Art. 81 Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

1. L'istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalle vigenti previsioni regionali.

2. Eventuali, successive modifiche alle cartografie regionali integreranno la disciplina del presente atto di governo del territorio anche in difetto di espresso recepimento e senza necessità di apposita variante.