Art. 91 Installazione di manufatti aziendali temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell'imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale.

1. L'installazione di manufatti aziendali temporanei ancorché realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre, di cui all'art. 70, comma 1 e 2, l.r. 10 novembre 2014, n. 65 è consentito nell'intero territorio rurale con esclusione dei seguenti ambiti:

  • a. all'interno della rete ecologica comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme;
  • b. all'interno delle aree boscate di cui all'art. 85 delle presenti norme.

2. L'installazione di manufatti aziendali di cui all'art. 70, comma 3, l.r. 10 novembre 2014, n. 65 è consentita nell'intero territorio rurale con esclusione dei seguenti ambiti:

  • a. all'interno della rete ecologica comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme;
  • b. all'interno delle aree boscate di cui all'art. 85 delle presenti norme;
  • c. all'interno delle aree archeologiche e siti di interesse archeologico di cui all'art. 29 delle presenti norme;
  • d. all'interno delle linee di arretramento e fasce di rispetto stradale di cui all'art. 77 delle presenti norme;
  • e. all'interno delle aree di rispetto cimiteriale e relative fasce di rispetto di cui all'art. 69 delle presenti norme.

3. Le serre aventi le caratteristiche di manufatti aziendali ai sensi dell'art. 70, comma 3, l.r. 10 novembre 2014, n. 65:

  • a. devono avere altezza massima non superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel è considerata solo l'altezza al culmine.
  • b. non possono mutare destinazione d'uso;
  • c. possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.