Art. 73 Aree "TR, TR**" / Trasformazione degli assetti insediativi

1. In ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano strutturale, il Regolamento urbanistico individua all'interno del territorio comunale le Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi sotto elencate. Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo. Sono individuate con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1.2.000.

2. La disciplina riferita alle aree di trasformazione è definita da apposite 'schede normative e di indirizzo progettuale' il cui repertorio completo è contenuto nell'elaborato PR06.

3. Le schede normative e di indirizzo progettuale contengono l'indicazione delle quantità massime consentite per ogni ambito di trasformazione in relazione alle diverse funzioni ammesse. Ove l'ambito interessi aree sulle quali sono presenti manufatti dei quali è prescritta - ai fini dell'attuazione dell'intervento - la previa demolizione, le relative quantità sono già state computate nel dimensionamento massimo previsto dalla scheda.

4. Le previsioni contenute nelle schede assumono valore vincolante: eventuali modeste rettifiche nella perimetrazione dell'ambito, o nella ubicazione delle dotazioni prescritte sono consentite ove giustificate da dati di maggior dettaglio acquisiti in sede di proposizione del piano attuativo o del progetto unitario convenzionato, ovvero - per le aree TR1g**, TR01h**, TR02b, TR02d, TR3g**, TR3h**, TR7a - in sede di proposizione del permesso di costruire.

5. La realizzazione degli interventi è condizionata alla contestuale realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico nonché alla cessione gratuita delle medesime all'Amm./ne Comunale, secondo le previsioni contenute nelle specifiche schede. L'individuazione delle opere consegue ad approfondita analisi dei diversi ambiti di trasformazione ed è correlata alla entità e rilevanza dell'intervento: la relativa realizzazione e cessione, ove prescritta nella scheda, è da ritenersi aggiuntiva agli standard e/o oneri comunque dovuti per l'intervento.

6. L'impegno del soggetto attuatore alla realizzazione delle opere pubbliche e/o di interesse pubblico di cui al comma precedente è condizione per l'approvazione del Piano attuativo del Progetto unitario convenzionato ovvero - per le aree TR1g**, TR01h**, TR02b, TR02d, TR3g**, TR3h**, TR7a - per l'adozione del permesso di costruire. In sede di progettazione esecutiva le previsioni grafiche contenute nelle specifiche schede potranno subire variazioni di dettaglio, non sostanziali, senza costituire variante al Regolamento urbanistico.

7. Fermo l'impegno del soggetto attuatore alle realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico quale precondizione per l'approvazione del Piano attuativo, del Progetto unitario convenzionato, o per l'adozione del permesso di costruire, il medesimo Piano attuativo, Progetto unitario o permesso di costruire potrà prevedere la possibilità di attuazione dell'ambito di trasformazione attraverso articolazione temporale in diverse UMI.

8. La convenzione, atta a regolamentare le realizzazioni previste dal Piano attuativo o dal Progetto unitario, ed alla cui stipula è subordinato il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi deve:

  • - disciplinare il regime giuridico dei suoli, fermo restando l'obbligo di cessione gratuita all'Amm./ne Comunale delle porzioni di terreno come specificato negli elaborati grafici della disciplina;
  • - individuare le opere pubbliche o di carattere pubblico la cui realizzazione costituisce condizione per l'approvazione del Piano attuativo o del Progetto unitario, con le relative garanzie (ivi compresi gli interventi da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti);
  • - stabilire le modalità di attuazione degli interventi, le forme di utilizzazione e di manutenzione delle aree verdi, etc.

9. La progettazione e realizzazione dell'intervento deve tener conto delle indicazioni planovolumetriche contenute nello schema di riferimento di cui alle schede normative. Le singole schede normative specificano se è consentita l'approvazione del Progetto unitario o del permesso di costruire.

10. Ai sensi dell'art. 121 l.r. 10 novembre 2014, n. 65, è comunque prescritta la proposizione del Piano attuativo in luogo del Progetto unitario convenzionato qualora non sussistano opere di urbanizzazione primaria, anche se non espressamente specificato nelle schede di cui all'elaborato PR06 (schede normative e di indirizzo progettuale).

11. I nuovi edifici a destinazione residenziale non potranno avere dimensioni inferiori a quelle previste dall'art. 57 comma 8.

12. Le aree TR** si riferiscono a lotti inedificati, confermati dal presente Regolamento urbanistico, ricompresi in Piani attuativi in fase di avanzata realizzazione.

Art. 74 Aree "RQ, RQ*" / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali

1. Le Aree RQ, RQ* / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio e/o per la riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali, anche in rapporto agli spazi pubblici e agli elementi ordinatori dello spazio pubblico. Sono individuate con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:1.2000.

2. Le aree RQ, RQ* / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali sono state individuate all'interno del territorio comunale - prevalentemente nelle aree urbane - in ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano strutturale per ciascuna U.T.O.E..

3. La disciplina riferita alle aree di cui sopra è definita da apposite 'schede normative e di indirizzo progettuale', di cui all'elaborato PR06.

4. Le schede normative di indirizzo specificano gli interventi ammessi in relazione ad ogni ambito, con le quantità massime consentite e l'indicazione delle relative funzioni.

5. Si applicano alle schede RQ, per quanto compatibili, le previsioni di cui al precedente art. 73.

6. La quantificazione delle consistenze preesistenti nell'ambito costituisce indicazione di massima desunta da fonte cartografica e non assume alcuna efficacia probante o legittimante: in sede di proposizione del Piano attuativo o Progetto unitario convenzionato o per l'adozione del permesso di costruire, dovrà essere offerta dal soggetto attuatore esatta indicazione delle consistenze esistenti e legittime. Ove l'indicazione delle quantità massime consentite sia parametrata - in sede di scheda normativa e di indirizzo - alle consistenze preesistenti (S.u.l. legittima esistente), le effettive S.u.l. ammesse dovranno computarsi sulla base delle consistenze esistenti e legittime comprovate in sede di pianificazione attuativa; ove, invece, le quantità ammesse siano indicate in termini assoluti, la relativa individuazione prescinde dalle consistenze legittime in effetti preesistenti.

7. Ai sensi dell'art. 121 l.r. 10 novembre 2014, n. 65, è comunque prescritta la proposizione del Piano attuativo in luogo del Progetto unitario convenzionato qualora non sussistano opere di urbanizzazione primaria o in caso di ristrutturazione urbanistica, anche se non espressamente specificato nelle schede di cui all'elaborato PR06 (Schede normative e di indirizzo progettuale).

8. Le schede normative e di indirizzo esplicitano altres&igrave gli interventi ammessi sul patrimonio esistente nelle more di attuazione dell'ambito di riqualificazione.

9. Le aree RQ* si riferiscono ad aree già soggette a previsioni di riqualificazione nel previgente P.R.G..