Art. 79 Reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica

1. I limiti di esposizione dai campi elettromagnetici provenienti da elettrodotti, ed i conseguenti vincoli all'attività urbanistico-edilizia, sono desumibili dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Art. 80 Impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione

1. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, la realizzazione sul territorio comunale di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse, è regolata dallo specifico strumento di settore denominato "Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni", da approvarsi successivamente all'entrata in vigore del presente atto di governo del territorio.

2. Il Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni dovrà garantire la copertura del servizio di pubblica utilità sull'intero territorio comunale.

Art. 81 Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

1. L'istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalle vigenti previsioni regionali.

2. Eventuali, successive modifiche alle cartografie regionali integreranno la disciplina del presente atto di governo del territorio anche in difetto di espresso recepimento e senza necessità di apposita variante.