Art. 28 Contenuti e finalità

1. In applicazione dei contenuti statutari del Piano strutturale il presente Regolamento urbanistico detta specifici criteri di utilizzo delle invarianti strutturali.

2. La disciplina di cui al presente Titolo è integrata dalle altre disposizioni contenute nelle presenti NTA: in caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

CAPO I INVARIANZA STORICO - INSEDIATIVA

Art. 29 Aree archeologiche e siti di interesse archeologico

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio le aree di attenzione archeologica presenti sul territorio comunale, individuati dal Piano strutturale sulla base dei vincoli esistenti. I siti sono individuati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR04 su base C.T.R. in scala 1:20.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti, nonché le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. Gli elementi di invarianza, ancorché non soggetti a dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo, nonché a valorizzazione dei valori archeologici, storici, culturali, artistici ed etnoantropologici di cui essi sono portatori.

4. Ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi, sia che attenga al mantenimento delle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico esistente, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte.

5. Ogni azione di trasformazione connessa ad interventi atti ad intaccare il sottosuolo è condizionata altres&igrave da una valutazione sul rischio archeologico per valutare la probabilità di presenze di invarianti strutturali di cui al presente capo. Tale valutazione definisce la linea d'intervento per l'esecuzione di indagini archeologiche preventive sulle aree in trasformazione.

6. Le risultanze di tali indagini costituiscono un elemento imprescindibile per la valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell' azione di trasformazione connessa ad interventi atti ad incidere sul sottosuolo.

7. I risultati delle indagini archeologiche concorreranno altres&igrave con gli interventi degli organi preposti ad assicurare la tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali di cui al presente capo, ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

8. I risultati delle indagini dovranno essere contenuti in una relazione tecnica da allegare al progetto edilizio nella quale sono dettate le regole per la realizzazione e conduzione del cantiere, e/o le fasi di attuazione degli interventi che interessano i siti di cui al presente articolo. Il Regolamento edilizio potrà dettare ulteriori specifiche disposizioni in merito alla documentazione da allegare ai progetti che interessano le aree di attenzione archeologica, nonché le relative forme di sorveglianza.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree di attenzione archeologica rinvenute in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento urbanistico.

Art. 30 Edifici e beni storico - architettonici

1. Si definiscono Edifici e beni storico - architettonici gli edifici e i manufatti in genere distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR04 in scala 1:20.000. L'individuazione discende dai vincoli esistenti.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
  • - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • - le sistemazioni esterne e i giardini, quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale;
  • - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo V delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato PR03 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Art. 31 Centri e nuclei storici

1. Gli edifici e le mura antiche realizzate intorno ai centri storici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR04 in scala 1:20.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di una coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico e capaci di definire una forma compiuta del centro o nucleo.

2. Sono elementi di invarianza:

  • a. i caratteri morfo-tipologici del tessuto urbanistico-edilizio;
  • b. gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • c. gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • d. le sistemazioni esterne e i giardini, quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale;
  • e. gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura urbanistico-architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo V delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Art. 32 Patrimonio edilizio presente al 1954

1. Il patrimonio edilizio presente al 1954 è distinto in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR04 in scala 1:20.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo anni '60-anni '80.

2. Sono elementi di invarianza:

  • a. le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • b. le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • c. le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo V delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Art. 33 Fornaci

1. Per fornaci si definiscono gli edifici e i manufatti in genere distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR04 in scala 1:20.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un sistema produttivo storicizzato peculiare di questo territorio che oltre a rappresentare un valore economico, risulta essere un forte fattore d'identità della società locale e della sua cultura architettonica e definisce profili di continuità tra la tradizione del passato e gli scenari socio economici contemporanei.

2. Sono elementi di invarianza:

  • a. i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
  • b. gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • c. gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • d. gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio produttivo - area d'escavazione;
  • e. la relazione funzionale tra escavazione dell'argilla e produzione del laterizio.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica e socio - economica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo V delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

5. A tutela dell'invarianza, gli interventi consentiti sulle fornaci sono preceduti, anche sulla base dell'art. 15 del vigente Piano strutturale, da uno studio storico architettonico sul bene che comprovi la compatibilità delle trasformazioni con la rilevanza dei manufatti.

