Art. 97 Programma aziendale con valore di piano attuativo
1. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo qualora preveda, nella tessitura agraria a maglia fitta di cui all'art. 88 delle presenti norme, nuova edificazione di annessi agricoli stabili con Superficie coperta superiore a mq. 300.
2. Oltre ai casi di cui al comma 1, il programma aziendale ha valore di piano attuativo qualora preveda interventi all'interno dei perimetri delle pertinenze paesaggistiche:
- a. dei beni storico architettonici di cui all'art. 42 delle presenti norme;
- b. degli aggregati di cui all'art. 42 delle presenti norme, ove comportanti nuova edificazione di annessi agricoli stabili con Superficie coperta superiore a mq. 300.
3. Il programma aziendale ha altresì valore di piano attuativo nei casi di cui all'art. 107, comma 4, l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, lett. a), qualora non sia esperita la conferenza di servizi di cui all'art. 74, comma 4, l.r. 10 novembre 2014, n. 65, il Programma aziendale con valore di piano attuativo deve essere trasmesso alla Provincia di Siena antecedentemente all'adozione al fine della acquisizione del parere vincolante della Commissione istituita presso la stessa Amministrazione provinciale con D.D.P. 17 marzo 2015, n. 51 in ordine alla conformità al vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, a corredo degli elaborati progettuali devono essere prodotte:
- a. documentazione fotografica dalla breve - media - lunga distanza da e verso il bene oggetto di tutela e del complesso dell'area di pertinenza;
- b. sezioni territoriali adeguate alla tipologia di intervento, all'andamento morfologico dei suoli, all'inserimento trasversale, redatte allo stato attuale e di progetto.