Art. 74 Aree "RQ, RQ*" / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali

1. Le Aree RQ, RQ* / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio e/o per la riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali, anche in rapporto agli spazi pubblici e agli elementi ordinatori dello spazio pubblico. Sono individuate con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:1.2000.

2. Le aree RQ, RQ* / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali sono state individuate all'interno del territorio comunale - prevalentemente nelle aree urbane - in ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano strutturale per ciascuna U.T.O.E..

3. La disciplina riferita alle aree di cui sopra è definita da apposite 'schede normative e di indirizzo progettuale', di cui all'elaborato PR06.

4. Le schede normative di indirizzo specificano gli interventi ammessi in relazione ad ogni ambito, con le quantità massime consentite e l'indicazione delle relative funzioni.

5. Si applicano alle schede RQ, per quanto compatibili, le previsioni di cui al precedente art. 73.

6. La quantificazione delle consistenze preesistenti nell'ambito costituisce indicazione di massima desunta da fonte cartografica e non assume alcuna efficacia probante o legittimante: in sede di proposizione del Piano attuativo o Progetto unitario convenzionato o per l'adozione del permesso di costruire, dovrà essere offerta dal soggetto attuatore esatta indicazione delle consistenze esistenti e legittime. Ove l'indicazione delle quantità massime consentite sia parametrata - in sede di scheda normativa e di indirizzo - alle consistenze preesistenti (S.u.l. legittima esistente), le effettive S.u.l. ammesse dovranno computarsi sulla base delle consistenze esistenti e legittime comprovate in sede di pianificazione attuativa; ove, invece, le quantità ammesse siano indicate in termini assoluti, la relativa individuazione prescinde dalle consistenze legittime in effetti preesistenti.

7. Ai sensi dell'art. 121 l.r. 10 novembre 2014, n. 65, è comunque prescritta la proposizione del Piano attuativo in luogo del Progetto unitario convenzionato qualora non sussistano opere di urbanizzazione primaria o in caso di ristrutturazione urbanistica, anche se non espressamente specificato nelle schede di cui all'elaborato PR06 (Schede normative e di indirizzo progettuale).

8. Le schede normative e di indirizzo esplicitano altres&igrave gli interventi ammessi sul patrimonio esistente nelle more di attuazione dell'ambito di riqualificazione.

9. Le aree RQ* si riferiscono ad aree già soggette a previsioni di riqualificazione nel previgente P.R.G..