CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 49 Aree urbane
1. Le aree urbane comprendono il perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate, i lotti interclusi e le relative infrastrutture viarie e spazi pubblici e le aree di addizione urbana esterne agli insediamenti esistenti di cui all'art. 55, comma 4, lett. a) l.r. 1/2005, nonché quelle di completamento di cui all'art. 55, comma 2, lett. d), stessa legge. Tali aree sono individuate con apposito segno grafico nelle tavole denominate PR01 e PR02 su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1:5.000/1:2.000, e comprendono:
- - il capoluogo (Sinalunga);
- - i centri abitati minori (Bettolle, Guazzino, Rigaiolo, Farnetella, Rigomagno, Scrofiano).
2. Le aree urbane sono qualificate e connotate dalla presenza delle invarianti strutturali, individuate con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR04 su base C.T.R. in scala 1:20.000 e disciplinate dal Titolo III della Parte II delle presenti norme.
3. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dal Titolo V sulla base della classificazione ad essi attribuita.
4. Per ciascun tessuto il presente Titolo disciplina le funzioni ammesse, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1.
5. Al fine di non pregiudicare l'attuazione delle trasformazioni consentite dalle schede di cui all'elaborato PR06, nelle more di realizzazione degli interventi previsti dalle medesime schede, i mutamenti di destinazione d'uso non sono comunque ammessi sugli immobili ricadenti in aree ricomprese all'interno delle Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi o Aree RQ, RQ* / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali se non diversamente previsto nelle schede dell'elaborato PR06.
6. Ai fini e per gli effetti dell'art. 224 l.r. 10 novembre 2014, le aree urbane di al presente articolo costituiscono territorio urbanizzato.
CAPO II TESSUTI URBANI
Art. 50 Tessuti storici
1. Sono le parti delle aree urbane in cui prevale una edificazione di epoca antecedente alla II Guerra Mondiale, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2000; comprendono in prevalenza edifici e complessi edilizi di interesse architettonico o storico-testimoniale.
2. Nel tessuto storico non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, quali definite al precedente art. 6:
- - commerciale di grande distribuzione;commerciale media struttura di vendita eccedenti i 500 mq. di S.u.l.;
- - industriali.
3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi previsti dal Titolo V, sulla base della classificazione ad essi attribuita.
Per gli edifici ricadenti nelle classi da 1 a 3 compresa:
- a. non è consentita la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri architettonici e formali dell'edificio o che contribuiscano all'eliminazione di elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione;
- b. non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze, comprese quelle a tasca sulle falde prospicienti lo spazio pubblico.
4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti, ricadenti all'interno dei tessuti storici, limitatamente alle aree prospicienti gli spazi pubblici centrali di cui all'art. 37, di Sinalunga, Piazza Garibaldi e via Mazzini e Bettolle, piazza Garibaldi, via Cassia e via Vittorio Veneto, non è consentito il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali - né l'utilizzo abitativo - di fondi e spazi collocati al piano terreno o seminterrato, a meno che tale destinazione d'uso non fosse espressamente prevista dal titolo abilitativo originario (di prima realizzazione dell'edificio), e fatto salvo comunque il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria.
5. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III , nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi sono altresì consentiti i seguenti interventi:
- a. realizzazione di pertinenze di cui al precedente art. 20, a condizione che non superino 10 mq. di (Snr), abbiano un'altezza utile interna non superiore a ml. 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone;
- b. realizzazione di addizioni volumetriche, di cui al precedente art. 19, limitatamente agli spazi non prospicienti le aree pubbliche e nel limite del 15% del volume legittimo esistente dell'edificio di riferimento alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico;
- c. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.
6. Gli interventi di cui al comma precedente devono garantire - per caratteri morfotipologici, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento. Ove la superficie permeabile di pertinenza (Spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della Spp medesima.
7. Gli interventi consentiti all'interno dei tessuti storici devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri:
- - Rapporto di copertura: Rc max 60%
- - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros max 60%
Art. 51 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali
1. Sono le parti degli insediamenti di formazione recente nei quali sono riconoscibili assetti insediativi consolidati individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2000.
2. Nei 'tessuti consolidati prevalentemente residenziali' non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, quali definite dal precedente art. 6:
- - commerciale di grande distribuzione;
- - produttive industriale e commerciale all'ingrosso.
3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi previsti dal Titolo V, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli, anche se aventi destinazione d'uso non ammesse di cui al precedente comma 2.
