Art. 120 Fattibilità degli interventi (Disposizioni Generali)

1. Le attribuzioni delle classi di fattibilità derivano dalla sovrapposizione delle carte delle pericolosità con le destinazioni d'uso previste dal Regolamento urbanistico. A ciascuna classe di fattibilità corrispondono indicazioni, misure preventive di attenuazione del rischio, piani d'indagini di dettaglio da eseguire prima dell'approvazione dello strumento attuativo o del progetto edilizio. Potranno inoltre essere individuati progetti di sistemazione, bonifica e miglioramento dei terreni ed eventuali particolari tecniche fondazionali ed edilizie.

2. La fattibilità di ogni intervento di trasformazione è espressa sia mediante schede, redatte esclusivamente per gli interventi che necessitano di opere di mitigazione del rischio, che mediante apposito abaco che regola la modalità di esecuzione degli interventi per tutto il territorio comunale.

3. La fattibilità di ogni intervento di trasformazione del territorio è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del Piano Stralcio Rischio Idraulico,del Piano di Assetto Idrogeologico e del Piano Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino del fiume Arno.

4. Le attribuzioni delle classi di fattibilità sono contraddistinte in relazione agli aspetti geologici, idraulici e sismici con le modalità indicate ai successivi articoli.