territorio comunale.
10. All'interno della Rete ecologica comunale sono consentiti tutti gli interventi che risultano compatibili con i seguenti obiettivi di tutela:
- a. mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento di tutti gli elementi che costituiscono la REC;
- b. mantenimento, ricostruzione e riqualificazione dei tratti lineari sia strutturalmente che da un punto di vista vegetazionale privilegiando specie autoctone e variabilità interspecifica;
- c. in corrispondenza dei varchi si dovrà mantenere la capacità biopermeabile del luogo anche con interventi di manutenzione;
- d. impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali, favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;
- e. ampliamento delle possibilità di fruizione collettiva, compatibilmente con gli altri obiettivi elencati.
11. All'interno della rete ecologica comunale non sono consentiti:
- a. interventi comportanti interruzione della continuità degli elementi di cui al precedente comma 3;
- b. interventi di nuova edificazione di cui all'art. 134, comma 1, lett. a), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- c. la realizzazione di nuove cave e/o discariche;
- d. l'eliminazione della vegetazione arbustiva presente.
12. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.
Art. 85 Aree boscate
1. Le aree boscate sono individuate con apposita campitura negli elaborati grafici PR 01a su base C.T.R. in scala 1:10.000 in coerenza con l'allegato 8b, art. 5 comma 3, del vigente P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana. La rappresentazione cartografica ha valore meramente ricognitivo.
2. All'interno delle aree boscate non è consentita:
- a. l'apertura di nuova viabilità eccetto quella di servizio alla silvicoltura ed alla tutela ambientale;
- b. la realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero e comunque mantenendo la superficie permeabile;
- c. installazione di nuova segnaletica, di nuove linee di distribuzione di energia e di telecomunicazione che comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti;
- d. la realizzazione di nuove costruzioni, ancorché temporanee, fatta eccezione per quelle che si rendano necessarie ai fini della delle attività selvicolturali, delle attività di antincendio boschivo, delle attività di tutela ambientale e venatoria, nel rispetto delle rispettive normative di settore.
3. Non è consentita la recinzione dei boschi, o di parte di essi, fatti salvi casi di documentata esigenza scientifica o naturalistica o per particolari forme di allevamento a scopo alimentare o di ripopolamento venatorio e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate.
4. Qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuate dagli elaborati grafici del Regolamento urbanistico, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre documentazione tecnica asseverata atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi; l'Amministrazione Comunale potrà conseguentemente aggiornare le perimetrazioni recepite negli elaborati di quadro conoscitivo del Regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 21 l.r. 10 novembre 2014, n. 65 senza che ciò comporti variante allo strumento
Art. 86 Persistenze di paesaggio agrario
1. Sono le parti del territorio comunale di particolare valore storico testimoniale e paesaggistico dovuto ai forti caratteri di persistenza della trama fondiaria, delle utilizzazioni agricole del suolo, delle forme di appoderamento e di insediamento, in coerenza con quanto prescritto all'art. 10, punto 10.5, comma 2 del vigente P.T.C.P. di Siena. Le persistenze del paesaggio agrario sono rappresentate con apposito segno grafico su base cartografica CTR in scala 1:10.000 nella tavola PR01a del Regolamento urbanistico
2. Le persistenze di paesaggio agrario si distinguono in:
- a. persistenze di paesaggio agrario di collina;
- b. persistenze di paesaggio agrario di pianura;
- c. persistenze di paesaggio agrario di corona dei centri;
3. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di collina:
- a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);
- b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);
- c. tracciati viari fondativi (art. 34);
- d. viabilità vicinale (art. 35);
- e. aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco) (art. 39);
- f. pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici (art. 42);
- g. percorsi di eccezionale apertura visuale (art. 46).
4. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di pianura:
- a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);
- b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);
- c. viabilità vicinale (art. 35);
- d. infrastrutturazione ecologica (art. 38).
5. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di corona dei centri:
- a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);
- b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);
- c. centri e nuclei storici (art. 31);
- d. tracciati viari fondativi (art. 34);
- e. viabilità vicinale (art. 35);
- f. spazi pubblici centrali (art. 37);
- g. aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco) (art. 39);
- h. percorsi di eccezionale apertura visuale (art. 46).
6. In quanto testimonianza viva di assetti paesaggistici durevoli, nelle aree di cui al presente articolo, in coerenza con quanto prescritto dal capo 13.8 del vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena, le trasformazioni consentite devono in ogni caso:
- a. mantenere il valore documentale del paesaggio agrario;
- b. essere supportate da studi e ricerche sulle sistemazioni agrarie tradizionali, sulle diverse specie vegetali arboree componenti del paesaggio agrario tradizionale;
- c. favorire il ripristino dei coltivi del paesaggio mezzadrile.
7. I P.A.P.M.A.A. delle aziende agrarie i cui terreni comprendano le aree di cui al presente articolo dovranno contenere dettagliate indicazioni per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, nonché una analisi degli elementi caratterizzanti, il loro stato e gli interventi ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma.
Art. 87 Parco delle Fornaci
1. Il "Parco delle Fornaci" nasce dal riconoscimento di un sistema produttivo storicizzato locale che oltre a rappresentare un valore economico, risulta essere un forte fattore d'identità della popolazione e della sua cultura architettonica e definisce profili di continuità tra la tradizione del passato e gli scenari socio economici contemporanei. La perimetrazione del Parco delle Fornaci è rappresentata con apposito segno grafico su base cartografica CTR in scala 1:10.000 nella tavola PR01 del Regolamento urbanistico.
2. Il Regolamento urbanistico, nell'area definita dal presente articolo, allo scopo di ricostruire condizioni di equilibrio naturale e paesaggistico, privilegia e favorisce attività ed interventi che favoriscano la valorizzazione territoriale, il ripristino ambientale delle cave dismesse e il recupero di queste porzioni di territorio.
3. Sono elementi caratterizzanti del Parco delle Fornaci:
- a. i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
- b. gli elementi della connotazione stilistico-architettonica degli edifici;
- c. gli elementi decorativi artistici e architettonici;
- d. gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio produttivo - area d'escavazione;
- e. la relazione funzionale tra escavazione dell'argilla e produzione del laterizio.
4. Gli elementi di cui al precedente comma 3 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica e socio - economica delle rispettive epoche e contesti.
5. Sull'intero patrimonio edilizio presente si applica la disciplina di cui al Titolo V.
6. All'interno dell'area denominata come "Parco delle Fornaci" il Regolamento urbanistico promuove attività plurime che favoriscono il recupero ambientale delle vasche, la fruizione dell'area sia attraverso centri didattici che con strutture di ospitalità turistica, oltre ad incentivare l'uso di energie rinnovabili.
7. Anche al fine di garantire il recupero del Parco delle Fornaci, è ammesso il mutamento del patrimonio edilizio esistente, in deroga a quanto previsto dal Titolo V e dell'art. 110, verso tutte le destinazioni d'uso, ad esclusione della funzione residenziale e commerciale per grandi strutture di vendita.
8. L'intervento di recupero ambientale deve garantire la stabilità delle scarpate ed il controllo dall'erosione del terreno superficiale di riporto, anche mediante opere di regimazione idraulica ed idonei interventi di ingegneria naturalistica, inoltre per favorire una maggiore biodiversità, si dovrà privilegiare una certa irregolarità e sinuosità del perimetro delle vasche e differenziare la profondità dei bacini.
9. Le specie vegetali da utilizzarsi devono essere individuate tra quelle autoctone. La collocazione di alberi, arbusti ed erbe e la loro consociazione dovrà tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie. L'impianto degli elementi arborei/arbustivi dovrà essere irregolare, al fine di evitare una innaturale monotonia e progettato in modo da creare continuità con gli elementi della Rete Ecologica Comunale.
Art. 88 Tessitura agraria
1. Sono le parti del territorio rurale costituite dall'insieme dalle componenti del disegno dei suoli come definite dal P.T.C.P. di Siena. Ne fanno parte le sistemazioni idraulico agrarie, la forma e le dimensioni dei campi, la rete scolante e le solcature, le colture arboree, le piante arboree non colturali e le siepi vive, la viabilità campestre. La tessitura agraria è rappresentata con apposito segno grafico su base cartografica CTR in scala 1:10.000 nella tavola PR01a del Regolamento urbanistico.
2. La tessitura agraria svolge molteplici ruoli tra cui quello paesaggistico, ecologico, storico-culturale, percettivo e di difesa del suolo. Essa deve essere salvaguardata e tutelata.
3. Il Regolamento urbanistico riconosce tre tipologie di tessitura differenziate per densità geometrica e caratteristiche qualitative degli elementi che le compongono:
- a. maglia fitta;
- b. maglia media;
- c. maglia larga.
4. La maglia fitta si caratterizza per le coperture tradizionali come la vite e l'ulivo o i seminativi, in essa la rete della viabilità poderale ed i confini delle tessere agrarie sono rimaste invariate nel tempo insieme alla rete scolante. Tale stabilità degli elementi ha prodotto una configurazione integrata, compiuta ed intenzionale del paesaggio, determinandone la particolare rilevanza estetica.
5. La maglia media, caratterizzata da sporadica vegetazione arborea di confine delle tessere agrarie, vi prevale la monocoltura a seminativo e su di essa insiste un certo grado di accorpamento e semplificazione del disegno originale dei campi accompagnato ad una permanenza delle formazioni minori di confine come siepi che seguono la rete delle strade poderali.
6. La maglia larga, in cui le geometrie originarie sono state completamente stravolte, ridisegnando la rete idrica minore e le strade poderali ed attuando accorpamenti molto spinti delle tessere del mosaico agrario originale. Le formazioni lineari arboree ed arbustive non sono più presenti.
