Art. 6 Individuazione delle destinazioni d'uso
1. Ai fini del presente Regolamento urbanistico si individuano le seguenti destinazioni d'uso:
- a. residenziale;
- b. produttivo (industriale - artigianale), comprensivo dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi;
- c. commerciale relativo a medie strutture di vendita, per fattispecie non riconducibili agli esercizi di vicinato di cui al successivo comma 3 ed alle attività commerciali all'ingrosso di cui alla precedente lett. b;
- d. commerciale grande distribuzione;
- e. turistico - ricettiva;
- f. direzionale e terziario;
- g. agricolo, comprensivo:
- - dei manufatti destinati all'agricoltura e comunque strumentali alla conduzione del fondo;
- - della residenza rurale;
- - delle strutture per agriturismo.
2. Fatta salva la destinazione d'uso prevista per i volumi secondari di cui alla lett. b del precedente comma 1, i locali accessori a servizio di un'unità principale (garage, cantine, depositi e simili) assumono la medesima destinazione d'uso della unità principale.
3. Il Regolamento Urbanistico ricomprende all'interno della destinazione residenziale le seguenti sottocategorie:
- a. commerciale di vicinato;
- b. direzionale compatibile;
- c. artigianale compatibile;
- d. attività di servizio compatibile.
4. Il Regolamento urbanistico ricomprende all'interno della destinazione produttiva le seguenti sottocategorie:
- a. commerciale di vicinato;
- b. direzionale compatibile;
- c. attività di servizio compatibile.
5. Sono destinazioni compatibili tutte le sottocategorie assimilabili alla categoria primaria per carico urbanistico, che si inseriscono nel contesto di riferimento in omogeneità, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito e dell'edificio di intervento, ovvero caratterizzate da un rapporto di integrazione e complementarietà delle diverse funzioni fra loro.
6. Fatte salve le limitazioni contenute nella disciplina di cui al Titolo IV Titolo V, e Titolo X delle presenti norme, nonché fatte salve le destinazioni espressamente indicate nelle schede di cui all'elaborato PR06, e fatta in ogni caso salva la disciplina speciale della grandi strutture di vendita, il presente Regolamento urbanistico ammette l'inserimento o il mutamento delle destinazioni d'uso verso tutte le funzioni non espressamente precluse.
Art. 7 Parametri urbanistici ed edilizi
1. Ai fini dell'attuazione del Regolamento urbanistico, si assumono i parametri urbanistico edilizi definiti dal Regolamento DPGR 64/R/2013 e s.m.i.
Art. 8 Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale
1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:
- - nuova edificazione;
- - ristrutturazione urbanistica;
- - sostituzione edilizia con addizione volumetrica;
- - addizioni volumetriche di edifici esistenti comportanti incremento di superficie utile lorda (S.u.l.), ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.
2. Per gli interventi di sostituzione edilizia e per le addizioni volumetriche di cui all'art. 19 deve essere verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute proporzionalmente alla parte aggiuntiva.
3. Per gli edifici residenziali, qualora gli interventi di cui all'art. 19 dovessero consistere nella realizzazione di un locale accessorio o nell'ampliamento di un vano esistente, è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio di cui al presente articolo.
4. All'interno dei tessuti produttivi di cui al Titolo IV Capo II, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto, oltre ai casi di cui ai precedenti comma, anche in relazione ad interventi quali:
- - incremento del numero di unità immobiliari con mutamento di destinazione d'uso;
- - modifica della destinazione d'uso.
5. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:
- - residenza: 1 mq. di parcheggio ogni 3 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno 2 posti auto effettivi per ogni unità immobiliare di nuova edificazione ed 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare conseguente a mutamento della destinazione d'uso. L'area di parcheggio può essere ricavata nel piano interrato secondo le prescrizioni del vigente Regolamento edilizio. E' comunque consentito reperire l'area di parcheggio nel resede del fabbricato;
- - produttivo (industriale - artigianale), comprensivo dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi: 0,80 mq. di parcheggio per ogni 1 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.);
- - commerciale e artigianale di vicinato: 1 mq. di parcheggio per ogni 10 mc. di volume virtuale (Vv). La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 9;
- - commerciale relativo a medie di strutture di vendita e commerciale grande distribuzione: 1 mq. di parcheggio per ogni 1 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.). La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per la destinazione di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 9;
- - attività direzionali e terziario: 1 mq. di parcheggio ogni 2,50 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.). All'interno dei 'tessuti storici' di cui all'art. 50 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
- - attività turistico-ricettive: 1 mq. di parcheggio per ogni 3 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.
6. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 5, è comunque prescritto il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo.
7. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.
8. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.
9. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.
10. In tutti i parcheggi di pertinenza di strutture commerciali, devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette. Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti parametri:
- - esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto per sosta stanziale;
- - medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale;
- - grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 50 posti auto per sosta stanziale.
11. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di superficie netta dei posti auto, al netto degli spazi di accesso e manovra. Tale disposizione non è comunque prescrittiva:
- - per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici residenziali;
- - per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle Aree TR e nelle Aree RQ di cui agli artt. 73 e 74. In tali aree la dotazione di alberature di alto fusto è definita in sede di elaborazione del Piano attuativo o del Progetto unitario convenzionato.
12. Nei tessuti storici per le attività commerciali, le attività turistico-ricettive e le artigianali di vicinato non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta stanziale.
13. Nei tessuti prevalentemente residenziali e prevalentemente produttivi nel caso di nuova edificazione per attività commerciali gli spazi di parcheggio devono essere integralmente reperiti all'interno degli edifici o dell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici di proprietà privata purché ne venga garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'edificio commerciale stesso. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 50 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.