Art. 34 Tracciati viari fondativi

1. Sono percorsi in genere di antica formazione riconosciuti nel loro stato di consistenza al 1954, diversi dalle strade vicinali e campestri, espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR04 in scala 1:20.000.

2. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno, la vegetazione, gli alberi isolati.

3. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • a. i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatti salvi eventuali interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico;
  • b. le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • c. le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • d. le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • e. le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • f. la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

5. I progetti edilizio-urbanistici comportanti modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi sono corredati da uno specifico studio, con allegata documentazione di dettaglio, sullo stato di fatto e di diritto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, titolarità; natura eventuali servitù, etc.) al fine ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento e di costituire un repertorio comunale dell'invarianza.

Art. 35 Viabilità vicinale

1. La viabilità vicinale, risultante dall'apposito Repertorio comunale, è identificata in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. PR04 in scala 1:20.000.

2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • a. i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatti salvi eventuali interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico;
  • b. le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • c. le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • d. le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • e. le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • f. la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

6. Le strade vicinali devono conservare le originali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l'introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle, slarghi-parcheggio etc.. Eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che determinino rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, possono essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio.

7. Eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato di tratti di strade vicinali possono essere soddisfatte solo ove ricorrano particolari circostanze, quali ad esempio:

  • - la strada costituisce una interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • - le pendenze e/o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • - il tracciato è frutto di modifiche apportate successivamente alla II Guerra Mondiale.

8. In ogni caso le variazioni di tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata, ed in particolare:

  • - recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • - allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno, evitando significativi movimenti di terra;
  • - riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

9. Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere in ogni caso conservate nella loro connotazione di viabilità vicinale preesistente, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato.

10. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco. Per particolari e documentate esigenze prestazionali essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi.

11. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso.

12. Sulle strade vicinali deve essere garantito il pubblico transito: è pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.

13. I progetti comportanti modifica di viabilità vicinale sono corredati da uno specifico studio, con allegata documentazione di dettaglio, sullo stato di fatto e di diritto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, titolarità; natura, eventuali servitù, etc.) al fine ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento e di costituire un repertorio comunale dell'invarianza.

Art. 36 Tracciato e opere ferroviarie

1. Il tracciato ferroviario Siena-Chiusi costituisce un elemento territoriale di rilevanza strategica sotto il profilo prestazionale trasportistico, sotto quello paesistico e quello storico-testimoniale.

2. Tale tracciato è distinto in cartografia con apposito segno grafico alla tav.PR04 in scala 1:20.000.

3. Costituiscono parte integrante di tali tracciati le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno, gli edifici funzionalmente connessi (stazioni, case cantoniere; magazzini merci e simili).

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • a. i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatti salvi eventuali interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico;
  • b. le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • c. le opere d'arte;
  • d. le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • e. gli edifici funzionalmente connessi.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

6. La disciplina di cui al Titolo V delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 4.

7. I progetti comportanti modifica del tracciato e delle opere ferroviarie sono corredati da uno specifico studio, con allegata documentazione di dettaglio, sullo stato di fatto e di diritto del manufatto (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, titolarità, etc.) al fine ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento e di costituire un repertorio comunale dell'invarianza.

Art. 37 Spazi pubblici centrali

1. Gli spazi pubblici centrali sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.

2. Tali parti, distinte in cartografia alla tav. PR04 in scala 1:20.000 con apposito segno grafico sono il risultato di una valutazione selettiva dell'esistente e orientativa del ruolo progettuale di questi complessi spaziali, e costituiscono elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • a. la proprietà pubblica;
  • b. l'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose;
  • c. le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • d. le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, simbolica e giuridica: sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.

5. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 3, negli insiemi spaziali di cui al presente articolo è favorito l'esercizio delle seguenti attività:

  • - il pubblico passaggio con eventuale esclusione dei veicoli a motore;
  • - la sosta connessa a relazioni di tipo sociale, culturale, economico, etc.;
  • - le manifestazioni pubbliche, sociali, culturali e religiose;
  • - i mercati all'aperto;
  • - l'uso del suolo pubblico per pubblici esercizi.

6. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 3, sono individuati quali Centri commerciali naturali di cui al Capo XIII della legge regionale n. 28/2005 con riferimento alle Delibere DGM 144 del 29.11.2010 e DGM 145 del 29.11.2010.

7. Gli elementi di invarianza di cui al comma 3 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e simbolica. Sono altres&igrave oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.

8. Gli interventi sugli elementi ordinatori dello spazio pubblico sono essenzialmente finalizzati:

  • - alla tutela e/o al recupero degli elementi di invarianza cui al comma 3;
  • - alla valorizzazione degli elementi qualitativi e/o identitari eventualmente presenti;
  • - al rafforzamento del ruolo strutturante e ordinatore nei confronti dell'ambito insediativo di riferimento;
  • - alla creazione di un sistema integrato di relazioni funzionali a livello urbano e territoriale;
  • - alla formazione o al ripristino di una identità formale unitaria.

9. Nell'elaborato PR07 sono contenute le indicazioni di massima per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico, riferite ad alcuni ambiti spaziali particolarmente significativi e/o strategici per gli equilibri insediativi del contesto urbano di riferimento.

CAPO II INVARIANZA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

Art. 38 Infrastrutturazione ecologica

1. E' costituita da parti di territorio comprendenti e circostanti le aste fluviali principali del territorio comunale che formano gli assi portanti della Rete Ecologica Comunale, dettagliata nei suoi elementi, nelle sue funzioni e normative all'art. 86 delle presenti norme. Ad essa è riconosciuta una funzione strategica sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.

2. L'infrastrutturazione ecologica si configura come una serie di fasce di spessore variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, che attraversa i diversi Sistemi territoriali. E' individuata in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR04 in scala 1:20.000.

3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • a. la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci di cui alla normativa vigente;
  • b. le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • c. le formazioni arboree di ripa e golena;
  • d. le superfici libere golenali;
  • e. la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto elementi portanti della Rete Ecologica Comunale.

5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

6. All'interno degli ambiti di cui al presente articolo non è consentita:

  • a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo ad eccezione delle serre di cui all'art. 70, comma 1 e 2, della l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
  • b. l'esecuzione di scavi, di rinterri, e di opere di modificazioni del suolo in genere, anche connessi l'attività agricola, che modifichino le sezioni trasversali dell'ambito, con la sola eccezione degli interventi di compensazione o di regimazione idraulica;
  • c. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito.

7. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione esclusivamente nei seguenti casi:

  • a. per le realizzazione di attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale;
  • b. per gli interventi previsti nelle Aree TR, TR** / trasformazione degli assetti insediativi, o nelle Aree RQ, RQ* / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali, a condizione che gli interventi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione di cui al presente articolo;
  • c. per le finalità e nei limiti consentiti dai piani e programmi di settore.

Art. 39 Aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)

1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate le sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

2. La presenza di tali sistemazioni, quando il loro stato di conservazione risulta tale da mantenere almeno il 70% della loro consistenza, è distinta con apposito segno grafico nella tav. PR04 in scala 1:20.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • a. le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • b. le opere di contenimento (ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • c. le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • d. le alberature segnaletiche;
  • e. il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico.

5. In tali aree non sono consentite:

  • - le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti;
  • - la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
  • - le trasformazioni morfologiche e ambientali;
  • - le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura.

6. In tali aeree sono consentite:

  • - il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
  • - le attività agricole di coltivazione degli olivi e di mantenimento dei terreni;
  • - le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purchè interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - il recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • - il recupero dei manufatti laddove non svolgano la loro funzioni che dovrà essere svolto rispettandone i caratteri originali

7. L'installazione di tutti i manufatti di cui al Titolo X delle presenti norme dovrà comunque essere mantenere le sistemazioni di cui al comma 1.

