CAPO I ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE COMUNE
Art. 68 Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard)
1. Sono le aree ove insistono o possono essere realizzate attrezzature e spazi pubblici nonché attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie e di gestione dei rifiuti dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.
2. Le aree ad edificazione speciale per standard sono individuate con apposito segno grafico nell'elaborato PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2.000.
3. Le aree ad edificazione speciale per standard sono articolate nei suddetti elaborati grafici nelle seguenti tipologie:
- - aree per l'istruzione (4,5 mq/ab);
- - aree per attrezzature di interesse comune (3.5 mq/ab);
- - aree a verde attrezzato e a verde sportivo (12,5 mq/ab);
- - aree per parcheggi pubblici (3,5 mq/ab).
Gli elaborati grafici specificano per ogni tipologia le funzioni ammesse.
4. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori. Le attrezzature e gli impianti possono comprendere spazi per portierato e sorveglianza o residenze per i custodi. Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonché assicurare il rispetto:
- - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
- - dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
- - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.
5. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere ammesse tutte le categorie di intervento di cui al Titolo II, Capo III e IV nella misura necessaria a garantire:
- - la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
- - il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi esistenti.
6. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi sono riservati all'Amm./ne Comunale (o all'Ente proprietario, se diverso dall'Amm./ne Comunale), che può attivare i procedimenti espropriativi di legge.
7. La realizzazione degli interventi previsti nelle aree per standard è consentita anche a soggetti privati aventi titolo, senza ricorso all'acquisizione del bene al patrimonio pubblico, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione comunale.
8. Nelle aree destinate a verde attrezzato e a verde sportivo è consentita la realizzazione di attrezzature e sistemazioni per attività sportive, ricreative e/o culturali.
9. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento urbanistico, gli aventi titolo su aree per standard 'di progetto' possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:
- - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
- - realizzazione di consistenze edilizie;
- - installazione di manufatti, ad eccezione dei manufatti precari;
- - depositi di merci e materiali a cielo libero;
- - realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
- - Interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia 'RC3'.
10. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento urbanistico ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate.
11. Le dotazioni da realizzarsi all'interno delle Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi e RQ, RQ* / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali si intendono soddisfatte per non meno di 24 mq/ab salva diversa previsione delle "schede normative e di indirizzo progettuale" di cui all'elaborato PR06.
12. Le dotazioni obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi e RQ, RQ* / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali sono definite e disciplinate direttamente dai relativi Piani attuativi o Progetti unitari.
Art. 69 Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto
1. Le aree cimiteriali, comprendenti sia gli insediamenti cimiteriali esistenti che le porzioni di terreno adiacenti destinate a futuri ampliamenti, sono individuate con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2.000.
2. All'interno delle aree sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali. Attorno alle aree cimiteriali sono da considerarsi le relative fasce di rispetto definite secondo le normative vigenti.
3. Nelle fasce di rispetto:
- - non è consentita la realizzazione e/o la installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;
- - sugli edifici legittimi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dalla classificazione ad essi attribuita, purché non comportanti incremento superficie coperta (Sc) o di volume (V) e non contrastanti con la disciplina di cui all'art. 338 R.D. 1265/1934.
4. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.
Art. 70 Aree e tracciati ferroviari
1. Tali aree comprendono gli ambiti la cui destinazione e consistenza risultante da documenti catastali o altri atti amministrativi riguardi gli impianti fissi delle linee, i servizi, le attrezzature delle fermate (esistenti e di progetto) e delle stazioni, i loro allacciamenti ai pubblici servizi ed alla rete delle urbanizzazioni, gli alloggi per il personale.
2. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti già destinati a funzioni di servizio o di residenza del personale sono disciplinati al Titolo V delle presenti norme.