Art. 87 Parco delle Fornaci

1. Il "Parco delle Fornaci" nasce dal riconoscimento di un sistema produttivo storicizzato locale che oltre a rappresentare un valore economico, risulta essere un forte fattore d'identità della popolazione e della sua cultura architettonica e definisce profili di continuità tra la tradizione del passato e gli scenari socio economici contemporanei. La perimetrazione del Parco delle Fornaci è rappresentata con apposito segno grafico su base cartografica CTR in scala 1:10.000 nella tavola PR01 del Regolamento urbanistico.

2. Il Regolamento urbanistico, nell'area definita dal presente articolo, allo scopo di ricostruire condizioni di equilibrio naturale e paesaggistico, privilegia e favorisce attività ed interventi che favoriscano la valorizzazione territoriale, il ripristino ambientale delle cave dismesse e il recupero di queste porzioni di territorio.

3. Sono elementi caratterizzanti del Parco delle Fornaci:

  • a. i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
  • b. gli elementi della connotazione stilistico-architettonica degli edifici;
  • c. gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • d. gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio produttivo - area d'escavazione;
  • e. la relazione funzionale tra escavazione dell'argilla e produzione del laterizio.

4. Gli elementi di cui al precedente comma 3 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica e socio - economica delle rispettive epoche e contesti.

5. Sull'intero patrimonio edilizio presente si applica la disciplina di cui al Titolo V.

6. All'interno dell'area denominata come "Parco delle Fornaci" il Regolamento urbanistico promuove attività plurime che favoriscono il recupero ambientale delle vasche, la fruizione dell'area sia attraverso centri didattici che con strutture di ospitalità turistica, oltre ad incentivare l'uso di energie rinnovabili.

7. Anche al fine di garantire il recupero del Parco delle Fornaci, è ammesso il mutamento del patrimonio edilizio esistente, in deroga a quanto previsto dal Titolo V e dell'art. 110, verso tutte le destinazioni d'uso, ad esclusione della funzione residenziale e commerciale per grandi strutture di vendita.

8. L'intervento di recupero ambientale deve garantire la stabilità delle scarpate ed il controllo dall'erosione del terreno superficiale di riporto, anche mediante opere di regimazione idraulica ed idonei interventi di ingegneria naturalistica, inoltre per favorire una maggiore biodiversità, si dovrà privilegiare una certa irregolarità e sinuosità del perimetro delle vasche e differenziare la profondità dei bacini.

9. Le specie vegetali da utilizzarsi devono essere individuate tra quelle autoctone. La collocazione di alberi, arbusti ed erbe e la loro consociazione dovrà tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie. L'impianto degli elementi arborei/arbustivi dovrà essere irregolare, al fine di evitare una innaturale monotonia e progettato in modo da creare continuità con gli elementi della Rete Ecologica Comunale.