Art. 101 Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. I manufatti per l'attività agricola amatoriale possono essere realizzati:

  • a. interamente in legno o altri materiali leggeri, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
  • b. con materiali tradizionali tipici della zona, purché l'intervento non comporti opere di fondazione invasive e di difficile rimozione.

2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, sono privi di dotazioni idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

3. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita:

  • a. se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo;
  • b. se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite ai sensi del successivo comma 7.

4. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo.

5. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.

6. I soggetti abilitati all'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

7. La superficie dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo non può comunque superare i 30 mq. di Superficie coperta ed è determinata in funzione dei seguenti parametri:

  • a. manufatti di Superficie coperta pari a mq. 30 a servizio di:

1. Sup. minima mq. 6.000 vigneto, frutteto e orto;

2. Sup. minima mq. 15.000 oliveto;

3. Sup. minima mq. 30.000 seminativo.

  • b. manufatti di Superficie coperta massima pari a mq. 18 a servizio di:

1. Sup. minima mq. 3.000 vigneto, frutteto e orto;

2. Sup. minima mq. 7.000 oliveto;

3. Sup. minima mq. 15.000 seminativo.

  • c. manufatti di Superficie coperta massima a mq. 12 a servizio di:

1. Sup. minima mq. 2.000 vigneto, frutteto e orto;

2. Sup. minima mq. 5.000 oliveto;

3. Sup. minima mq. 10.000 seminativo.

  • d. manufatti di Superficie coperta massima pari a mq. 10 a servizio di:

1. Sup. minima mq. 200 vigneto, frutteto e orto;

2. Sup. minima mq. 500 oliveto.

8. Le superfici di cui al precedente comma devono essere contigue e non conseguire a frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico.

9. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è consentita previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:

  • a. l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
  • b. l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o ovvero nel caso che vengano meno le superfici minime previste dal precedente comma 7.

10. L'atto d'obbligo contiene la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

11. I manufatti costruiti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola