Art. 78 Impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Gli impianti di distribuzione carburanti esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico sono rappresentati con apposito simbolo grafico nella tavola PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2.000.

2. La realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni degli impianti esistenti sono disciplinati dalle vigenti norme statali e regionali in materia e sono ammessi nei Tessuti produttivi e/o commerciali e in territorio rurale nei limiti dell'art. 77.