Art. 80 Impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione

1. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, la realizzazione sul territorio comunale di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse, è regolata dallo specifico strumento di settore denominato "Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni", da approvarsi successivamente all'entrata in vigore del presente atto di governo del territorio.

2. Il Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni dovrà garantire la copertura del servizio di pubblica utilità sull'intero territorio comunale.