Art. 49 Aree urbane
1. Le aree urbane comprendono il perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate, i lotti interclusi e le relative infrastrutture viarie e spazi pubblici e le aree di addizione urbana esterne agli insediamenti esistenti di cui all'art. 55, comma 4, lett. a) l.r. 1/2005, nonché quelle di completamento di cui all'art. 55, comma 2, lett. d), stessa legge. Tali aree sono individuate con apposito segno grafico nelle tavole denominate PR01 e PR02 su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1:5.000/1:2.000, e comprendono:
- - il capoluogo (Sinalunga);
- - i centri abitati minori (Bettolle, Guazzino, Rigaiolo, Farnetella, Rigomagno, Scrofiano).
2. Le aree urbane sono qualificate e connotate dalla presenza delle invarianti strutturali, individuate con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR04 su base C.T.R. in scala 1:20.000 e disciplinate dal Titolo III della Parte II delle presenti norme.
3. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dal Titolo V sulla base della classificazione ad essi attribuita.
4. Per ciascun tessuto il presente Titolo disciplina le funzioni ammesse, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1.
5. Al fine di non pregiudicare l'attuazione delle trasformazioni consentite dalle schede di cui all'elaborato PR06, nelle more di realizzazione degli interventi previsti dalle medesime schede, i mutamenti di destinazione d'uso non sono comunque ammessi sugli immobili ricadenti in aree ricomprese all'interno delle Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi o Aree RQ, RQ* / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali se non diversamente previsto nelle schede dell'elaborato PR06.
6. Ai fini e per gli effetti dell'art. 224 l.r. 10 novembre 2014, le aree urbane di al presente articolo costituiscono territorio urbanizzato.