Art. 111 Aree interessate dalle previsioni del "Piano comunale di protezione civile"
1. Le aree interessate dal vigente "Piano comunale di protezione civile" con previsioni recepite dal Regolamento urbanistico sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02 su base C.T.R. in scala 1:2.000. Tali aree devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.
2. Salvo diverse disposizioni del piano di cui al punto 1, nelle aree di cui trattasi possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Regolamento urbanistico, a condizione che non comportino:
- a. alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
- b. realizzazione di consistenze edilizie;
- c. installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
- d. depositi di merci e materiali a cielo libero;
- e. altre modifiche o trasformazioni in genere che comunque rechino pregiudizio o riducano l'efficacia delle previsioni contenute nel vigente "Piano comunale di protezione civile".
3. Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico.
4. Ogni adeguamento degli elaborati cartografici di cui al precedente punto 1 e/o delle disposizioni di cui al presente articolo conseguente ad aggiornamenti del "Piano comunale di protezione civile" è effettuato con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.