Art. 90 Bonifiche agrarie
1. Le Bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni effettuate con mezzi meccanici, progettate al fine di migliorare in maniera sostanziale e permanente le proprietà fondiarie, intervenendo per correggere fattori negativi quali eccessiva pendenza, presenza di scheletro affiorante, ristagno idrico, smottamenti ecc.
2. Le bonifiche sono approvate dall'Amministrazione Comunale mediante presentazione di uno specifico progetto di bonifica agraria redatto ai sensi della vigente disciplina di settore.
3. Ai sensi dell'art. 37 del vigente Piano strutturale, i progetti di bonifica agraria sono sottoposti, ai fini dell'assenso, a previo parere obbligatorio della Commissione comunale per il paesaggio, a prescindere dalla sussistenza di vincoli paesaggistici sull'area.
4. Ai sensi dell'art. 37 del vigente Piano strutturale, il proponente deve produrre una fideiussione dell'importo almeno pari al complesso di lavori da effettuare, sulla base del computo metrico estimativo di cui alla relazione, a garanzia del ripristino dei luoghi in coerenza al progetto approvato.
5. Le bonifiche potranno essere realizzate solo nelle aree ad esclusiva funzione agricola e non potranno interessare superfici boscate. In casi eccezionali la bonifica potrà interessare porzioni ridotte di bosco, con obbligo di rimboschimento compensativo.