Art. 99 Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici
1. Gli interventi e le sistemazioni che interessano aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola, comprese le installazioni stagionali di cui all'art. 136, comma 2, lett. c bis), l.r. 10 novembre 2014, n. 65 situati in territorio rurale devono:
- a. assicurare il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi;
- b. privilegiare il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza;
- c. non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni.