Art. 89 Attività integrative
1. Ai sensi dell'art. 36 del vigente Piano strutturale sono attività integrative:
- a. le attività commerciali per la vendita di prodotti agro-alimentari;
- b. le attività artigianali;
- c. le attività di servizio diverse dalle precedenti (a titolo di esempio: allevamenti a scopo commerciale; addestramento e pensione per animali; attività didattiche, culturali e ricreative; etc.);
- d. le attività sportive amatoriali.
2. Per le attività integrative commerciali di cui al precedente comma 1 punto a), la dimensione del/i locali utilizzabili a tal fine (comprendente locale vendita più vani accessori) può raggiungere un massimo di 150 mq. di S.u.l..
3. Per le attività integrative artigianali di cui al precedente comma 1 lett. b) la dimensione del/i locali utilizzabili a tal fine può raggiungere un massimo di 150 mq. di S.u.l..
4. Per lo svolgimento delle attività integrative di cui al precedente comma 1 lettere c), d) ed è consentita l'installazione di manufatti temporanei di cui all'art. 91 delle presenti norme.