Art. 86 Persistenze di paesaggio agrario

1. Sono le parti del territorio comunale di particolare valore storico testimoniale e paesaggistico dovuto ai forti caratteri di persistenza della trama fondiaria, delle utilizzazioni agricole del suolo, delle forme di appoderamento e di insediamento, in coerenza con quanto prescritto all'art. 10, punto 10.5, comma 2 del vigente P.T.C.P. di Siena. Le persistenze del paesaggio agrario sono rappresentate con apposito segno grafico su base cartografica CTR in scala 1:10.000 nella tavola PR01a del Regolamento urbanistico

2. Le persistenze di paesaggio agrario si distinguono in:

  • a. persistenze di paesaggio agrario di collina;
  • b. persistenze di paesaggio agrario di pianura;
  • c. persistenze di paesaggio agrario di corona dei centri;

3. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di collina:

  • a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);
  • b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);
  • c. tracciati viari fondativi (art. 34);
  • d. viabilità vicinale (art. 35);
  • e. aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco) (art. 39);
  • f. pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici (art. 42);
  • g. percorsi di eccezionale apertura visuale (art. 46).

4. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di pianura:

  • a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);
  • b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);
  • c. viabilità vicinale (art. 35);
  • d. infrastrutturazione ecologica (art. 38).

5. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di corona dei centri:

  • a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);
  • b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);
  • c. centri e nuclei storici (art. 31);
  • d. tracciati viari fondativi (art. 34);
  • e. viabilità vicinale (art. 35);
  • f. spazi pubblici centrali (art. 37);
  • g. aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco) (art. 39);
  • h. percorsi di eccezionale apertura visuale (art. 46).

6. In quanto testimonianza viva di assetti paesaggistici durevoli, nelle aree di cui al presente articolo, in coerenza con quanto prescritto dal capo 13.8 del vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena, le trasformazioni consentite devono in ogni caso:

  • a. mantenere il valore documentale del paesaggio agrario;
  • b. essere supportate da studi e ricerche sulle sistemazioni agrarie tradizionali, sulle diverse specie vegetali arboree componenti del paesaggio agrario tradizionale;
  • c. favorire il ripristino dei coltivi del paesaggio mezzadrile.

7. I P.A.P.M.A.A. delle aziende agrarie i cui terreni comprendano le aree di cui al presente articolo dovranno contenere dettagliate indicazioni per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, nonché una analisi degli elementi caratterizzanti, il loro stato e gli interventi ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma.