CAPO I MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Art. 12 Modalità di attuazione del Regolamento urbanistico e disposizioni generali sui Piani attuativi e i Progetti unitari
1. Le previsioni del Regolamento urbanistico si attuano mediante:
- - attività edilizia libera, quale definita dalle vigenti norme;
- - interventi diretti, con permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività. In alcuni casi, dettagliatamente indicati all'elaborato PR06 - "Schede normative e di indirizzo progettuale", l'intervento diretto potrà essere subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo;
- - Programma agricolo pluriennale di miglioramento agricolo ambientali (P.A.P.M.A.A.), con valore o meno di Piano attuativo, come disciplinato nel titolo delle presenti norme dedicato al territorio aperto;
- - progetto unitario convenzionato di iniziativa privata, di cui agli elaborati delle schede normative e di indirizzo progettuale (PR06);
- - Piani attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata, secondo le varie tipologie indicate nelle presenti norme.
2. Le aree TR, TR** e le aree RQ, RQ*, soggette a Piano attuativo, a Progetto unitario convenzionato o a intervento diretto, comprese fattispecie convenzionate o soggette a sottoscrizione di atto d'obbligo, sono individuate con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR02 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:5.000 e sono disciplinate dalle apposite 'schede normative e di indirizzo progettuale', il cui repertorio completo è contenuto nell'elaborato PR06.
3. Il Piano attuativo o Progetto unitario convenzionato è corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista del contesto e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne previste. In particolare la progettazione degli spazi di verde e parcheggio pubblico e delle aree private di pertinenza del nuovo edificio (o complesso edilizio) deve contribuire a caratterizzare qualitativamente l'assetto delle aree adiacenti.
4. I Piani attuativi ed i Progetti unitari convenzionati conformi al presente Regolamento urbanistico non sono assoggettati a valutazione ambientale strategica in quanto valutati nell'ambito del procedimento per la formazione del presente Regolamento urbanistico.
5. L'individuazione e la delimitazione cartografica redatta su base C.T.R. contenuta negli elaborati PR02 e PR06 delle aree da assoggettare a Piani attuativi o a Progetti unitari convenzionati potrà subire, in fase di redazione dei detti atti, lievi modifiche dimensionali dovute agli studi di maggior dettaglio senza che ciò comporti variante al Regolamento urbanistico.
Art. 13 Piani attuativi
1. Le Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi e le Aree RQ, RQ* / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali possono essere soggette a Piano attuativo, in ragione delle particolari caratteristiche e/o della rilevanza degli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione previsti. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR06 specificano espressamente se, in alternativa al Piano attuativo, è facoltà degli aventi titolo di proporre un Progetto unitario convenzionato riferito all'intera area di intervento, ai sensi del successivo art. 14.
2. Negli interventi di nuova edificazione o da realizzarsi previa approvazione di Piano attuativo o a Progetto unitario convenzionato e negli interventi di ristrutturazione urbanistica da realizzarsi previo Piano attuativo deve essere rispettato quanto riportato nella sezione 3, punto 4 "Criticità e mitigazioni" dell'elaborato VAL02 denominato 'Schede di valutazione delle Aree di Trasformazione (TR) e di Riqualificazione (RQ)'.
3. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le funzioni ammesse nelle schede relative agli ambito soggetti a Piano attuativo o Progetto unitario convenzionato di cui all'elaborato PR06 (schede normative e di indirizzo progettuale) prevalgono, anche in caso di contrasto, sulle categorie d'intervento e sulle destinazioni d'uso consentite in via generale dalla disciplina contenuta nelle Classi di cui al Titolo V delle presenti norme.
Art. 14 Interventi convenzionati con Progetto unitario convenzionato
1. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR06 specificano espressamente se, in alternativa al Piano attuativo, è facoltà degli aventi titolo proporre un Progetto unitario ai sensi dell'art. 121 della LR 65/2014. E' sempre facoltà degli aventi titolo la presentazione del Piano attuativo.
2. Il Progetto unitario convenzionato contiene una rappresentazione dell'intervento e delle connesse dotazioni pubblicistiche e/o di interesse pubblico estese all'intera area di riferimento.
3. La previa approvazione del Progetto unitario convenzionato in luogo del Piano attuativo è consentito, nei soli casi espressamente previsti dalle schede normative e di indirizzo e, comunque, ove sussistano opere di urbanizzazione primaria, anche necessitanti di adeguamento.
4. Ai sensi dell'art. 121 l.r. 10 novembre 2014, n. 65, è comunque prescritta la proposizione del Piano attuativo in luogo del Progetto unitario convenzionato qualora non sussistano opere di urbanizzazione primaria, anche se non espressamente specificato nelle schede di cui all'elaborato PR06 (schede normative e di indirizzo progettuale).
Art. 15 Intervento diretto, comprese fattispecie convenzionate o soggette a sottoscrizione di atto d'obbligo
1. Si attuano mediante intervento diretto tutte le previsioni del Regolamento urbanistico non subordinate alla preventiva approvazione di Piano attuativo o Progetto unitario convenzionato. I titoli e/o gli atti abilitativi necessari per ciascun intervento diretto sono stabiliti dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia.
2. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato, atta a garantire l'interesse pubblico o generale e/o il rispetto di determinate condizioni, nel caso in cui l'intervento:
- - comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del/dei titolare/i del titolo abilitativo a scomputo del contributo dovuto per i relativi oneri;
- - interessi un'area per servizi pubblici di interesse comune di progetto, o altra area a destinazione pubblica, fatta eccezione per gli interventi privati ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento urbanistico;
- - comporti l'esecuzione di interventi di sistemazione ambientale;
- - interessi le aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto;
- - interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione;
- - rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme o dalle vigenti leggi.
3. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese dell'interessato ove l'intervento privato debba garantire l'interesse pubblico generale e/o il rispetto di determinate condizioni, ovvero sia previsto dalle presenti norme o dalle vigenti leggi ovvero sia riferito ad ampliamenti di edifici esistenti a destinazione turistico ricettiva di cui all'art. 72 delle presenti norme.
CAPO II EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
Art. 16 Edilizia residenziale sociale - E.R.S.
1. Per edilizia residenziale sociale si intende:
- a. edilizia residenziale pubblica;
- b. edilizia convenzionata per la vendita a prezzo calmierato;
- c. edilizia convenzionata per la locazione a canone calmierato anche nelle forme con patto di futura vendita.
2. L'edilizia convenzionata di cui alle precedenti lettere b) e c) è riservata alle categorie sociali più deboli nonché a soggetti che non possono accedere ai prezzi del mercato privato delle abitazioni, benché appartenenti ad una fascia di reddito che ne preclude l'accesso alle disponibilità del patrimonio abitativo dell'edilizia residenziale pubblica.
3. Il Regolamento urbanistico prevede la realizzazione di una quota di ERS pari al 15% della S.u.l. residenziale complessiva. La realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS), nella quota del 15% dell'edificabilità residenziale, è prevista nelle aree TR e RQ che esprimono una S.u.l. residenziale superiore a 2.000 mq..
4. Le convenzioni destinate a regolamentare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale - E.R.S. sono corredate da specifiche prescrizioni e da idonee forme di garanzia. Nelle stesse sono principalmente individuati:
- - gli alloggi destinati alla locazione a canone calmierato e/o gli alloggi destinati alla vendita a prezzo calmierato, la cui rappresentazione deve risultare anche da estratto planimetrico in scala adeguata allegato alla convenzione medesima;
- - i canoni di locazione e i criteri di relativo aggiornamento e/o i prezzi di cessione degli alloggi;
- - le modalità di individuazione dei cessionari degli alloggi, riservate all'Amm./ne Comunale o a soggetti dalla stessa delegati;
- - l'assunzione dell'obbligo, da parte del soggetto attuatore, di sottoscrivere i contratti di locazione con i soggetti indicati dall'Amm./ne Comunale;
- - le garanzie per il rispetto delle pattuizioni contenute nella convenzione;
- - le modalità e le garanzie per la opponibilità agli eventuali terzi aventi causa del soggetto attuatore degli obblighi contenuti nella convenzione.
5. Il Comune, con apposito Regolamento, disciplina le modalità di gestione - diretta, o tramite soggetto affidatario - degli alloggi destinati alla locazione a canone calmierato di cui al presente articolo.
6. E' facoltà del Consiglio Comunale disporre l'applicazione di incentivi economici (abbattimento oneri concessori e imposte comunali) per gli interventi di trasformazione che prevedano la realizzazione di edilizia residenziale sociale. La natura, l'entità e le modalità di erogazione di tali incentivi sono disposte in sede di approvazione dei relativi Piani attuativi o Progetti unitari convenzionati, o con separato provvedimento consiliare.
CAPO III ARTICOLAZIONE DI SPECIFICHE CATEGORIE O TIPOLOGIE DI INTERVENTO URBANISTICO-EDILIZIO
Art. 17 Definizione degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, restauro-risanamento conservativo, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica (rinvio)
1. Le definizioni degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, ed i relativi regimi abilitativi, sono definiti dalle vigenti fonti statali e regionali.
2. Eventuali prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi sono desumibili dal Titolo V.
Art. 18 Ristrutturazione edilizia
1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, vengono articolati nelle seguenti categorie.
2. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1'
Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, e che in ogni caso non comportino:
- - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
- - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali;
- - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
- - modifiche alla sagoma del fabbricato;
- - incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) e di volume (V);
- - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.
Fermo restando rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' possono altresì comportare incrementi di superficie non residenziale (Snr) all'interno dell'involucro edilizio esistente.
3. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2'
Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che risultino compatibili con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, che prevedano l'impiego di tecniche costruttive rispettose degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, e che in ogni caso non comportino:
- - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
- - incrementi di volume (V);
- - modifiche alla sagoma, fatta eccezione per tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, modeste modifiche alle coperture.
Gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2' comprendono altresì:
- - gli incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) che comunque non comportino modifiche alla sagoma e incrementi di volume (V) del fabbricato;
- - modifiche anche significative alle strutture verticali e orizzontali del fabbricato (anche mediante diverso posizionamento dei solai), ma senza che si determini svuotamento dell'involucro edilizio e/o che siano variati schema e tipologia strutturale dell'organismo edilizio.
4. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC3'
Interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici (o di porzioni strutturalmente identificabili degli stessi), finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale, senza comunque determinare:
- - incrementi di volume (V), fatta eccezione per incrementi realizzati all'interno dell'involucro edilizio o con le modifiche di seguito specificate;
- - modifiche alla sagoma, fatta eccezione per:
- - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti;
- - modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare incrementi di volume (V). Tali interventi comportano altresì quelli relativi al recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n.5.
5. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR1'
Interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi a quelli originari, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
6. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR2'
Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incrementi di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Nell'intervento ricostruttivo sono ammesse modeste e non sostanziali rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza.
7. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR3'
Interventi di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e purché sussistano i seguenti requisiti concorrenti:
- a. esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto;
- b. produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.
La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio, anche di carattere tipologico-filologico.
L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.
Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.
L'intervento non può comportare traslazione del fabbricato originario.
Art. 19 Addizioni volumetriche
1. Le addizioni volumetriche sono definite all'art. all'art.134, comma 1, lettera g), l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
2. Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalla disciplina delle Classi e dei Tessuti di cui al Titolo IV e V, possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:
- - siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero - se non ricomprese nel perimetro del tessuto storico - in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
- - salvo quanto specificato all'art. 53 delle presenti norme, rispettino i limiti e parametri fissati dal Regolamento urbanistico in relazione alle- distanze, altezze, rapporto di copertura (Rc), rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros), etc.;
- - l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento.
3. Salva diversa previsione contenuta nella disciplina dei Tessuti o della Classi di cui ai Titoli IV e V delle presenti norme, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo sono consentite se contenute entro il 30% del volume legittimo effettivo dell'edificio preesistente alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico.
4. Al fine di consentire l'ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico, sulle unità immobiliari aventi tali destinazioni possono essere realizzate addizioni volumetriche aggiuntive a quelle attribuite, ai sensi del precedente comma 3, all'edificio, nel limite massimo del 30% del volume dell'unità immobiliare interessata. Tale addizione volumetrica è consentita ove compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento e sempre che non sia superato il rapporto di copertura (Rc) massimo consentito dalle norme che regolano i singoli tessuti insediativi.
