Art. 88 Tessitura agraria

1. Sono le parti del territorio rurale costituite dall'insieme dalle componenti del disegno dei suoli come definite dal P.T.C.P. di Siena. Ne fanno parte le sistemazioni idraulico agrarie, la forma e le dimensioni dei campi, la rete scolante e le solcature, le colture arboree, le piante arboree non colturali e le siepi vive, la viabilità campestre. La tessitura agraria è rappresentata con apposito segno grafico su base cartografica CTR in scala 1:10.000 nella tavola PR01a del Regolamento urbanistico.

2. La tessitura agraria svolge molteplici ruoli tra cui quello paesaggistico, ecologico, storico-culturale, percettivo e di difesa del suolo. Essa deve essere salvaguardata e tutelata.

3. Il Regolamento urbanistico riconosce tre tipologie di tessitura differenziate per densità geometrica e caratteristiche qualitative degli elementi che le compongono:

  • a. maglia fitta;
  • b. maglia media;
  • c. maglia larga.

4. La maglia fitta si caratterizza per le coperture tradizionali come la vite e l'ulivo o i seminativi, in essa la rete della viabilità poderale ed i confini delle tessere agrarie sono rimaste invariate nel tempo insieme alla rete scolante. Tale stabilità degli elementi ha prodotto una configurazione integrata, compiuta ed intenzionale del paesaggio, determinandone la particolare rilevanza estetica.

5. La maglia media, caratterizzata da sporadica vegetazione arborea di confine delle tessere agrarie, vi prevale la monocoltura a seminativo e su di essa insiste un certo grado di accorpamento e semplificazione del disegno originale dei campi accompagnato ad una permanenza delle formazioni minori di confine come siepi che seguono la rete delle strade poderali.

6. La maglia larga, in cui le geometrie originarie sono state completamente stravolte, ridisegnando la rete idrica minore e le strade poderali ed attuando accorpamenti molto spinti delle tessere del mosaico agrario originale. Le formazioni lineari arboree ed arbustive non sono più presenti.

7. All'interno delle aree ad esclusiva funzione agricola sono ammessi con le seguenti limitazioni e/o prescrizioni:

  • a. le attività ricreative (escursionismo, attività motorie e del tempo libero) devono garantire la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti;
  • b. le attività faunistico-venatorie sono consentite solo ove non comportino interventi che determinino modificazioni del paesaggio.

8. All'interno delle aree caratterizzate da maglia fitta si prescrive di:

  • a. procedere in maniera prioritaria alla conservazione e alla tutela della ricchezza paesaggio agrario, in particolare la tutela delle piantate residuali, gli alberi isolati e la vegetazione spontanea naturale;
  • b. garantire la conservazione e la tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie;
  • c. garantire la conservazione delle patrimonio edilizio nei suoi caratteri originari;
  • d. garantire il mantenimento dei caratteri della viabilità campestre;
  • e. limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
  • f. impedire l'introduzione di caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari;
  • g. controllare l'inserimento delle specie arboree ed arbustive in accordo con il contesto;
  • h. prevenire ed impedire i processi di frammentazione paesistica ed ecologica;
  • i. impedire l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito

9. All'interno delle aree caratterizzate da maglia media si prescrive di:

  • a. tutelare l'attuale sistemazione agraria;
  • b. evitare ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo;
  • c. prevenire ed impedire i processi di frammentazione paesaggistica ed ecologica;
  • d. salvaguardare i tratti lineari a verde in modo da preservare la REC.

10. All'interno delle aree caratterizzate da maglia larga si prescrive di:

  • a. mantenere la tessitura presente;
  • b. gli interventi di trasformazione devono prevedere azioni di rinaturalizzazione con siepi e filari in continuità con gli elementi della REC;
  • c. prevenire ed impedire i processi di frammentazione paesistica ed ecologica.

11. In presenza di invarianti strutturali, gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici ricadenti all'interno delle aree caratterizzate da maglia fitta di cui al presente articolo sono soggetti alle limitazioni e/o prescrizioni contenute nella disciplina di cui al Titolo III.

12. I P.A.P.M.A.A. e i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 102 comprendenti porzioni di territorio ricadenti nelle aree di cui al presente articolo sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare eventuali situazioni di degrado localizzato, e in tal caso prevedono idonei interventi per il loro superamento.

13. Nelle aree di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree solo per motivi di interesse pubblico, ed a condizione che:

  • a. sia dimostrato che tali infrastrutture e/o installazioni non siano altrimenti localizzabili;
  • b. gli interventi siano inseriti in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.);
  • c. siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;
  • d. per la realizzazione di impianti e/o installazioni di radiocomunicazione (telefonia mobile e/o diffusione radiotelevisiva) si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 80.