CAPO I CONTENUTI E ARTICOLAZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 1 Contenuti del Regolamento urbanistico

1. Il Regolamento urbanistico definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale disciplinando le trasformazioni urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili. A tale scopo specifica e conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del Piano strutturale e ad una parte significativa delle strategie in esso contenute, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile definiti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio.

2. Il Regolamento urbanistico contiene:

  • a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, che individua e definisce:
    1. 1) il perimetro aggiornato dei centri abitati, quale delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
    2. 2) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico, sulla base di un quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato dell'edificato;
    3. 3) l'individuazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei parametri definiti dal Piano strutturale con riferimento agli standard urbanistici imposti dalle vigenti norme statali e regionali in materia di governo del territorio;
    4. 4) le aree, gli ambiti o i singoli edifici sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
    5. 5) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento;
    6. 6) l'individuazione del patrimonio edilizio esistente sul quale sono consentiti interventi di ampliamento;
    7. 7) la disciplina del territorio rurale, nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia;
    8. 8) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio.
  • b. la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce:
    1. 1) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
    2. 2) le aree interessate da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
    3. 3) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, presuppongono la preventiva approvazione di Piani attuativi o Progetti unitari convenzionati;
    4. 4) il coordinamento con la pianificazione comunale di settore, anche mediante l'individuazione delle relative aree interessate;
    5. 5) la disciplina della perequazione urbanistica, riferita a specifiche aree di trasformazione, e/o recupero, e/o di riqualificazione degli assetti insediativi;
    6. 6) il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, sulla base del censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento;
    7. 7) le infrastrutture da realizzare e le aree ad esse destinate;
    8. 8) i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. Il Regolamento urbanistico contiene altres&igrave:

  • a. la disciplina riferita all'integrità fisica del territorio mediante la quale le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono poste in relazione con un compendio selezionato e coordinato delle previsioni e disposizioni vigenti in materia geologica e idraulica;
  • b. la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi, anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alle vigenti norme regionali, in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica contenuti nel Piano strutturale;
  • c. le disposizioni di tutela riferite alle invarianti strutturali del territorio individuate dal Piano strutturale;
  • d. le discipline speciali finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed insediativa del patrimonio territoriale, urbanistico ed edilizio;
  • e. gli indirizzi progettuali e le indicazioni operative per la riqualificazione e/o la caratterizzazione dello spazio pubblico.

4. Le previsioni di cui al precedente comma 2, lett. b), n. 3), nonché gli eventuali vincoli preordinati alla espropriazione ad esse correlate, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento urbanistico, non siano stati approvati i relativi Piani attuativi, Progetti unitari o progetti esecutivi. Per i Piani attuativi e i Progetti unitari di iniziativa privata previsti dal Regolamento urbanistico, la perdita di efficacia dei vincoli preordinati alla espropriazione si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amm./ne Comunale.

5. Il Regolamento urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATO QUADRO CONOSCITIVO SCALA
QC 01Rilievo del patrimonio edilizio esistente (inquadramento)1:10.000
QC 02Carta dei vincoli sovraordinati1:20.000
ELABORATO PREVISIONI DI RU SCALA
PR 01Disciplina del territorio rurale e definizione dei centri abitati1:10.000
PR 01aDiscipline di tutela paesaggistica e ambientale1:20.000
PR 02Disciplina degli insediamenti1:5.000 1:2.000
PR 03Classificazione del patrimonio edilizio esistente1:10.000 1:5.000
PR 04Disciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali1:20.000
PR 05Programma Abbattimento barriere architettoniche
PR 06Schede normative e di indirizzo progettuale relative alle seguenti aree:
- Aree TR, TR**/ trasformazione degli assetti insediativi
- Aree RQ, RQ* / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali
varie
PR 07Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico
PR 08Relazione generale
PR 09Norme tecniche di attuazione
ELABORATO ASPETTI GEOLOGICI SCALA
GEO 01Disciplina degli insediamenti: Rigomagno e Rigomagno scalo - Fattibilità1:2.000
GEO 02Disciplina degli insediamenti: Scrofiano – Farnetella – Fattibilità1:2.000
GEO 03Disciplina degli insediamenti: Sinalunga – Pieve - Rigaiolo - Fattibilità1:5.000
GEO 04Disciplina degli insediamenti: Bettolle – Guazzino – Fattibilità1:5.000
GEO 05Relazione di fattibilità
ELABORATO ASPETTI AGRONOMICI SCALA
AGR 01Tessitura agraria: confronto PTCP/RU1:10.000
AGR 02Stato di fatto della tessitura agraria e connessioni ecologiche1:10.000
AGR 03Tessitura agraria e Rete Ecologica Comunale: relazione metodologica
ELABORATO ASPETTI DELLA VALUTAZIONE SCALA
VAL 01Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
RAPPORTO AMBIENTALE DEFINITIVO
VAL 02Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE (TR) E DI RIQUALIFICAZIONE (RQ)
VAL 03Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
SINTESI NON TECNICA
ESP01Aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio1:2.000

6. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R. in scala 1:2.000 e quelle eseguite su base C.T.R. in scala 1:10.000, riferite ai medesimi tematismi, prevalgono ai fini applicativi le indicazioni cartografiche alla scala di maggior dettaglio, in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata.

7. Le previsioni del Regolamento urbanistico e la relativa disciplina di attuazione costituiscono esito operativo dei contenuti statutari e strategici del vigente Piano strutturale: sono pertanto elaborate in piena coerenza con il medesimo dando efficacia applicativa alle prescrizioni in esso contenute. Nella definizione di dettaglio delle articolazioni territoriali e delle discipline richiamate nel presente articolo, e più in generale nella redazione degli elaborati cartografici del Regolamento urbanistico, sono state apportate - in applicazione dell'art. 9 delle Norme di Piano strutturale - parziali, limitate e non sostanziali modifiche a talune indicazioni cartografiche, elencazioni e perimetrazioni del Piano strutturale, al fine di rettificare imprecisioni od omissioni di quest'ultimo, nonché per adeguare le previsioni in esso contenute alle ulteriori conoscenze di dettaglio acquisite dopo la sua approvazione. Le variazioni principali derivano dall'impiego nel Regolamento urbanistico di basi cartografiche a scala di maggior dettaglio rispetto a quelle utilizzate per il Piano strutturale.

8. Costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Norme i seguenti elaborati:

  • a. PR 06 - Schede normative e di indirizzo progettuale relative alle seguenti aree:
    1. - Aree TR, TR**/ Trasformazione degli assetti insediativi
    2. - Aree RQ, RQ*/ Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali
    3. b. PR 07 - Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico
    4. c. VAL 02 - Schede di valutazione delle aree di Trasformazione (TR) e di Riqualificazione (RQ).

9. La valutazione ambientale strategica (all. VAL01, VAL02, VAL03) attesta la conformità del presente Regolamento urbanistico con le prescrizioni, prescrizioni d'uso e direttive del Piano di indirizzo territoriale con considerazione dei valori paesaggistici approvato dalla Regione Toscana con D.C.R. 27 marzo 2015. In ogni caso, le previsioni del presente Regolamento urbanistico non possono essere interpretate in senso contrastante con le prescrizioni, prescrizioni d'uso e direttive del PIT - PPR. In ipotesi di contrasto tra le previsioni del presente Regolamento urbanistico e le prescrizioni, prescrizioni d'uso e direttive del PIT - PPR le prime devono ritenersi prive di efficacia.

Art. 2 Disciplina del dimensionamento

1. Il dimensionamento del presente Regolamento urbanistico è contenuto nel limite massimo di prelievo stabilito dall'art. 9 comma 3 lettera f) del Piano strutturale in misura del 35% delle quantità complessive consentite nell'intero territorio comunale.

2. In ottemperanza alla disciplina sul dimensionamento contenuta nel Piano strutturale assumono rilevanza ai fini del prelievo:

  • a. interventi di nuova edificazione contenuti nelle schede delle aree TR;
  • b. ulteriori interventi di nuova edificazione ancorché soggetti a titolo abilitativo diretto;
  • c. interventi di riqualificazione contenuti nelle schede delle aree RQ e RQ*, ove comportanti:

1) mutamento della pregressa destinazione d'uso;

2) incremento della preesistente S.U.L.: ove l'incremento di S.U.L. non sia accompagnato da mutamento della destinazione d'uso, il prelievo è quantificato solamente in relazione alle quantità aggiuntive.