Per gli edifici ricadenti nelle classi da 1 a 3 compresa:
- a. è consentita la modifica dei prospetti, purché si tratti di interventi di modesta entità e che non comportino l'introduzione di eventuali elementi disarmonici e che per quanto possibile contribuiscano ad elevare la qualità estetica e/o i livelli prestazionali dell'edificio;
- b. con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca preferibilmente sul fronte tergale.
4. Nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei tessuti di cui al presente articolo sono altresì consentiti, i seguenti interventi:
- a. realizzazione di pertinenze di cui al precedente art. 20, a condizione che abbiano un'altezza utile interna non superiore a ml. 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone;
- b. realizzazione di addizioni volumetriche, di cui al precedente art. 19, limitatamente agli spazi non prospicienti le aree pubbliche e nel limite del 30% del volume legittimo esistente dell'edificio di riferimento alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico;
- c. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.
5. Gli interventi di cui al comma precedente sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscano un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscono alla riqualificazione estetico-funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento e sono sottoscritti da tutti i soggetti aventi titolo, ovvero proposti o assentiti dal condominio, ove costituito. Ove la superficie permeabile di pertinenza (Spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della Spp medesima. Gli interventi consentiti all'interno dei tessuti consolidati prevalentemente residenziali devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri:
- - Rapporto di copertura: Rc max 60%
- - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros max 75%
Art. 52 Lotti di completamento su tessuti consolidati prevalentemente residenziali.
1. Sono le parti di aree urbane, all'interno dei tessuti consolidati prevalentemente residenziali, che sono sostanzialmente inedificate e intercluse in aree già edificate. I terreni interessati da lotti di completamento residenziale sono perimetrati con apposita campitura sugli elaborati cartografici PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000.
2. I lotti di completamento di cui al presente articolo si attuano tramite intervento diretto.
3. Nel perimetro di ciascun lotto di completamento, a prescindere dall'estensione fondiaria, si osservano i seguenti parametri:
- a. S.u.l. max 240 mq.;
- b. piani fuori terra max 2 oltre sottotetto;
- c. distanza dai confini di cui all'art. 11 delle presenti norme;
- d. destinazioni d'uso residenziale.
4. Qualora la dimensione del lotto individuato lo consenta, possono essere realizzate anche più unità distinte o con muro in comunione con un'attribuzione di S.u.l. proporzionale alle superfici interessate, comunque per unità immobiliare superiore al minimo previsto all'art. 57, comma 7 delle presenti norme. In ogni caso si prescrive una progettazione unitaria estesa all'intera area.
Art. 53 Tessuti produttivi e/o commerciali
1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in prevalenza da edifici destinati ad attività artigianali o industriali e/o commerciali. Comprendono in genere edifici di scarsa qualità estetica e costruttiva, spesso inadeguati a rispondere dal punto di vista prestazionale alle esigenze di sviluppo e/o riorganizzazione delle attività produttive insediate, nelle quali spesso non è riscontrabile un rapporto equilibrato e definito tra volumi edificati e spazi liberi pertinenziali, con uno scarso dialogo con gli spazi pubblici adiacenti. Sono individuati con apposita campitura negli elaborati grafici PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000.
2. Non è ammessa la destinazione d'uso residenziale.
3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi previsti dal Titolo V, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli, anche se aventi destinazione d'uso residenziale.
4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli III e al Titolo X, sono ammessi, in aggiunta alle disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo V in funzione della classificazione attribuita ai singoli edifici e/o complessi edilizi, gli interventi di seguito elencati:
- a. incremento del numero di unità immobiliari;
- b. incremento di volume (V) mediante sopraelevazione, per la realizzazione di magazzini a gestione automatizzata o per altre esigenze funzionali, senza incremento di superficie utile lorda (S.u.l.);
- c. realizzazione di interventi pertinenziali di cui al precedente art. 20 delle presenti norme;
- d. realizzazione di addizioni volumetriche, di cui al precedente art. 19 delle presenti norme, nel limite del 35% del volume legittimo esistente dell'edificio di riferimento alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico;
- e. pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
- f. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti di superficie (Snr), anche fuori della proiezione dell'edificio e/o complesso edilizio;
- g. realizzazione di volumi tecnici interrati;
- h. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.
5. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscano un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscano alla riqualificazione estetico-funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico. Gli interventi consentiti all'interno dei tessuti produttivi e commerciali devono in ogni caso garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 delle presenti norme.
6. Per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricati e confini, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 11 delle presenti norme. E' permessa un'altezza maggiore di quella sopra indicata per attrezzature tecnologiche, magazzini a gestione automatizzata, e per gli altri speciali impianti necessari alle attività produttive.
