Art. 17 Definizione degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, restauro-risanamento conservativo, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica (rinvio)
1. Le definizioni degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, ed i relativi regimi abilitativi, sono definiti dalle vigenti fonti statali e regionali.
2. Eventuali prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi sono desumibili dal Titolo V.
Art. 18 Ristrutturazione edilizia
1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, vengono articolati nelle seguenti categorie.
2. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1'
Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, e che in ogni caso non comportino:
- - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
- - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali;
- - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
- - modifiche alla sagoma del fabbricato;
- - incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) e di volume (V);
- - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.
Fermo restando rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' possono altresì comportare incrementi di superficie non residenziale (Snr) all'interno dell'involucro edilizio esistente.
3. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2'
Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che risultino compatibili con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, che prevedano l'impiego di tecniche costruttive rispettose degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, e che in ogni caso non comportino:
- - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
- - incrementi di volume (V);
- - modifiche alla sagoma, fatta eccezione per tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, modeste modifiche alle coperture.
Gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2' comprendono altresì:
- - gli incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) che comunque non comportino modifiche alla sagoma e incrementi di volume (V) del fabbricato;
- - modifiche anche significative alle strutture verticali e orizzontali del fabbricato (anche mediante diverso posizionamento dei solai), ma senza che si determini svuotamento dell'involucro edilizio e/o che siano variati schema e tipologia strutturale dell'organismo edilizio.
4. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC3'
Interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici (o di porzioni strutturalmente identificabili degli stessi), finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale, senza comunque determinare:
- - incrementi di volume (V), fatta eccezione per incrementi realizzati all'interno dell'involucro edilizio o con le modifiche di seguito specificate;
- - modifiche alla sagoma, fatta eccezione per:
- - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti;
- - modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare incrementi di volume (V). Tali interventi comportano altresì quelli relativi al recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n.5.
5. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR1'
Interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi a quelli originari, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
6. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR2'
Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incrementi di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Nell'intervento ricostruttivo sono ammesse modeste e non sostanziali rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza.
7. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR3'
Interventi di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e purché sussistano i seguenti requisiti concorrenti:
- a. esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto;
- b. produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.
La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio, anche di carattere tipologico-filologico.
L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.
Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.
L'intervento non può comportare traslazione del fabbricato originario.
Art. 19 Addizioni volumetriche
1. Le addizioni volumetriche sono definite all'art. all'art.134, comma 1, lettera g), l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
2. Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalla disciplina delle Classi e dei Tessuti di cui al Titolo IV e V, possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:
- - siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero - se non ricomprese nel perimetro del tessuto storico - in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
- - salvo quanto specificato all'art. 53 delle presenti norme, rispettino i limiti e parametri fissati dal Regolamento urbanistico in relazione alle- distanze, altezze, rapporto di copertura (Rc), rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros), etc.;
- - l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento.
3. Salva diversa previsione contenuta nella disciplina dei Tessuti o della Classi di cui ai Titoli IV e V delle presenti norme, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo sono consentite se contenute entro il 30% del volume legittimo effettivo dell'edificio preesistente alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico.
4. Al fine di consentire l'ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico, sulle unità immobiliari aventi tali destinazioni possono essere realizzate addizioni volumetriche aggiuntive a quelle attribuite, ai sensi del precedente comma 3, all'edificio, nel limite massimo del 30% del volume dell'unità immobiliare interessata. Tale addizione volumetrica è consentita ove compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento e sempre che non sia superato il rapporto di copertura (Rc) massimo consentito dalle norme che regolano i singoli tessuti insediativi.
Art. 20 Interventi pertinenziali
1. Gli interventi pertinenziali, quali descritti all'art. 135, comma 2, lett. e), l.r. 10 novembre 2014, n. 65, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze - cantine, autorimesse, box etc. - presentano le seguenti, concorrenti caratteristiche:
- - sono destinate ad usi accessori;
- - accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
- - non determinano incremento del carico urbanistico;
- - non assumono autonomo valore di mercato;comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume effettivo dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico;
- - sono collocate all'interno del lotto urbanistico di riferimento.
2. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come "addizioni volumetriche" e disciplinate, ove consentite dal Regolamento urbanistico, dal precedente articolo 19 ("Addizioni volumetriche").
Art. 21 Interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi
1. Nel rispetto degli interventi ammessi in base alle disposizioni di cui al Titolo V delle presenti norme in funzione della classificazione attribuita agli edifici, il Regolamento urbanistico consente il recupero dei sottotetti dei volumi legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- a. l'altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a 2,10 metri;
- b. l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva;
Sono consentite all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro dell'edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari.
2. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda delle superfici interessate dall'intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde.
3. Gli interventi di recupero dei sottotetti non posso comportare in alcun modo aumento del numero delle unità abitative, ma solo ampliamento delle esistenti.
4. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
5. I progetti di recupero ai fini abitativi devono assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie statali.