  • d. interventi comportanti mutamento in residenziale della pregressa destinazione d'uso agricola, secondo la disciplina di cui al successivo art. 109.

3. Non assumono invece rilevanza ai fini del prelievo ogni altro intervento non espressamente richiamato al precedente comma 2.

4. Nell'ambito delle diverse U.T.O.E. sono suscettibili di assenso gli interventi contenuti nel limite massimo del 35% per ogni destinazione secondo criterio di prevenzione temporale.

5. Secondo il criterio di prevenzione temporale, ai fini della verifica di disponibilità del prelievo assume rilevanza la data di proposizione del Piano attuativo, dell'istanza di Permesso di costruire ovvero della SCIA, completa degli elaborati prescritti. Non assumono rilevanza ai fini della prevenzione le istanze di Piano attuativo, permesso di costruire, ovvero SCIA proposte anteriormente alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera di approvazione del presente Regolamento.

Art. 3 Monitoraggio del dimensionamento

1. Il Comune, mediante le proprie strutture tecniche, provvede al monitoraggio del Regolamento urbanistico al fine di:

  • - verificare lo stato della progettazione ed attuazione degli interventi pubblici e privati negli ambiti strategici di completamento, recupero, riqualificazione e ripristino comunque denominati;
  • - programmare e selezionare gli interventi pubblici nel tempo e precisare le risorse economiche per la relativa realizzazione;
  • - redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto e utilizzato: a tal fine, i dimensionamenti stimati nelle tabelle di cui all'appendice delle presenti norme potranno essere rettificati, senza che ciò comporti variante allo strumento urbanistico, ove, in relazione alle quantità degli interventi di recupero, la S.u.l. legittima esistente effettivamente recuperata differisca dalle stime contenute nelle schede di cui all'elaborato PR06;
  • - aggiornare, con le modalità di cui all'art. 4, comma 8, il quadro conoscitivo in relazione alle modifiche intervenute.

Art. 4 Articolazione del Regolamento urbanistico

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del Regolamento urbanistico, ed alla luce dei contenuti statutari e strategici del Piano strutturale, nelle tavole PR01 e PR02 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000 è riportata la seguente partizione del territorio comunale:

  • a. "aree urbane", comprensive del perimetro dei centri abitati e/o dei nuclei, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi nonché le aree oggetto di previsioni edificatorie nel Regolamento urbanistico;
  • b. "territorio rurale", ovvero la porzione di territorio esterna alla perimetrazione delle "aree urbane" e costituente il principale ambito di applicazione delle vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione delle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola.

2. Il perimetro dei centri abitati di cui al comma 1 lett. a), ai sensi dell'art. 55 comma 2 lettera b) della LR 1/2005 si articola, in ragione delle diversità insediative, funzionali e storico-morfologiche, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano strutturale per ciascuna U.T.O.E., nei seguenti tessuti ed aree, distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000:

  • - tessuti storici (art. 50);
  • - tessuti consolidati prevalentemente residenziali (art. 51);
  • - lotti di completamento su tessuti consolidati prevalentemente residenziali (art. 52)
  • - tessuti produttivi e/o commerciali(art. 53);
  • - verde privato di tutela dei tessuti urbani (art. 55);
  • - verde privato di contenimento (art. 56)
  • - aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard) (art. 68);
  • - aree cimiteriali e relative fasce di rispetto (art. 69);
  • - aree e tracciati ferroviari (art. 70)
  • - aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi (art. 73);
  • - aree RQ, RQ* / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali (art. 74);
  • - aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori (art. 76).

3. Le aree urbane sono disciplinate dall'art. 49 e dalle pertinenti disposizioni delle presenti norme.

4. Il territorio rurale è costituito prevalentemente dalle "Aree a prevalente funzione agricola" e in parte da "Aree a esclusiva funzione agricola".

5. Il territorio rurale è disciplinato dal Titolo X delle presenti norme.

6. Completano le previsioni del Regolamento urbanistico e sono riferite all'intero territorio comunale:

  • - la disciplina delle invarianti strutturali, in applicazione dei contenuti statutari del Piano strutturale;
  • - la classificazione del patrimonio edilizio esistente;
  • - le disposizioni finali e transitorie.