14. Nel caso di cambio di destinazione d'uso verso la funzione commerciale gli spazi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali, purchè si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'esercizio commerciale stesso. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 100 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.
15. Nel caso di nuova apertura di esercizio commerciale in immobile con destinazione d'uso già commerciale, gli spazi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali, purchè si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'esercizio commerciale stesso. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 100 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.
16. Nei rimanenti tessuti qualunque sia la tipologia di intervento la verifica dei parcheggi per la sosta stanziale è sempre richiesta e gli spazi di parcheggio, devono essere integralmente reperiti all'interno degli edifici e dell'area di pertinenza degli stessi ovvero in altre aree o edifici di proprietà privata purché ne venga garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'esercizio commerciale stesso. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 100 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.
Art. 9 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione
1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso derivanti dai seguenti interventi:
- - nuova edificazione;
- - ristrutturazione urbanistica;
- - sostituzione edilizia con ampliamento volumetrico.
2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:
- - mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti o di parte di essi con introduzione della destinazione commerciale;
- - ampliamento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti.
3. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio di cui al presente articolo sono assimilati agli esercizi commerciali al dettaglio:
- - i pubblici esercizi;
- - le attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.
4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui all'art. 8 - sono definite, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, in funzione:
- - delle varie tipologie di esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture di vendita);
- - della superficie di vendita (Sv).
5. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.
6. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.
7. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.
8. Nei parcheggi di pertinenza di strutture commerciali devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette. Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti parametri:
- - esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto per sosta di relazione;
- - medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta di relazione;
- - grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 20 posti auto per sosta di relazione.
9. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio.
10. Nei tessuti storici per le attività commerciali, le attività turistico-ricettive e le artigianali di vicinato non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta di relazione.
11. Nei rimanenti tessuti, nel caso di nuova edificazione per attività commerciali gli spazi di parcheggio devono essere integralmente reperiti all'interno degli edifici o dell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici di proprietà privata purché ne venga garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'edificio commerciale stesso: Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 100 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.
12. Nel caso di cambio di destinazione d'uso verso la funzione commerciale gli spazi per la sosta di relazione devono essere integralmente reperiti all'interno degli edifici o dell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici di proprietà privata purché ne venga garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'edificio commerciale stesso: Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 100 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.
13. Nel caso di nuova apertura di esercizio commerciale in immobile con destinazione d'uso già commerciale, non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta di relazione.
Art. 10 Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche
1. In coerenza con l'art. 10.6.2 del P.T.C.P. della Provincia di Siena e con le norme vigenti in materia, il Regolamento urbanistico prescrive che le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia), ad ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superficie coperta (Sc), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni esterne e loro modifiche, devono essere compensate mediante:
- - il mantenimento di un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile di pertinenza (Spp);
- - modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
- - opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.
2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici e/o di tutela ambientale.
3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.
Art. 11 Distanze minime dei fabbricati dai confini
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi commi, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, e negli interventi edilizi comunque modificativi della sagoma esistente, è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto della distanza minima di ml. 5,00 dai confini.
2. Sono ammesse distanze dai confini inferiori a quelle indicate al precedente comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del codice civile, nei seguenti casi:
- - qualora risulti opportuno l'adeguamento agli allineamenti sul fronte strada dettati dagli edifici adiacenti;all'interno del "tessuto storico", purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
- - nelle parti degli insediamenti diverse dal "tessuto storico", purché tra i confinanti sia sottoscritta una apposita convenzione per atto pubblico.
3. Non sono da considerare ai fini delle distanze minime dai confini del lotto di proprietà:
- - pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico - architettonica, purché con aggetto non superiore a cm. 30 rispetto all'involucro del fabbricato e a condizione che non riducano significativamente la fruibilità del resede di pertinenza;
- - locali completamente interrati, anche al di fuori del sedime del fabbricato principale;
- - pergolati, a condizione che la struttura decorativa del giardino abbia altezza non superiore a ml. 2,4, sia realizzata con ferri e/o legni senza alcun tipo di copertura e abbia la sola funzione di sorreggere la vegetazione;
- - piccole strutture, come ad esempio le strutture di ricovero di animali, a condizione che abbiano un'altezza in gronda non superiore a ml. 1 e superficie non maggiore di mq. 1,5 e siano realizzate con materiali facilmente asportabili. Non sono comunque ammesse più di due strutture per ogni resede.
4. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, eventuali allineamenti obbligatori prescritti dagli elaborati PR06.
Art. 11bis Deroghe al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
1. Fatte salve le previsioni e prescrizioni contenute nelle singole Schede di cui all'allegato PR06, nell'attuazione degli ambiti RQ ed RQ* sono ammesse le seguenti deroghe al D.M. 1444/1968:
- a. distanze inferiori tra fabbricati ricompresi nel Piano attuativo o nel progetto unitario convenzionato, nel rispetto dei minimi stabiliti dal Codice civile, rispetto a quanto prescritto dall'art. 9 D.M. 1444/1968;
- b. eventuale monetizzazione delle dotazioni di standard non reperibili all'interno dell'area di intervento, secondo i criteri stabiliti con apposita delibera.
2. La monetizzazione degli standard eventualmente non reperibili all'interno dell'area di intervento può essere altresì consentita, secondo i criteri, modalità e limiti stabiliti con apposita delibera, negli interventi di nuova edificazione con destinazione residenziale e produttiva ricadenti all'interno delle zone omogenee A, B, C, D, di cui all'art. 4, comma 7, delle presenti norme.