Art. 20 Interventi pertinenziali
1. Gli interventi pertinenziali, quali descritti all'art. 135, comma 2, lett. e), l.r. 10 novembre 2014, n. 65, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze - cantine, autorimesse, box etc. - presentano le seguenti, concorrenti caratteristiche:
- - sono destinate ad usi accessori;
- - accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
- - non determinano incremento del carico urbanistico;
- - non assumono autonomo valore di mercato;comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume effettivo dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico;
- - sono collocate all'interno del lotto urbanistico di riferimento.
2. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come "addizioni volumetriche" e disciplinate, ove consentite dal Regolamento urbanistico, dal precedente articolo 19 ("Addizioni volumetriche").
Art. 21 Interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi
1. Nel rispetto degli interventi ammessi in base alle disposizioni di cui al Titolo V delle presenti norme in funzione della classificazione attribuita agli edifici, il Regolamento urbanistico consente il recupero dei sottotetti dei volumi legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- a. l'altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a 2,10 metri;
- b. l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva;
Sono consentite all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro dell'edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari.
2. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda delle superfici interessate dall'intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde.
3. Gli interventi di recupero dei sottotetti non posso comportare in alcun modo aumento del numero delle unità abitative, ma solo ampliamento delle esistenti.
4. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
5. I progetti di recupero ai fini abitativi devono assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie statali.
Art. 22 Addizioni volumetriche non assimilabili alla Ristrutturazione edilizia
Articolo abrogato
CAPO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 23 Interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza
1. In ipotesi eccezionali di comprovata necessità di eseguire - senza obiettiva possibilità di dilazione temporale - interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza sotto il profilo della sicurezza, è facoltà dell'avente titolo di iniziare i relativi lavori previa semplice comunicazione all'Amm./ne Comunale. La comunicazione deve attestare i motivi dell'urgenza mediante idonea descrizione e documentazione fotografica.
2. Dopo la comunicazione, possono essere eseguiti i soli interventi edilizi necessari all'eliminazione della causa di pericolo.
3. Entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1, l'avente titolo deve inoltrare all'Amm./ne Comunale la pratica edilizia relativa all'intervento iniziato in via d'urgenza: in difetto, le opere eseguite saranno ritenute poste in essere in assenza di titolo e troveranno applicazione le ordinarie misure sanzionatorie.
4. Prima dell'acquisizione dei relativi nulla-osta e/o atti di assenso comunque denominati, in forza dei quali si sia prodotta l'efficacia del relativo titolo abilitativo, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguibili in via d'urgenza:
- - non possono comportare modifiche esterne su immobili soggetti a vincolo paesaggistico;
- - devono limitarsi a semplici opere provvisionali - o comunque facilmente reversibili senza danno al bene tutelato - ove riguardanti gli edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico di cui alla Classe 1 ai sensi dell'art. 58 delle presenti norme.
Art. 24 Interventi e/o manufatti a carattere temporaneo
1. Costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 136, comma 2 lettera c) della L65/2014 le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
2. E' facoltà del Sindaco (o dell'Assessore delegato), per comprovati motivi di necessità e/o per esigenze di carattere pubblico o generale, di consentire la realizzazione di interventi e/o manufatti aventi carattere di temporaneità, facilmente reversibili, non conformi alla disciplina del Regolamento urbanistico.
3. L'autorizzazione amministrativa a carattere temporaneo relativa agli interventi di cui al comma 2 deve indicare con precisione i propri termini temporali di validità, e idonee garanzie per la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, cui deve provvedere a sua cura e spese l'interessato scaduti i termini dell'autorizzazione.
4. I manufatti temporanei, di cui al presente articolo, dovranno rispettare la distanza minima di mt. 5,00 dal confine e una volta rimossi, potranno essere nuovamente reinstallati con le stesse caratteristiche e localizzazione, soltanto se trascorsi sei mesi dalla data di rimozione, previa semplice richiesta di rinnovo del nulla osta.