7. Per ogni lotto è ammessa la realizzazione di alloggi di guardiania fino ad un massino del 50% della S.u.l. esistente e fino al raggiungimento di 100 mq. di S.u.l., con vincolo di pertinenzialità da registrare e trascrivere a cura del privato: ai soli fini del dimensionamento, il prelievo di S.u.l. per la guardiania è riferito alle quantità ammesse per la funzione produttiva.
Art. 54 Saturazioni sul tessuto produttivo
1. Al fine di consolidare il tessuto produttivo e/o commerciale esistente, sui lotti ricadenti nell'ambito dei tessuti produttivi quali individuati nella tavola PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000 è consentito lo sfruttamento della eventuale capacità edificatoria residua attribuita dal previgente P.R.G. e non esercitata anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento urbanistico.
2. Attraverso gli interventi di saturazione una tantum di cui al presente articolo possono realizzarsi, anche nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione parziale o totale riferito all'intero lotto urbanistico di riferimento:
- a. nuovi corpi di fabbrica;
- b. addizioni volumetriche, anche in sostituzione o sopraelevazione.
3. Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, quali definite dal precedente art. 6:
- a. residenziale;
- b. commerciale grande distribuzione.
4. L'intervento di cui al presente articolo non può interessare lotti che hanno già sfruttato la capacità edificatoria del previgente P.R.G..
5. L'intervento una tantum di cui al presente articolo non è cumulabile con l'intervento straordinario di cui all'art. 3bis della l.r. 24/09.
6. In caso di nuova edificazione di edificio autonomo in lotto inedificato, tale quantitativo è computato ai fini del dimensionamento di cui all'art. 2.
Art. 55 Verde privato di tutela dei tessuti urbani
1. Sono ricomprese sotto la denominazione di "Verde privato di tutela dei tessuti urbani":
- a. le aree prevalentemente inedificate, comprendenti o afferenti ad edifici, anche storici, o tessuti edilizi;
- b. le porzioni delle aree urbane adiacenti o limitrofe a nuclei o insediamenti che compongono con essi insiemi organici di particolare pregio, anche dal punto di vista storico-culturale o paesaggistico.
2. Le aree di "Verde privato di tutela dei tessuti urbani" sono individuate con apposita campitura nella tav. PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000.
3. Costituiscono elementi verdi che per la loro eterogeneità e localizzazione nel tessuto urbano concorrono alla struttura della Rete Ecologica Comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme divenendone elementi fondamentali di penetrazione urbana.
4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi previsti dal Titolo V, sulla base della classificazione ad essi attribuita.
5. Nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti all'interno del verde privato di tutela dei tessuti urbani di cui al presente articolo è prescritta la sistemazione a verde, senza possibilità di alcun intervento edilizio ad esclusione di quanto previsto al successivo comma e fatti salvi i manufatti di arredo dei giardini (fontane; gazebo; pergolati; etc.)., che non impermeabilizzino una superficie maggiore del 20% del resede.
6. E' ammessa la realizzazione di vani interrati (quali cantine, garage, vani tecnici e accessori e piscine) purché nell'area di pertinenza di manufatti già esistenti e a condizione che non vengano alterati i caratteri planoaltimetrici del contesto.
7. Nel patrimonio edilizio esistente ricadente nelle aree di cui al presente articolo non sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso verso le seguenti funzioni, quali definite dal precedente art. 6 :
- a. commerciale per media distribuzione;
- b. produttivo.
Art. 56 Verde privato di contenimento
1. Sono ricomprese sotto la denominazione di "Verde privato di contenimento" le aree prevalentemente inedificate, di margine dell'edificato, all'interno del perimetro delle aree urbane di cui all'art. 49, aventi un'essenziale funzione di contenimento dell'espansione urbana.
2. Le aree di verde privato di contenimento sono individuate con apposita campitura nella tav. PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000.
3. Nelle aree di verde privato di contenimento sono consentite attività correlate all'agricoltura o all'orticoltura amatoriale.
4. E' consentita la realizzazione di serre mobili stagionali di cui all'art. 70, comma 1 e 2, l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
5. Nelle aree di verde privato di contenimento è inoltre consentita la realizzazione di parcheggi privati fuoriterra a raso: la superficie destinata a parcheggio può interessare, al più, il 50% dell'areale di riferimento, quale perimetrato nella tav. PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000.
6. Nelle aree a verde privato di contenimento è inoltre consentita la realizzazione di percorsi pedonali a raso, la realizzazione di superfici per attività sportive di tipo amatoriale quali campetti da calcetto, basket, tennis, volley, purché non comportino una impermeabilizzazione superiore al 25%.