Art. 92 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale.

1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti e le condizioni previste nel titolo V delle presenti norme, i seguenti interventi:

  • a. la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
  • b. il restauro ed il risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
  • c. la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 18, comma 2, 3 e 4 delle presenti norme;
  • d. gli interventi pertinenziali di cui all'articolo 20 delle presenti norme;
  • e. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
  • f. gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;
  • g. gli interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica, l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
  • h. le addizioni volumetriche di cui all'articolo 19 delle presenti norme;
  • i. la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 18, comma 5 e 6, delle presenti norme;
  • j. il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 18, comma 7, delle presenti norme;
  • k. gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
  • l. le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m), l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
  • m. gli interventi costituenti attività edilizia libera ex art. 136 l.r. 10 novembre 2014, n. 65.

2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, del presente articolo sono riservati all'imprenditore agricolo professionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste nel titolo V delle presenti norme, gli interventi di all'art. 71, comma 2, l.r. 10 novembre 2014, n. 65.