7. Con riferimento al D.M.1444 del 2 aprile 1968 si individuano le seguenti corrispondenze:

Zona omogenea 'A'Tessuti storici
Zona omogenea 'B'Tessuto consolidati prevalentemente residenziali, lotti di completamento su tessuti consolidati prevalentemente residenziali, Aree RQ, RQ* / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali
Zona omogenea 'C'Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi",
Zona omogenea 'D'Tessuti produttivi e/o commerciali, Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi e Aree RQ, RQ* / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali a destinazione prevalentemente produttiva
Zona omogenea 'E'Territorio rurale
Zona omogenea 'F (attrezzature di interesse territoriale)'Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard), aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad essi accessori, ecc.
Verde privatoVerde privato di tutela dei tessuti urbani, verde privato di contenimento

8. Gli adeguamenti degli elaborati del Quadro conoscitivo e la correzione di errori materiali sono disposti secondo le procedure di cui all'art. 21 della LR 65/2014. .

CAPO II DISCIPLINE E PIANI DI SETTORE / RELAZIONI CON IL REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 5 Piani di settore di competenza comunale

1. Concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, coordinandosi con il presente Regolamento urbanistico, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale aventi incidenza sugli assetti territoriali.

2. I piani e programmi di settore approvati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento urbanistico (ivi comprese le varianti sostanziali ai piani e programmi vigenti):

  • - sono elaborati in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano strutturale;
  • - si conformano alle previsioni del Regolamento urbanistico, integrandone ed articolandone i contenuti limitatamente alla disciplina di settore trattata;
  • - perseguono una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale.

3. In ipotesi di contrasto tra le previsioni dei piani e programmi di settore ed i contenuti del Piano strutturale e/o del Regolamento urbanistico, questi ultimi prevalgono sui primi.

CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI INSEDIATIVI

Art. 6 Individuazione delle destinazioni d'uso

1. Ai fini del presente Regolamento urbanistico si individuano le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale;
  • b. produttivo (industriale - artigianale), comprensivo dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi;
  • c. commerciale relativo a medie strutture di vendita, per fattispecie non riconducibili agli esercizi di vicinato di cui al successivo comma 3 ed alle attività commerciali all'ingrosso di cui alla precedente lett. b;
  • d. commerciale grande distribuzione;
  • e. turistico - ricettiva;
  • f. direzionale e terziario;
  • g. agricolo, comprensivo:
    • - dei manufatti destinati all'agricoltura e comunque strumentali alla conduzione del fondo;
    • - della residenza rurale;
    • - delle strutture per agriturismo.

2. Fatta salva la destinazione d'uso prevista per i volumi secondari di cui alla lett. b del precedente comma 1, i locali accessori a servizio di un'unità principale (garage, cantine, depositi e simili) assumono la medesima destinazione d'uso della unità principale.

3. Il Regolamento Urbanistico ricomprende all'interno della destinazione residenziale le seguenti sottocategorie:

  • a. commerciale di vicinato;
  • b. direzionale compatibile;
  • c. artigianale compatibile;
  • d. attività di servizio compatibile.

4. Il Regolamento urbanistico ricomprende all'interno della destinazione produttiva le seguenti sottocategorie:

  • a. commerciale di vicinato;
  • b. direzionale compatibile;
  • c. attività di servizio compatibile.

5. Sono destinazioni compatibili tutte le sottocategorie assimilabili alla categoria primaria per carico urbanistico, che si inseriscono nel contesto di riferimento in omogeneità, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito e dell'edificio di intervento, ovvero caratterizzate da un rapporto di integrazione e complementarietà delle diverse funzioni fra loro.

6. Fatte salve le limitazioni contenute nella disciplina di cui al Titolo IV Titolo V, e Titolo X delle presenti norme, nonché fatte salve le destinazioni espressamente indicate nelle schede di cui all'elaborato PR06, e fatta in ogni caso salva la disciplina speciale della grandi strutture di vendita, il presente Regolamento urbanistico ammette l'inserimento o il mutamento delle destinazioni d'uso verso tutte le funzioni non espressamente precluse.

Art. 7 Parametri urbanistici ed edilizi

1. Ai fini dell'attuazione del Regolamento urbanistico, si assumono i parametri urbanistico edilizi definiti dal Regolamento DPGR 64/R/2013 e s.m.i.

