Art. 104 Manufatti per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di bovini, suini e ovicaprini è consentita nell'intero territorio agricolo, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri :

  • a. costruzione del box in legno;
  • b. superficie coperta massima del box di 15 mq. per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq.;
  • c. il numero massimo dei capi pari a:

1. tre unità per bovini o suini;

2. dieci unità per gli ovicaprini

3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.

4. Ove le strutture di cui al presente articolo insistano all'interno dei perimetri delle pertinenze paesaggistiche dei beni storico architettonici, è prescritto il procedimento di cui all'art. 42, comma 11, delle presenti norme.