Art. 108 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'art. 79, comma 1, l.r. 10 novembre 2014, n. 65, gli interventi indicati al Titolo V sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dall'elaborato cartografico PR03 su base C.T.R. in scala 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000 con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi commi. In caso di contrasto tra le norme del presente articolo e quelle del Titolo V si applicano le disposizioni più restrittive.

2. Al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria sono consentiti gli interventi di cui al comma 1, senza incrementi di volume.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare un incremento delle unità abitative fino ad un massimo di n. 3 per edificio. Le unità abitative dovranno in ogni caso avere una superficie non inferiore a quella stabilita dall'art. 57 delle presenti norme.

4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta S.u.l. non inferiore a mq. 70. Ove il mutamento della destinazione d'uso consegua a frazionamento di preesistente unità, l'intervento dovrà assicurare una media per unità abitativa pari a 70 mq. di S.u.l..

5. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono:

  • a. recuperare l'intera S.u.l. legittima esistente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico, ove inferiore a 250 mq.;
  • b. recuperare il 30% della S.u.l. legittima esistente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico per l'eccedenza rispetto a 250 mq. e fino ad un massimo di recupero complessivo per 1.250 mq..

6. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del vigente Piano strutturale, il mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale rileva ai fini del prelievo di S.u.l. dalle quantità massime ammissibili di destinazione residenziale nell'U.T.O.E. di riferimento: a tal fine, l'Ufficio provvede al monitoraggio dei prelievi in occasione dell'adozione degli atti di assenso ai diversi interventi, ai sensi dell'art. 3 delle presenti norme. In ogni caso :

  • a. ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo del vigente Piano strutturale, il mutamento di destinazione d'uso del manufatto in residenziale non può dar luogo a tipologie abitative assimiliabili a monolocali;
  • b. deve sussistere disponibilità di prelievo di S.u.l. dalle quantità massime ammissibili di destinazione residenziale nell'U.T.O.E. di riferimento. Nell'ambito delle diverse U.T.O.E. sono suscettibili di assenso gli interventi contenuti entro le quantità massime previste secondo criterio di prevenzione temporale di cui all'art. 2 delle presenti norme.

7. Sul patrimonio edilizio esistente ricadente nel territorio agricolo ed avente legittima destinazione d'uso commerciale media distribuzione, commerciale grande distribuzione, produttiva o industriale sono consentite le addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali di cui agli artt. 19 e 20 delle presenti norme.