7. All'interno delle aree ad esclusiva funzione agricola sono ammessi con le seguenti limitazioni e/o prescrizioni:
- a. le attività ricreative (escursionismo, attività motorie e del tempo libero) devono garantire la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti;
- b. le attività faunistico-venatorie sono consentite solo ove non comportino interventi che determinino modificazioni del paesaggio.
8. All'interno delle aree caratterizzate da maglia fitta si prescrive di:
- a. procedere in maniera prioritaria alla conservazione e alla tutela della ricchezza paesaggio agrario, in particolare la tutela delle piantate residuali, gli alberi isolati e la vegetazione spontanea naturale;
- b. garantire la conservazione e la tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie;
- c. garantire la conservazione delle patrimonio edilizio nei suoi caratteri originari;
- d. garantire il mantenimento dei caratteri della viabilità campestre;
- e. limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
- f. impedire l'introduzione di caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari;
- g. controllare l'inserimento delle specie arboree ed arbustive in accordo con il contesto;
- h. prevenire ed impedire i processi di frammentazione paesistica ed ecologica;
- i. impedire l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito
9. All'interno delle aree caratterizzate da maglia media si prescrive di:
- a. tutelare l'attuale sistemazione agraria;
- b. evitare ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo;
- c. prevenire ed impedire i processi di frammentazione paesaggistica ed ecologica;
- d. salvaguardare i tratti lineari a verde in modo da preservare la REC.
10. All'interno delle aree caratterizzate da maglia larga si prescrive di:
- a. mantenere la tessitura presente;
- b. gli interventi di trasformazione devono prevedere azioni di rinaturalizzazione con siepi e filari in continuità con gli elementi della REC;
- c. prevenire ed impedire i processi di frammentazione paesistica ed ecologica.
11. In presenza di invarianti strutturali, gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici ricadenti all'interno delle aree caratterizzate da maglia fitta di cui al presente articolo sono soggetti alle limitazioni e/o prescrizioni contenute nella disciplina di cui al Titolo III.
12. I P.A.P.M.A.A. e i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 102 comprendenti porzioni di territorio ricadenti nelle aree di cui al presente articolo sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare eventuali situazioni di degrado localizzato, e in tal caso prevedono idonei interventi per il loro superamento.
13. Nelle aree di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree solo per motivi di interesse pubblico, ed a condizione che:
- a. sia dimostrato che tali infrastrutture e/o installazioni non siano altrimenti localizzabili;
- b. gli interventi siano inseriti in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.);
- c. siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;
- d. per la realizzazione di impianti e/o installazioni di radiocomunicazione (telefonia mobile e/o diffusione radiotelevisiva) si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 80.
Art. 89 Attività integrative
1. Ai sensi dell'art. 36 del vigente Piano strutturale sono attività integrative:
- a. le attività commerciali per la vendita di prodotti agro-alimentari;
- b. le attività artigianali;
- c. le attività di servizio diverse dalle precedenti (a titolo di esempio: allevamenti a scopo commerciale; addestramento e pensione per animali; attività didattiche, culturali e ricreative; etc.);
- d. le attività sportive amatoriali.
2. Per le attività integrative commerciali di cui al precedente comma 1 punto a), la dimensione del/i locali utilizzabili a tal fine (comprendente locale vendita più vani accessori) può raggiungere un massimo di 150 mq. di S.u.l..
3. Per le attività integrative artigianali di cui al precedente comma 1 lett. b) la dimensione del/i locali utilizzabili a tal fine può raggiungere un massimo di 150 mq. di S.u.l..
4. Per lo svolgimento delle attività integrative di cui al precedente comma 1 lettere c), d) ed è consentita l'installazione di manufatti temporanei di cui all'art. 91 delle presenti norme.
Art. 90 Bonifiche agrarie
1. Le Bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni effettuate con mezzi meccanici, progettate al fine di migliorare in maniera sostanziale e permanente le proprietà fondiarie, intervenendo per correggere fattori negativi quali eccessiva pendenza, presenza di scheletro affiorante, ristagno idrico, smottamenti ecc.
2. Le bonifiche sono approvate dall'Amministrazione Comunale mediante presentazione di uno specifico progetto di bonifica agraria redatto ai sensi della vigente disciplina di settore.
3. Ai sensi dell'art. 37 del vigente Piano strutturale, i progetti di bonifica agraria sono sottoposti, ai fini dell'assenso, a previo parere obbligatorio della Commissione comunale per il paesaggio, a prescindere dalla sussistenza di vincoli paesaggistici sull'area.
4. Ai sensi dell'art. 37 del vigente Piano strutturale, il proponente deve produrre una fideiussione dell'importo almeno pari al complesso di lavori da effettuare, sulla base del computo metrico estimativo di cui alla relazione, a garanzia del ripristino dei luoghi in coerenza al progetto approvato.
5. Le bonifiche potranno essere realizzate solo nelle aree ad esclusiva funzione agricola e non potranno interessare superfici boscate. In casi eccezionali la bonifica potrà interessare porzioni ridotte di bosco, con obbligo di rimboschimento compensativo.