Art. 72 Edificazione esistente a destinazione turistico-ricettiva alberghiera

1. Sugli edifici esistenti adibiti ad attività turistico-ricettiva alberghiera ricadenti nelle aree urbane o nel territorio rurale è ammesso, oltre agli interventi previsti dal Titolo V sulla base della classificazione ad essi attribuita. un ulteriore incremento una tantum del 20% della S.u.l. esistente, a condizione che:

  • a. non comporti modifiche della destinazione d'uso;
  • b. l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

2. L'ampliamento è ammesso al fine di rivalutare le prestazioni di qualità delle strutture turistico-ricettive, nonché agli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio gli impianti tecnologici esistenti e una ulteriore capacità ricettiva della struttura.

3. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti ad interventi comportanti l'incremento di superficie utile lorda (S.u.l.) di cui al comma 1 è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico-ricettiva per non meno di 20 anni. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale previste dall'art. 8 per la specifica destinazione d'uso, nonché, ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione di cui all'art. 9.

4. Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR06 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.