Art. 12 Modalità di attuazione del Regolamento urbanistico e disposizioni generali sui Piani attuativi e i Progetti unitari
1. Le previsioni del Regolamento urbanistico si attuano mediante:
- - attività edilizia libera, quale definita dalle vigenti norme;
- - interventi diretti, con permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività. In alcuni casi, dettagliatamente indicati all'elaborato PR06 - "Schede normative e di indirizzo progettuale", l'intervento diretto potrà essere subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo;
- - Programma agricolo pluriennale di miglioramento agricolo ambientali (P.A.P.M.A.A.), con valore o meno di Piano attuativo, come disciplinato nel titolo delle presenti norme dedicato al territorio aperto;
- - progetto unitario convenzionato di iniziativa privata, di cui agli elaborati delle schede normative e di indirizzo progettuale (PR06);
- - Piani attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata, secondo le varie tipologie indicate nelle presenti norme.
2. Le aree TR, TR** e le aree RQ, RQ*, soggette a Piano attuativo, a Progetto unitario convenzionato o a intervento diretto, comprese fattispecie convenzionate o soggette a sottoscrizione di atto d'obbligo, sono individuate con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR02 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:5.000 e sono disciplinate dalle apposite 'schede normative e di indirizzo progettuale', il cui repertorio completo è contenuto nell'elaborato PR06.
3. Il Piano attuativo o Progetto unitario convenzionato è corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista del contesto e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne previste. In particolare la progettazione degli spazi di verde e parcheggio pubblico e delle aree private di pertinenza del nuovo edificio (o complesso edilizio) deve contribuire a caratterizzare qualitativamente l'assetto delle aree adiacenti.
4. I Piani attuativi ed i Progetti unitari convenzionati conformi al presente Regolamento urbanistico non sono assoggettati a valutazione ambientale strategica in quanto valutati nell'ambito del procedimento per la formazione del presente Regolamento urbanistico.
5. L'individuazione e la delimitazione cartografica redatta su base C.T.R. contenuta negli elaborati PR02 e PR06 delle aree da assoggettare a Piani attuativi o a Progetti unitari convenzionati potrà subire, in fase di redazione dei detti atti, lievi modifiche dimensionali dovute agli studi di maggior dettaglio senza che ciò comporti variante al Regolamento urbanistico.
Art. 13 Piani attuativi
1. Le Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi e le Aree RQ, RQ* / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali possono essere soggette a Piano attuativo, in ragione delle particolari caratteristiche e/o della rilevanza degli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione previsti. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR06 specificano espressamente se, in alternativa al Piano attuativo, è facoltà degli aventi titolo di proporre un Progetto unitario convenzionato riferito all'intera area di intervento, ai sensi del successivo art. 14.
2. Negli interventi di nuova edificazione o da realizzarsi previa approvazione di Piano attuativo o a Progetto unitario convenzionato e negli interventi di ristrutturazione urbanistica da realizzarsi previo Piano attuativo deve essere rispettato quanto riportato nella sezione 3, punto 4 "Criticità e mitigazioni" dell'elaborato VAL02 denominato 'Schede di valutazione delle Aree di Trasformazione (TR) e di Riqualificazione (RQ)'.
3. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le funzioni ammesse nelle schede relative agli ambito soggetti a Piano attuativo o Progetto unitario convenzionato di cui all'elaborato PR06 (schede normative e di indirizzo progettuale) prevalgono, anche in caso di contrasto, sulle categorie d'intervento e sulle destinazioni d'uso consentite in via generale dalla disciplina contenuta nelle Classi di cui al Titolo V delle presenti norme.
Art. 14 Interventi convenzionati con Progetto unitario convenzionato
1. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR06 specificano espressamente se, in alternativa al Piano attuativo, è facoltà degli aventi titolo proporre un Progetto unitario ai sensi dell'art. 121 della LR 65/2014. E' sempre facoltà degli aventi titolo la presentazione del Piano attuativo.
2. Il Progetto unitario convenzionato contiene una rappresentazione dell'intervento e delle connesse dotazioni pubblicistiche e/o di interesse pubblico estese all'intera area di riferimento.
3. La previa approvazione del Progetto unitario convenzionato in luogo del Piano attuativo è consentito, nei soli casi espressamente previsti dalle schede normative e di indirizzo e, comunque, ove sussistano opere di urbanizzazione primaria, anche necessitanti di adeguamento.
4. Ai sensi dell'art. 121 l.r. 10 novembre 2014, n. 65, è comunque prescritta la proposizione del Piano attuativo in luogo del Progetto unitario convenzionato qualora non sussistano opere di urbanizzazione primaria, anche se non espressamente specificato nelle schede di cui all'elaborato PR06 (schede normative e di indirizzo progettuale).
Art. 15 Intervento diretto, comprese fattispecie convenzionate o soggette a sottoscrizione di atto d'obbligo
1. Si attuano mediante intervento diretto tutte le previsioni del Regolamento urbanistico non subordinate alla preventiva approvazione di Piano attuativo o Progetto unitario convenzionato. I titoli e/o gli atti abilitativi necessari per ciascun intervento diretto sono stabiliti dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia.
2. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato, atta a garantire l'interesse pubblico o generale e/o il rispetto di determinate condizioni, nel caso in cui l'intervento:
- - comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del/dei titolare/i del titolo abilitativo a scomputo del contributo dovuto per i relativi oneri;
- - interessi un'area per servizi pubblici di interesse comune di progetto, o altra area a destinazione pubblica, fatta eccezione per gli interventi privati ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento urbanistico;
- - comporti l'esecuzione di interventi di sistemazione ambientale;
- - interessi le aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto;
- - interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione;
- - rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme o dalle vigenti leggi.
3. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese dell'interessato ove l'intervento privato debba garantire l'interesse pubblico generale e/o il rispetto di determinate condizioni, ovvero sia previsto dalle presenti norme o dalle vigenti leggi ovvero sia riferito ad ampliamenti di edifici esistenti a destinazione turistico ricettiva di cui all'art. 72 delle presenti norme.