Art. 8 Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia con addizione volumetrica;
  • - addizioni volumetriche di edifici esistenti comportanti incremento di superficie utile lorda (S.u.l.), ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.

2. Per gli interventi di sostituzione edilizia e per le addizioni volumetriche di cui all'art. 19 deve essere verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute proporzionalmente alla parte aggiuntiva.

3. Per gli edifici residenziali, qualora gli interventi di cui all'art. 19 dovessero consistere nella realizzazione di un locale accessorio o nell'ampliamento di un vano esistente, è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio di cui al presente articolo.

4. All'interno dei tessuti produttivi di cui al Titolo IV Capo II, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto, oltre ai casi di cui ai precedenti comma, anche in relazione ad interventi quali:

  • - incremento del numero di unità immobiliari con mutamento di destinazione d'uso;
  • - modifica della destinazione d'uso.

5. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  • - residenza: 1 mq. di parcheggio ogni 3 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno 2 posti auto effettivi per ogni unità immobiliare di nuova edificazione ed 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare conseguente a mutamento della destinazione d'uso. L'area di parcheggio può essere ricavata nel piano interrato secondo le prescrizioni del vigente Regolamento edilizio. E' comunque consentito reperire l'area di parcheggio nel resede del fabbricato;
  • - produttivo (industriale - artigianale), comprensivo dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi: 0,80 mq. di parcheggio per ogni 1 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.);
  • - commerciale e artigianale di vicinato: 1 mq. di parcheggio per ogni 10 mc. di volume virtuale (Vv). La superficie cos&igrave ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 9;
  • - commerciale relativo a medie di strutture di vendita e commerciale grande distribuzione: 1 mq. di parcheggio per ogni 1 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.). La superficie cos&igrave ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per la destinazione di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 9;
  • - attività direzionali e terziario: 1 mq. di parcheggio ogni 2,50 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.). All'interno dei 'tessuti storici' di cui all'art. 50 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  • - attività turistico-ricettive: 1 mq. di parcheggio per ogni 3 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.

6. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 5, è comunque prescritto il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo.

7. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.

8. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.

9. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

10. In tutti i parcheggi di pertinenza di strutture commerciali, devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette. Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • - esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto per sosta stanziale;
  • - medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale;
  • - grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 50 posti auto per sosta stanziale.

11. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di superficie netta dei posti auto, al netto degli spazi di accesso e manovra. Tale disposizione non è comunque prescrittiva:

  • - per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici residenziali;
  • - per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle Aree TR e nelle Aree RQ di cui agli artt. 73 e 74. In tali aree la dotazione di alberature di alto fusto è definita in sede di elaborazione del Piano attuativo o del Progetto unitario convenzionato.

12. Nei tessuti storici per le attività commerciali, le attività turistico-ricettive e le artigianali di vicinato non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta stanziale.

13. Nei tessuti prevalentemente residenziali e prevalentemente produttivi nel caso di nuova edificazione per attività commerciali gli spazi di parcheggio devono essere integralmente reperiti all'interno degli edifici o dell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici di proprietà privata purché ne venga garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'edificio commerciale stesso. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 50 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.

14. Nel caso di cambio di destinazione d'uso verso la funzione commerciale gli spazi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali, purchè si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'esercizio commerciale stesso. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 100 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.

15. Nel caso di nuova apertura di esercizio commerciale in immobile con destinazione d'uso già commerciale, gli spazi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali, purchè si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'esercizio commerciale stesso. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 100 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.

16. Nei rimanenti tessuti qualunque sia la tipologia di intervento la verifica dei parcheggi per la sosta stanziale è sempre richiesta e gli spazi di parcheggio, devono essere integralmente reperiti all'interno degli edifici e dell'area di pertinenza degli stessi ovvero in altre aree o edifici di proprietà privata purché ne venga garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'esercizio commerciale stesso. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 100 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.

Art. 9 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso derivanti dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia con ampliamento volumetrico.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altres&igrave prescritto in caso di:

  • - mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti o di parte di essi con introduzione della destinazione commerciale;
  • - ampliamento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti.

3. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio di cui al presente articolo sono assimilati agli esercizi commerciali al dettaglio:

  • - i pubblici esercizi;
  • - le attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui all'art. 8 - sono definite, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, in funzione:

  • - delle varie tipologie di esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture di vendita);
  • - della superficie di vendita (Sv).

5. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.

6. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

7. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

8. Nei parcheggi di pertinenza di strutture commerciali devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette. Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • - esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto per sosta di relazione;
  • - medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta di relazione;
  • - grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 20 posti auto per sosta di relazione.

9. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio.

10. Nei tessuti storici per le attività commerciali, le attività turistico-ricettive e le artigianali di vicinato non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta di relazione.

11. Nei rimanenti tessuti, nel caso di nuova edificazione per attività commerciali gli spazi di parcheggio devono essere integralmente reperiti all'interno degli edifici o dell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici di proprietà privata purché ne venga garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'edificio commerciale stesso: Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 100 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.

12. Nel caso di cambio di destinazione d'uso verso la funzione commerciale gli spazi per la sosta di relazione devono essere integralmente reperiti all'interno degli edifici o dell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici di proprietà privata purché ne venga garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'edificio commerciale stesso: Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 100 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale.

13. Nel caso di nuova apertura di esercizio commerciale in immobile con destinazione d'uso già commerciale, non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta di relazione.

Art. 10 Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche

1. In coerenza con l'art. 10.6.2 del P.T.C.P. della Provincia di Siena e con le norme vigenti in materia, il Regolamento urbanistico prescrive che le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia), ad ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superficie coperta (Sc), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni esterne e loro modifiche, devono essere compensate mediante:

  • - il mantenimento di un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile di pertinenza (Spp);
  • - modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • - opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici e/o di tutela ambientale.

3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Art. 11 Distanze minime dei fabbricati dai confini

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi commi, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, e negli interventi edilizi comunque modificativi della sagoma esistente, è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto della distanza minima di ml. 5,00 dai confini.

2. Sono ammesse distanze dai confini inferiori a quelle indicate al precedente comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del codice civile, nei seguenti casi:

  • - qualora risulti opportuno l'adeguamento agli allineamenti sul fronte strada dettati dagli edifici adiacenti;all'interno del "tessuto storico", purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • - nelle parti degli insediamenti diverse dal "tessuto storico", purché tra i confinanti sia sottoscritta una apposita convenzione per atto pubblico.

3. Non sono da considerare ai fini delle distanze minime dai confini del lotto di proprietà:

  • - pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico - architettonica, purché con aggetto non superiore a cm. 30 rispetto all'involucro del fabbricato e a condizione che non riducano significativamente la fruibilità del resede di pertinenza;
  • - locali completamente interrati, anche al di fuori del sedime del fabbricato principale;
  • - pergolati, a condizione che la struttura decorativa del giardino abbia altezza non superiore a ml. 2,4, sia realizzata con ferri e/o legni senza alcun tipo di copertura e abbia la sola funzione di sorreggere la vegetazione;
  • - piccole strutture, come ad esempio le strutture di ricovero di animali, a condizione che abbiano un'altezza in gronda non superiore a ml. 1 e superficie non maggiore di mq. 1,5 e siano realizzate con materiali facilmente asportabili. Non sono comunque ammesse più di due strutture per ogni resede.

4. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, eventuali allineamenti obbligatori prescritti dagli elaborati PR06.

Art. 11bis Deroghe al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

1. Fatte salve le previsioni e prescrizioni contenute nelle singole Schede di cui all'allegato PR06, nell'attuazione degli ambiti RQ ed RQ* sono ammesse le seguenti deroghe al D.M. 1444/1968:

  • a. distanze inferiori tra fabbricati ricompresi nel Piano attuativo o nel progetto unitario convenzionato, nel rispetto dei minimi stabiliti dal Codice civile, rispetto a quanto prescritto dall'art. 9 D.M. 1444/1968;
  • b. eventuale monetizzazione delle dotazioni di standard non reperibili all'interno dell'area di intervento, secondo i criteri stabiliti con apposita delibera.

2. La monetizzazione degli standard eventualmente non reperibili all'interno dell'area di intervento può essere altres&igrave consentita, secondo i criteri, modalità e limiti stabiliti con apposita delibera, negli interventi di nuova edificazione con destinazione residenziale e produttiva ricadenti all'interno delle zone omogenee A, B, C, D, di cui all'art. 4, comma 7, delle presenti norme.