Art. 93 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale
1. Salvo i limiti e le condizioni previste dal titolo V delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lett. a), l.r. 10 novembre 2014, n. 65.
2. Nel territorio agricolo sono consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134, comma 1, lett. f), l.r. 10 novembre 2014, n. 65, nel rispetto dell'art. 97 e sui soli edifici agricoli classificati con classe 4, 5 e 7 facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 98.