Art. 94 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale
1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.
2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita:
- a. previa approvazione del programma aziendale;
- b. a condizione che l'intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
- c. senza dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- d. privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
- e. scongiurando la frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio aperto;
- f. evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.
3. Non è consentito realizzare nuovi annessi agricoli all'interno dei seguenti ambiti:
- a. aree archeologiche e siti di interesse archeologico di cui all'art. 29 delle presenti norme;
- b. Rete Ecologica Comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme;
- c. aree boscate di cui all'art. 85 delle presenti norme;
- d. linee di arretramento e fasce di rispetto stradale di cui all'art. 77 delle presenti norme;
- e. aree cimiteriali e relative fasce di rispetto di cui all'art. 69 delle presenti norme.
4. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie, e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.
5. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è consentita solamente:
- a. nelle aree ad esclusiva funzione agricola;
- b. ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale;
- c. per una superficie utile lorda massima di 110 mq. per unità, commisurando la volumetria complessiva alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi;
- d. nel rispetto dei seguenti criteri:
1) ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente;
2) mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
3) ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti, tanto che non sarà consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
4) predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
5) rispetto della conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari;
6) dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica;
7) applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.
6. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate in egual misura ai locali fuori terra.
7. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amm./ne Comunale - in sede di valutazione dei progetti edilizi - di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.
8. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme regionali in materia di linee elettriche, in sede di progettazione di nuovi annessi agricoli deve essere tenuto conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti. Se previsti in prossimità di linee elettriche già esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto del valore di qualità per il campo magnetico fissato dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso.
9. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.
10. Le nuove costruzioni devono essere realizzate in muratura o in legno, con materiali di finitura il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo. Gli infissi e le serrande devono essere in legno o in metallo verniciato di colore marrone verde o nero.
11. E' ammessa la realizzazione di locali interrati per finalità produttive (cantine, depositi). L'accesso a tali locali dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml. 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.
12. La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30% e con un aggetto di gronda non superiore a ml. 0,70. La copertura dovrà essere realizzata in tegole di laterizio o in lastre verniciate in colore rosso mattone prestampate collegabili, sia in metallo che in fibrocemento. Per tutti i manufatti con S.u.l. superiore ai 1.000 mq. la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%.
13. La volumetria è determinata moltiplicando la superficie di ingombro per l'altezza media definita dall'intradosso del solaio di copertura, ancorché siano presenti controsoffittature o elementi orizzontali.
14. Non possono essere realizzati loggiati e porticati; è ammessa la sola realizzazione di pergolati di superficie coperta non superiore al 30% di quella dell'annesso. Non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei vani porta, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei vani porta più ml. 0,30 per lato, coperte con lo stesso materiale della copertura dell'annesso.
15. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.
16. Gli annessi agricoli devono essere realizzati con particolare riferimento all'edilizia sostenibile nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il P.I.E.R. e con il P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Siena.
17. Le parti delle cantine di nuova realizzazione destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione devono essere contenute nella misura massima di mq. 500 di S.u.l..