8. Gli interventi edilizi diretti (SCIA o permesso di costruire) comportanti modifiche all'esteriore aspetto dei luoghi e previsti all'interno delle aree di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione, su richiesta dell'interessato, di espresso atto di assenso del Responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica dell'Ufficio comunale in ordine alla coerenza e compatibilità degli interventi con i criteri contenuti nell'art.13.14 della Disciplina del PTCP-2013 e con i contenuti del PIT/PPR, e del presente articolo, previo parere della Commissione comunale per il paesaggio.

Art. 40 Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.

2. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. PR04 in scala 1:20.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • a. la destinazione forestale del suolo;
  • b. la composizione floristica del soprassuolo;
  • c. l 'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • d. la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alla aree.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti alla tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale, nonché all'arricchimento della componente floristica e faunistica anche nell'ambito della Rete Ecologica Comunale (REC), in particolare si dovrà:

  • a. favorire la rinnovazione delle latifoglie nei soprassuoli a prevalenza di conifere;
  • b. rilasciare nella gestione dei boschi individui arborei vecchi al momento del taglio;
  • c. favorire l'entrata nei soprassuoli di latifoglie nobili;
  • d. favorire l'avviamento ad alto fusto;
  • e. mantenere la sentieristica e la viabilità forestale per facilitarne la prevenzione antincendio, l'utilizzazione dei boschi e la fruizione del tempo libero;
  • f. favorire e incentivare la corretta raccolta di prodotti del bosco (anche in relazione alle aree tartufigene di cui all'art. 47), rispettando le norme vigenti in materia.

Art. 41 Parchi storici e giardini formali

1. Sono parti di territorio le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico o comunque di azioni coerenti e consapevoli, significativamente presenti nel territorio comunale, in particolar modo nel versante nord della zona collinare.

2. Oltre al valore storico-documentale, molti complessi rivestono un ruolo di capisaldi del paesaggio, ad elevato grado di formalizzazione, nonché di strutture che organizzano il rapporto tra aspetti legati alle acque, alla modellazione del suolo, alla diversificazione botanica, costituendo complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio.

3. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. PR04 in scala 1:20.000.

4. Sono elementi di invarianza:

  • a. le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • b. le sistemazioni e la continuità con le ville;
  • c. gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • d. le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • e. gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • f. i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • g. le opere e gli elementi decorativi.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e flogistica, e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso.

6. Sono ammessi interventi di restauro o di sostituzione nel caso di individui vegetali malati o in condizioni di instabilità e pericolo per la sicurezza.

Art. 42 Pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nella tavola PR04 in scala 1:20.000.

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • - la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • - le opere di sistemazione del terreno;
  • - le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • - gli accessi e le recinzioni;
  • - gli arredi fissi in genere;
  • - le aperture visuali.

3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. 13.12, 13.13 e 13.14 delle norme del P.T.C.P. di Siena dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale.

4. Nelle aree ricadenti nelle pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici devono essere preservate le tessiture e le sistemazioni agrarie esistenti, la struttura geomorfologica, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri e i sentieri, la vegetazione non colturale, al fine di mantenere il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico.

5. Negli interventi edilizi su beni ricompresi all'interno delle aree di pertinenza dei B.S.A. e degli aggregati devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

  • - siano tutelate le visuali degli aggregati e dei nuclei, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici;
  • - sia rispettato nei rapporti visuali con l'aggregato generatore il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, preferibilmente realizzando gli interventi in contiguità all'esistente, con conseguente contenimento del consumo di suolo;
  • - siano privilegiate, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente;
  • - siano adottate soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento;
  • - sia fatto ricorso a proposte progettuali tecnologiche e materiali che assicurino una migliore integrazione paesaggistica.

6. Nelle aree di pertinenza cui al presente articolo non è consentito realizzare:

  • a. frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto). Tale disposizioni si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • b. piccoli manufatti con funzioni accessorie, non destinate alla permanenza di persone collocate nelle aree pertinenza degli edifici ad uso ripostigli/attrezzi;
  • c. interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario.

7. Nelle aree di pertinenza cui al presente articolo, è consentito realizzare, qualora consentito dalla disciplina V delle presenti norme:

  • a. nuovi annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A., nel rispetto dei criteri definiti al precedente comma 5;
  • b. demolizione di edifici incongrui o parti di essi ai fini del loro trasferimento della volumetria a parità di S.U.L. anche all'interno delle stesse aree di pertinenza.

8. Nelle aree di pertinenza cui al presente articolo sono inoltre consentiti:

  • a. interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) purché si previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • b. eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale;
  • c. pergolati, gazebo da giardino, arredi e impianti fotovoltaici a terra;
  • d. pensiline fotovoltaiche, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm. e privi di volumi tecnici accessori, nel rispetto dei criteri definiti al precedente comma 4;
  • e. installazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

9. Nel patrimonio edilizio esistente identificato dall'atlante del P.T.C.P. di Siena come aggregato, e comunque in quello ricompreso all'interno del perimetro dell'area di pertinenza, sono ammessi gli interventi ammessi dal Titolo V delle presenti norme.

10. Gli interventi edilizi comportanti mutamento dell'aspetto esteriore dei luoghi relativi a beni ricadenti nelle aree di pertinenza dei B.S.A. sono ammessi solamente alle condizioni e secondo i procedimenti di cui ai successi commi.

11. Gli interventi edilizi diretti (S.C.I.A. o permesso di costruire) comportanti modifiche all'esteriore aspetto dei luoghi e previsti all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei B.S.A. censiti e disciplinati dal Piano strutturale e dal P.T.C.P. di Siena, son subordinati alla preventiva acquisizione, su richiesta dell'interessato, di espresso atto di assenso del Responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica dell'Ufficio comunale in ordine alla coerenza e compatibilità degli interventi con i criteri contenuti nell'art.13.14 della Disciplina del P.T.C.P.-2013 di Siena e con i contenuti del P.I.T./P.P.R. della Toscana, e del presente articolo, previo parere della Commissione comunale per il paesaggio.

12. Gli atti di assenso di cui al precedente comma 11, e relativi pareri della Commissione comunale per il paesaggio sono comunicati alla Provincia di Siena ai fini del controllo e del monitoraggio dell'attuazione della disciplina del P.T.C.P. di Siena.

13. I Piani attuativi comprendenti beni ricompresi all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei B.S.A. censiti e disciplinati dal Piano strutturale e dal P.T.C.P. di Siena sono subordinati alla preventiva favorevole concertazione con la Provincia di Siena in ordine alla coerenza e compatibilità degli interventi con i criteri contenuti nell'art. 13.14 della Disciplina del P.T.C.P.-2013 di Siena, con i contenuti del P.I.T./P.P.R. della Toscana e del presente articolo.

14. La concertazione di cui al precedente comma 13 è espletata nell'ambito del procedimento di formazione del Piano attuativo ed è condizione per l'approvazione dell'atto di governo del territorio.

15. I Piani attuativi comprendenti beni ricompresi all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica di B.S.A. censiti e disciplinati dal P.T.C.P. di Siena e dal Piano strutturale, in quanto relativi ad aree di rilevante importanza paesaggistica definite dal P.T.C.P. "capisaldi di una rete paesaggistica di interesse provinciale", devono contenere specifica normativa coerente con obiettivi e disposizioni relative contenute nel P.I.T./P.P.R. della Toscana, nel P.T.C.P. e nel Piano strutturale per il sistema policentrico insediativo provinciale e per il paesaggio.

16. Gli interventi edilizi soggetti a preventiva approvazione di P.A.P.M.A.A., relativi a beni ricompresi all'interno delle aree di pertinenza di B.S.A. censiti e disciplinati dal P.T.C.P. di Siena e dal Piano Strutturale, sono subordinati alla preventiva favorevole concertazione con la Provincia di Siena in ordine alla coerenza e compatibilità degli interventi con i criteri contenuti nell'art. 13.14 della Disciplina del P.T.C.P.-2013 e con i contenuti del P.I.T./P.P.R. della Toscana e del presente articolo.

17. La concertazione di cui al precedente comma 16 è espletata nell'ambito del procedimento di approvazione del P.A.P.M.A.A., mediante l'acquisizione di espresso parere della Provincia ai sensi dell'art. 74 comma 4 lettera a) della L.R. n.65/2014 con s.m., di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 43 Formazioni arboree decorative

1. Sono le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, o volti a formare confini, o più in generale a costituire forme di arredo e decoro. Possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico.

2. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. PR04 in scala 1:20.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • a. le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • b. le sistemazioni e la continuità con le ville;
  • c. gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • d. le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • e. gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • f. i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • g. le opere e gli elementi decorativi.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, ad azioni di ripristino degli elementi mancanti o malati o a rischio per la sicurezza e di valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da appositi elenchi da assumere all'interno del regolamento edilizio comunale. A tal fine:

  • - l'impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o malati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato;
  • - eventuali recinzioni aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate. Non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni;
  • - i percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni arboree decorative e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planolatimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.

Art. 44 Patriarchi vegetali

1. Il Regolamento urbanistico, in coerenza con l'art. 10, punto 10.5, comma 16 del vigente P.T.C.P. di Siena, tutela gli individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia alla tav.PR04 in scala 1:20.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • a. la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • b. la visibilità prossima e remota;
  • c. l'accessibilità esistente;
  • d. la tutela dall'inquinamento luminoso.

3. Ai sensi dell'art. 43 del vigente Piano strutturale è istituito, presso il competente Ufficio comunale, l'elenco degli alberi monumentali comunale, nonché i successivi individui che verranno segnalati ai sensi del successivo comma 4.

4. I privati proponenti devono segnalare, in sede di proposta di Piano attuativo, P.A.P.M.A.A. e/o procedimento edilizio, l'eventuale esistenza di alberi monumentali ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma precedente. E' fatta salva la proposta dell'inserimento nell'elenco di cui al comma precedente da parte di privati anche in assenza di procedimenti urbanistico-edilizi.

5. Il competente Ufficio comunale provvederà annualmente a segnalare alla Regione gli alberi monumentali censiti, ai fini dell'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge regionale 13 agosto 1998, n. 60.

6. I patriarchi vegetali del presente articolo e gli alberi di rilievo di cui all'art. 45 sono inseriti di diritto nell'elenco definito al comma 3.

7. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui al comma 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l'abbattimento viene autorizzato previa acquisizione di perizia tecnica.

8. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.

9. In caso di abbattimento sussiste a carico del proprietario del fondo l'obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

Art. 45 Alberi di rilievo

1. Il Regolamento urbanistico, in coerenza con l'art. 10, punto 10.5, comma 1 del vigente P.T.C.P. di Siena tutela gli individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza storica, sociale o rappresentativa. Sono distinti in cartografia alla tav.PR04 in scala 1:10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • a. la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • b. la visibilità prossima e remota;
  • c. l'accessibilità esistente;
  • d. la tutela dall'inquinamento luminoso.

3. Ai sensi dell'art. 43 del vigente Piano strutturale è istituito, presso il competente Ufficio comunale, l'elenco degli alberi monumentali, nonché i successivi individui che verranno segnalati ai sensi del successivo comma 4.

4. I privati proponenti devono segnalare, in sede di proposta di Piano attuativo, P.A.P.M.A.A. e/o procedimento edilizio, l'eventuale esistenza di alberi monumentali ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma precedente. E' fatta salva la proposta dell'inserimento nell'elenco di cui al comma precedente da parte di privati anche in assenza di procedimenti urbanistico-edilizi.

5. Il competente Ufficio comunale provvederà annualmente a segnalare alla Regione gli alberi monumentali censiti, ai fini dell'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge regionale 13 agosto 1998, n. 60.

6. I patriarchi vegetali di cui all'art. 44 e gli alberi di rilievo del presente articolo sono inseriti di diritto nell'elenco di cui al comma 3.

7. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui al comma 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l'abbattimento viene autorizzato previa acquisizione di perizia tecnica.

8. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.

9. In caso di abbattimento sussiste a carico del proprietario del fondo l'obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

Art. 46 Percorsi di eccezionale apertura visuale

1. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti dai tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 35 e da tratti viari fondativi di cui all'art. 34. Sono distinti in cartografia alla tav. PR04 in scala 1/20.000.

2. In quanto capisaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono elementi di invarianza:

  • a. la libera accessibilità dei luoghi;
  • b. l'assenza di ostacoli alla visione;
  • c. la tutela dall'inquinamento luminoso.

3. In coerenza con l'art. 13.11 comma 2 del P.T.C.P. di Siena, al fine di garantire gli elementi di invarianza, le fasce laterali ai tracciati di cui al comma 1 sono sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta per una profondità di metri 30 all'interno delle aree di cui all'art. 83 delle presenti norme..

4. Il vincolo di inedificabilità di cui al comma precedente, in quanto posto a tutela della panoramicità del punto di osservazione, non osta alla realizzazione di manufatti a raso (quali piscine, campi da tennis, parcheggi etc.) o di addizioni volumetriche e funzionali che, per caratteristiche obiettive e ubicazione (retrostante manufatti preesistenti legittimi; collocazione retrocolinare, od altro), non risultino visibili dal punto di osservazione.

5. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi per una profondità di 50 metri.

Art. 47 Aree tartufigene

1. Le aree tartufigene, distinte in cartografia alla tav. PR04 in scala 1:20.000, sono elementi di invarianza in quanto importante risorsa naturale, legata alla tradizione del territorio e alla sua economia. A tal fine occorre preservare le caratteristiche dell'ecosistema impedendo alterazioni che possano condizionarne l'ambiente.

2. Le aree di cui al presente articolo dovranno essere gestite secondo pratiche agricole e forestali che ne migliorino le condizioni stazionarie e ne incrementino la produzione. In coerenza con l'art. 10.6.6 del P.T.C.P. di Siena e con le norme vigenti in materia, sono elementi di invarianza:

  • a. l'opportuna regimazione delle acque superficiali;
  • b. la conversione ad alto fusto con il rilascio di piante simbionti negli interventi forestali;
  • c. la sfoltitura dei polloni per i soprassuoli governati a ceduo e i diradamenti selettivi per il governo ad alto fusto;
  • d. l'eliminazione periodica delle piante infestanti;
  • e. la lavorazione del terreno con operazioni che non superino i 30 cm. di profondità;
  • f. l'incremento del numero delle piante tartufigene, preventivamente micorrizzate, fino ad un minimo di 30 piante/ha per le superfici adibite a "tartufaia controllata";
  • g. per le "tartufaie coltivate" costituite da impianti ex-novo di piante tartufigene preventivamente micorrizzate, il numero delle piante/ha dovrà essere maggiore di 100.

3. La coltivazione e gestione delle aree di cui al presente articolo dovrà attenersi alle norme regionali emesse in materia (L.R. 50/1995 e regolamento forestale).

4. In tali aree sono comunque vietate:

  • a. la nuova edificazione;
  • b. i movimenti di terra;
  • c. la realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, linee elettriche interrate od acquedotti nonché impianti di depurazione a dispersione.

CAPO III INVARIANZA SOCIO - CULTURALE

Art. 48 Sagre, feste, mercati, fiere

1. Le manifestazioni tradizionali quali feste periodiche, sagre e mercati, costituiscono un forte fattore di identità della società locale e definiscono profili di continuità tra la tradizione rurale del passato e gli scenari socio-economici contemporanei.

2. Il mercato costituisce altres&igrave un significativo e ricorrente momento di confronto e di discussione della società locale sui temi strategici dello sviluppo del territorio.

3. Sono elementi di invarianza:

  • a. la periodicità delle manifestazioni;
  • b. la centralità e la rilevanza quantitativa e qualitativa degli spazi dedicati;
  • c. le attività culturali connesse;
  • d. il ruolo dell'Amministrazione comunale.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.