Art. 103 Altri manufatti per il ricovero amatoriale di animali di bassa corte, felini e cani

1. E' consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale, felini e cani aventi le seguenti caratteristiche:

  • a. superficie massima dello spazio recintato di mq. 25;
  • b. recinzione metallica con paletti in legno o ferro verniciato di altezza max. di mt. 1,80 e con la possibilità di collocare la recinzione anche in copertura;
  • c. manufatto per il ricovero avente Superficie coperta non maggiore al 50% dell'area recintata;
  • d. schermature con siepi di piante autoctone per limitare l'impianto visivo dei manufatti.

2. La realizzazione dei ricoveri di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.

3. Le strutture di cui al presente articolo sono ammesse per la detenzione di animali a scopo amatoriale in numero massimo di:

  • a. cinque cani;
  • b. dieci gatti;
  • c. dieci unità da bassa corte.

4. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.

5. Le strutture di cui alò presente articolo non possono essere alienate separatamente dal fondo sul quale insistono e devono essere rimosse al cessare dell'attività.

6. Ove le strutture di cui al presente articolo insistano all'interno dei perimetri delle pertinenze paesaggistiche dei beni storico architettonici, è prescritto il procedimento di cui all'art. 42, comma 11, delle presenti norme.